Nel 1776, le 13 colonie del New England dichiararono la loro indipendenza dal governo di Londra e così nacque il governo degli Stati Uniti D’America. Iniziò quindi un dibattito tra federalisti e antifederalisti per stilare un testo costituzionale per il governo. Gli antifederalisti, però, erano convinti che ciò non tutelasse in maniera sufficiente la libertà degli individui e dei singoli Stati. Il 17 settembre 1787, i Padri Fondatori firmarono la Costituzione degli USA, presso la State House di Philadelphia. In seguito, fu introdotto il Bill of Rights, ovvero la “Carta dei diritti”, per poter tutelare i diritti dell’uomo e del cittadino all’interno dello Stato. L’elaborazione di quest’ultima fu affidata al virginiano James Madison, il quale preparò una serie di proposte collettive che vennero approvate dal Congresso, il 25 settembre 1789, come articoli di emendamento. La “Carta dei diritti” fu poi rettificata il 15 dicembre 1791.
I dieci emendamenti:
ART. I: Il Congresso stabilisce il libero esercizio di una religione, la libertà di parola, di stampa e la possibilità per il popolo di riunirsi pacificamente.
ART. II: Ogni uomo ha il diritto di possedere armi per garantire la sicurezza dello Stato.
ART. III: Nessun soldato può essere ospitato in una casa privata senza il consenso del proprietario.
ART. IV: Ogni individuo ha il diritto di possedere beni che non possono essere sequestrati ingiustificatamente.
ART. V: Un uomo non può essere accusato o denunciato in modo grave, se non da un Gran Giurì.
ART. VI: Un cittadino, qualora fosse accusato penalmente, ha diritto a un processo pubblico e imparziale e devono essere presenti testimoni e l’avvocato in sua difesa.
ART. VII: Sulla base del diritto consuetudinario, quando l’oggetto della controversia supera la somma dei 20 dollari, il diritto al giudizio da parte di una giuria è salvaguardato.
ART. VIII: Non si possono imporre tasse eccessive o infliggere pene crudeli o insolite.
ART. IX: L’interpretazione di alcuni diritti dalla Costituzione non potrà avvenire in modo tale da negare o disconoscere altri diritti goduti dai cittadini.
ART. X: I poteri non delegati dalla Costituzione agli Stati Uniti d’America, o da essa non vietati agli Stati, sono riservati ai rispettivi Stati o al popolo.
Bibliografia:
-“Storia e Storiografia 2A”
Sitografia:
ARTICOLO DI SERENA SITA’ DELLA CLASSE IV DEL LICEO LINGUISTICO
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