Nel panorama economico del calcio
questa verrà ricordata anche come
l'“estate delle plusvalenze” legate al mercato.
Dopo la sentenza Bosman ed in attesa
della direttiva Monti “ammazza plusvalenze”,
queste ultime esistono solo:
- nel caso di cessione di un calciatore
sotto contratto;
- quando il valore di realizzo è maggiore
del valore contabile del calciatore.
L'esempio seguente chiarisce questo
ultimo concetto.
Io compro Salas sotto contratto per 90
lire e stipulo con lui un nuovo contratto
scadente il 30 giugno 2003 (durata 3
anni); ciò mi permette di ammortizzare
il costo di acquisto con 3 quote da 30 lire
ciascuna ogni anno.
Al 30 giugno 2001 la differenza tra il
costo di acquisto (90) e la prima rata di
ammortamento (30) è pari a 60 e costituisce
il “valore contabile” di Salas che, al
30 giugno 2002, scenderà a 30 (90 - 60).
A quel punto (luglio 2002) decido di
comprare Crespo per 120 lire, cedendo
Salas per 90 e pagando a saldo 30 lire.
Con la cessione di Salas a quelle condizioni
ottengo:
a) un risparmio finanziario di 90 lire
(120 - 30);
b) una plusvalenza di 60 (90 valore di
realizzo meno 30 valore contabile al 30
giugno 2002).
Da quanto sopra si evince che ora
l'interesse maggiore delle società del G14
verso i calciatori più costosi che hanno un
mercato nel tempo (vedi l'atleta Roberto
Baggio) si indirizza verso:
1) contratti brevi per poter ottenere
ammortamenti più elevati, valori contabili
più bassi e plusvalenze più alte;
2) cessione al termine del penultimo
anno dei suddetti contratti già di per sé
corti.
In merito alle plusvalenze sono necessarie
alcune considerazioni:
- le società di calcio chiudono i conti
al 30 giugno; ora l'imputazione a quella
data di questi plusvalori, toccasana dei
bilanci, derivanti però da operazioni di
mercato che si perfezionano quasi sempre
a posteriori con il deposito del nuovo
contratto in federazione, è contabilmente
corretta?
- nonostante le istanze della Lega calcio
per una esenzione generale, le plusvalenze
sulle cessioni dei contratti, al
di fuori di una procedura straordinaria
(liquidazione, fallimento), sono soggette
all'imposta regionale Irap;
- le plusvalenze sono spesso un salvagente
per i bilanci deficitari sotto un
punto di vista economico (riequilibrare
ricavi e costi); sotto l'aspetto finanziario,
poichè l'incasso del corrispettivo della
cessione del contratto deve rispettare
precise scadenze (il 30% al 31 agosto e
poi 7 rate mensili del 10% fino a marzo),
gli effetti positivi sulla liquidità, punto
debole dell'intero sistema, sono meno
efficaci.