E' tempo di dichiarazione dei redditi.
Il quadro P del modello Unico (il 740 di
una volta) è uno tra i più gettonati; qui
vengono infatti ospitate quelle spese
che il fisco permette al cittadino di
dedurre nella misura:
a) del 100% dal reddito complessivo;
b) del 19% dall'imposta sul reddito
delle persone fisiche (Irpef).
Insieme con quelle classiche del
punto b) come le spese sanitarie, gli
interessi sui mutui ed i premi assicurativi,
questo anno il contribuente si
imbatte in una nuova detrazione di
imposta: quella legata alle erogazioni
liberali in denaro sostenute nel 2000 a
favore delle associazioni sportive dilettantistiche.
In realtà questa agevolazione venne
introdotta da una legge del 1999 (la
n. 133), ma la dichiarazione dei redditi
dell'anno scorso la ignorò. Viene
ricompresa come detto questo anno
con l'Unico 2001, che ad essa dedica un
apposito rigo.
Il significato di questa novità non è
indifferente: il legislatore, colmando di
fatto un vuoto rispetto ad altre normative
straniere, ha voluto inserire quella
sportiva fra le attività “nobili” (di studio,
di ricerca, culturali ed artistiche ...), il cui
sostentamento da parte del cittadino
privato è meritevole di una ricompensa.
Sarebbe interessante da parte del
Coni richiedere al Ministero delle finanze,
a conti chiusi, il dato nazionale a
consuntivo.
La sensazione è quella che l'opportunità
sia ancora poco conosciuta. In
sostanza si tratta di un contributo in
denaro offerto al sodalizio sportivo con
spirito liberale, cioè senza una controprestazione
come viceversa la quota
associativa o la quota di frequenza di un
corso sportivo. Essa meriterebbe una
giornata di sensibilizzazione da parte
del mondo sportivo al pari di altre valide
cause che vengono portate in piazza,
ed a favore delle quali le somme
versate nell'occasione godono sovente
di una detrazione Irpef.
In breve possiamo ricordare:
1) che lo sconto di imposta è pari a
380.000 lire (il 19% del limite massimo
di spesa fiscalmente riconosciuto di
2milioni); 2) che la somma deve essere
versata a mezzo dei canali postale o
bancario, affinchè ne rimanga traccia,
e 3) che il beneficiario deve essere una
associazione sportiva “dilettantistica”.
Questo ultimo punto necessita di un
chiarimento da parte del Ministero delle
finanze. Se infatti per il diritto sportivo
sono dilettanti gli enti che non rientrano
nella legge sul professionismo (L. n.
91/1981), per quello tributario lo status
di dilettante verrebbe attribuito solo
a quei sodalizi che hanno adeguato
lo statuto in base al decreto legislativo
n. 460/1997 (riforma Visco). Un motivo
in più per rivedere la materia.