Sport Economy va in tribunale

10 Novembre 2000

All’interno di uno Stato quei cittadini

risultanti “iscritti”, oltre che a quella

municipale, anche all’anagrafe sportiva

come atleti, tecnici, dirigenti o giudici

compongono uno Stato.

Nell’esercizio dei loro ruoli essi applicano

il diritto sportivo e rispondono alla

giustizia sportiva, una sorta di giustizia

speciale “tollerata” dalla Costituzione.

Gli impianti legislativo e giudiziario

previsti nel diritto sportivo mirano

esclusivamente alla disciplina ed al controllo

della lealtà sportiva nell’ottenimento

del risultato sportivo (la vittoria).

Il tutto dentro le mura dello sport.

Infatti in Italia la “frode sportiva”, da

sempre punita nel diritto sportivo, è

divenuta solo negli ultimi anni materia

di intervento da parte della magistratura

ordinaria, allorchè su iniziativa parlamentare

la fattispecie è stata inserita

nel diritto comune insieme con gli altri

casi di frode (nel 1990 per le scommesse

sportive e nel 1999 per il doping).

Ma con la rivoluzione industriale

dello sport a partire dagli anni Settanta,

all’interno di accordi di natura economica

riconosciuti dal diritto comune,

il risultato dell’attività sportiva da fine

è diventato il mezzo per il conseguimento

di un reddito di diversa natura

a secondo dei ruoli (reddito di lavoro

per atleti, tecnici e dirigenti, di impresa

per la società sportiva, di partecipazione

per gli azionisti...). Quindi la tutela

della lealtà sportiva è diventata così

la tutela di questi interessi economici

(diritto al lavoro, ad un mercato libero

da mutualità e monopoli federali...)

che, assente (quando non contrastata)

nel diritto sportivo, i “cittadini sportivi”

hanno cominciato ad invocare nei tribunali

ordinari.

Si è aperto così un confronto-conflitto

dagli esiti sempre incerti per ogni

vicenda, perchè da una parte il diritto

comune è quasi a digiuno di vertenze

sportive, e dall’altra il movimento

sportivo si è fatto sempre forte della

“eccezione” per tenere spesso fuori dalla

porta il diritto comune.

Si può fare un punto della situazione?

Dopo la sentenza Ekong di Reggio

Emilia della scorsa settimana, sul fronte

degli atleti possiamo dire che là dove

vige il professionismo le “eccezioni sportive”

al diritto al lavoro ed alla libertà di

circolazione hanno ormai vita breve.

Sul fronte delle imprese, dopo il via

libera dal 2000/2001 alla possibilità di

possedere i pacchetti azionari di più

club partecipanti a competizioni europee

(caso Enic), l’ “eccezione sportiva”

potrebbe ricevere il colpo di grazia in

un prossimo futuro con la libera iscrizione

di un club comunitario al campionato

di un altro Paese Cee.









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