L'estate delle plusvalenze

28 Luglio 2000

Nel panorama economico del calcio

questa verrà ricordata anche come

l'“estate delle plusvalenze” legate al mercato.

Dopo la sentenza Bosman ed in attesa

della direttiva Monti “ammazza plusvalenze”,

queste ultime esistono solo:

- nel caso di cessione di un calciatore

sotto contratto;

- quando il valore di realizzo è maggiore

del valore contabile del calciatore.

L'esempio seguente chiarisce questo

ultimo concetto.

Io compro Salas sotto contratto per 90

lire e stipulo con lui un nuovo contratto

scadente il 30 giugno 2003 (durata 3

anni); ciò mi permette di ammortizzare

il costo di acquisto con 3 quote da 30 lire

ciascuna ogni anno.

Al 30 giugno 2001 la differenza tra il

costo di acquisto (90) e la prima rata di

ammortamento (30) è pari a 60 e costituisce

il “valore contabile” di Salas che, al

30 giugno 2002, scenderà a 30 (90 - 60).

A quel punto (luglio 2002) decido di

comprare Crespo per 120 lire, cedendo

Salas per 90 e pagando a saldo 30 lire.

Con la cessione di Salas a quelle condizioni

ottengo:

a) un risparmio finanziario di 90 lire

(120 - 30);

b) una plusvalenza di 60 (90 valore di

realizzo meno 30 valore contabile al 30

giugno 2002).

Da quanto sopra si evince che ora

l'interesse maggiore delle società del G14

verso i calciatori più costosi che hanno un

mercato nel tempo (vedi l'atleta Roberto

Baggio) si indirizza verso:

1) contratti brevi per poter ottenere

ammortamenti più elevati, valori contabili

più bassi e plusvalenze più alte;

2) cessione al termine del penultimo

anno dei suddetti contratti già di per sé

corti.

In merito alle plusvalenze sono necessarie

alcune considerazioni:

- le società di calcio chiudono i conti

al 30 giugno; ora l'imputazione a quella

data di questi plusvalori, toccasana dei

bilanci, derivanti però da operazioni di

mercato che si perfezionano quasi sempre

a posteriori con il deposito del nuovo

contratto in federazione, è contabilmente

corretta?

- nonostante le istanze della Lega calcio

per una esenzione generale, le plusvalenze

sulle cessioni dei contratti, al

di fuori di una procedura straordinaria

(liquidazione, fallimento), sono soggette

all'imposta regionale Irap;

- le plusvalenze sono spesso un salvagente

per i bilanci deficitari sotto un

punto di vista economico (riequilibrare

ricavi e costi); sotto l'aspetto finanziario,

poichè l'incasso del corrispettivo della

cessione del contratto deve rispettare

precise scadenze (il 30% al 31 agosto e

poi 7 rate mensili del 10% fino a marzo),

gli effetti positivi sulla liquidità, punto

debole dell'intero sistema, sono meno

efficaci.









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