La stagione dello sci alpino sta per
entrare nel vivo anche in Italia, trascinandosi
una questione tributaria non di
secondo piano che interessa da vicino
gli sci club.
Si tratta della legittimità della applicazione
della normativa che regola i
compensi degli sportivi dilettanti (per
intenderci la legge dei “10milioni esentasse”)
per retribuire i tecnici ingaggiati
per preparare gli atleti agonisti del
club.
Fonti ministeriali in Roma negherebbero
questa soluzione agevolativa per
entrambi le parti, a causa dello status
“professionale” dell’attività di maestro
di sci, certificato dall’iscrizione in appositi
albi regionali.
Cerchiamo di ragionare.
Partiamo da un punto incontrovertibile:
il Consiglio nazionale della
Federazione Italiana Sport Invernali
(Fisi) non ha mai deliberato l’applicazione
della Legge 23 marzo 1981, n.
91 (professionismo sportivo) per le sue
attività.
Quindi per il diritto sportivo tutti i
soggetti tesserati Fisi rivestono lo status
di sportivo dilettante (allenatori compresi).
E questo a maggiore ragione se
l’istruttore di sci, al pari per esempio del
suo collega nella pallavolo, piuttosto
che di quello nel nuoto, svolge una
attività prevalente al di fuori dello sport
come lavoratore dipendente od autonomo,
per poi dedicarsi alla formazione
degli atleti agonisti di un club.
I funzionari ministeriali sembrano
ignorare questa premessa, o meglio,
subordinarla al disposto della normativa
sul turismo di montagna (Legge 17
maggio 1983, n. 217) che inquadra i
maestri di sci, al pari delle guide alpine,
fra le categorie iscrivibili alla Gestione
Inps commercianti, previa apertura di
una posizione fiscale Iva e l’iscrizione
ad albo regionale, elementi che individuano
una attività “abituale e professionale”.
Una tesi riconducibile senza dubbio
alla fattispecie del maestro di sci che
della attività remunerata di accompagnamento
e di guida della clientela di
sciatori di diporto ne fa la sua fonte di
reddito di lavoro prevalente. Egli diviene
così un lavoratore “professionale” per
lo Stato, ma non un “professionista”
per lo Stato sportivo (Fisi/Coni). In altre
parole, in base alla attuale lacunosa
e discordante legislazione in materia,
anche quel maestro di sci “a tempo
pieno” nella stazione invernale per il
diritto sportivo rimane un operatore
dilettante, al pari degli atleti agonisti
che sta formando, finché la Fisi non
delibererà l’applicazione della legge sul
professionismo sportivo per determinati
settori della sua multeplice attività.