Straniero... non per il fisco

26 ottobre 2001

Come avevamo sottolineato in questa

rubrica il 9 febbraio scorso, per gli

organizzatori di manifestazioni sportive

dilettantistiche riconoscere agli atleti

non professionisti ingaggi, premi e rimborsi

forfettari (indicati dal fisco come

“redditi diversi”) comporta una serie di

adempimenti non indifferente.

Dalla raccolta dei dati identificativi

dei partecipanti, integrati con la dichiarazione

degli stessi circa l’eventuale sorpasso

del limite annuale di introiti esentasse

di 10milioni di lire, alla eventuale

applicazione di ritenuta ed addizionali

Irpef sulla parte eccedente il suddetto

tetto; dal versamento di tali trattenute

entro il giorno 16 del mese successivo

a quello dell’erogazione del compenso

sino alla denuncia all’erario dei percipienti,

con le relative somme loro assegnate,

attraverso la compilazione del

modello 770.

Ci si domandava se questi obblighi

fossero limitati agli sportivi residenti

in Italia (anche se di nazionalità straniera).

Ad inizio ottobre il Ministero

delle finanze è intervenuto per chiarire

il dubbio: nei confronti dei non residenti

si considerano comunque prodotti

in Italia i “redditi diversi” ottenuti da

attività svolte nel territorio dello Stato

italiano.

Una risoluzione che non sembra

lasciare speranza a chi, puntando sul

distinguo fra residenza e domicilio

fiscale, sostiene che la norma interessa

solo quegli atleti dilettanti che, residenti

all’estero, hanno però il loro centro di

interessi in Italia e, quindi, sono domiciliati

nel nostro Paese con tanto di

codice fiscale (c.f.).

L’assenza di questo ultimo dato dell’atleta

non blocca infatti la eventuale

applicazione della ritenuta Irpef, né

il relativo versamento (è obbligatorio

il codice fiscale dell’organizzatore). Il

punto è un altro: farsi rilasciare dall’atleta

non residente il numero corrispondente

al nostro codice fiscale (codice

identificativo) da indicare nel modello

770 per permettere all’Erario il controllo

circa il rispetto del limite di 50 milioni di

lire prodotti in Italia dallo sportivo ai fini

dell’esenzione dall’obbligo dichiarativo

(modello Unico).









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