Giudici Ue: esenzione Iva

21 Giugno 2002

Nello scorso mese di marzo la Corte

di Giustizia Europea ha emesso una

sentenza che interessa molto da vicino

una fetta del mondo sportivo. I giudici

di Bruxelles erano stati chiamati in

causa dai colleghi olandesi alle prese

con un contenzioso sorto nel 1994 fra

il fisco ed un golf club. La decisione dei

giudici continentali conferma la divergenza

fra la legge comunitaria e quella

italiana in materia di imposta sul valore

aggiunto (iva) circa l’assoggetamento

a tale tributo dei corrispettivi derivanti

da prestazioni di noleggio di spazi ed

attrezzature sportive (pensiamo a piscine,

tennis club, golf club...).

Disciplina europea.

E’ contenuta nell’art. 13, parte A, n. 1),

lettera m) della VI Direttiva Cee 77/388.

In esso viene enunciato il principio

dell’esenzione dall’Iva delle prestazioni

di servizi sportivi fornite da associazioni

“non lucrative”.

Quindi il diverso status dell’utente,

socio aderente al sodalizio erogatore

dei servizi o terzo non socio, non rileva

ai fini della agevolazione in questione.

Disciplina italiana.

E’ enunciata dall’art. 4, comma 4 del

Decreto Presidente della Repubblica n.

633/1972, un testo precedente a quello

comunitario.

Si afferma l’esclusione dal campo di

applicazione dell’Iva dei corrispettivi

delle prestazioni di servizi cedute dalle

associazioni a favore dei propri aderenti

dietro il pagamento di un corrispettivo

specifico per singola richiesta.

Viceversa i terzi non soci sono a tutti

gli effetti dei clienti, sulle richieste di

servizi dei quali scatta automaticamente

l’imposta.

Come si può notare trattasi di una

divergenza di non poco conto, che

coinvolge in particolare quei sodalizi

no-profit che conducono impiantistica

sportiva pubblica aperta e frequentata

anche da cittadini che non aderiscono

all’ente gestore.

In merito non mancano infatti in Italia

casi di contenzioso avviati da parte di

associazioni che puntano al riconoscimento

in via giudiziaria della regola

agevolativa europea. Che la sentenza

dei giudici di Bruxelles ha rafforzato,

confermando il legame fra esenzione

Iva dei ricavi della fornitura di servizi

sportivi e natura non lucrativa dell’ente

attraverso due principi:

- l’assenza del fine di lucro e la conseguente

agevolazione cadono solo

in presenza di provata distribuzione ai

soci di avanzi di gestione conseguiti

nello svolgimento delle attività;

- ai fini dell’esenzione in parola non

rileva la quota associativa annua omnicomprensiva

versata dal socio aderente

indipendentemente dalla fruizione

degli impianti, che è da ritenersi in

ogni caso quale controprestazione dei

servizi dell’ente.









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