Sconto Irpef da scoprire

8 Giugno 2001

E' tempo di dichiarazione dei redditi.

Il quadro P del modello Unico (il 740 di

una volta) è uno tra i più gettonati; qui

vengono infatti ospitate quelle spese

che il fisco permette al cittadino di

dedurre nella misura:

a) del 100% dal reddito complessivo;

b) del 19% dall'imposta sul reddito

delle persone fisiche (Irpef).

Insieme con quelle classiche del

punto b) come le spese sanitarie, gli

interessi sui mutui ed i premi assicurativi,

questo anno il contribuente si

imbatte in una nuova detrazione di

imposta: quella legata alle erogazioni

liberali in denaro sostenute nel 2000 a

favore delle associazioni sportive dilettantistiche.

In realtà questa agevolazione venne

introdotta da una legge del 1999 (la

n. 133), ma la dichiarazione dei redditi

dell'anno scorso la ignorò. Viene

ricompresa come detto questo anno

con l'Unico 2001, che ad essa dedica un

apposito rigo.

Il significato di questa novità non è

indifferente: il legislatore, colmando di

fatto un vuoto rispetto ad altre normative

straniere, ha voluto inserire quella

sportiva fra le attività “nobili” (di studio,

di ricerca, culturali ed artistiche ...), il cui

sostentamento da parte del cittadino

privato è meritevole di una ricompensa.

Sarebbe interessante da parte del

Coni richiedere al Ministero delle finanze,

a conti chiusi, il dato nazionale a

consuntivo.

La sensazione è quella che l'opportunità

sia ancora poco conosciuta. In

sostanza si tratta di un contributo in

denaro offerto al sodalizio sportivo con

spirito liberale, cioè senza una controprestazione

come viceversa la quota

associativa o la quota di frequenza di un

corso sportivo. Essa meriterebbe una

giornata di sensibilizzazione da parte

del mondo sportivo al pari di altre valide

cause che vengono portate in piazza,

ed a favore delle quali le somme

versate nell'occasione godono sovente

di una detrazione Irpef.

In breve possiamo ricordare:

1) che lo sconto di imposta è pari a

380.000 lire (il 19% del limite massimo

di spesa fiscalmente riconosciuto di

2milioni); 2) che la somma deve essere

versata a mezzo dei canali postale o

bancario, affinchè ne rimanga traccia,

e 3) che il beneficiario deve essere una

associazione sportiva “dilettantistica”.

Questo ultimo punto necessita di un

chiarimento da parte del Ministero delle

finanze. Se infatti per il diritto sportivo

sono dilettanti gli enti che non rientrano

nella legge sul professionismo (L. n.

91/1981), per quello tributario lo status

di dilettante verrebbe attribuito solo

a quei sodalizi che hanno adeguato

lo statuto in base al decreto legislativo

n. 460/1997 (riforma Visco). Un motivo

in più per rivedere la materia.









Museo Alessandro Roccavilla

Privacy Policy - Cookie policy