In data 29 ottobre 2004 i 25 paesi dell’Unione hanno sottoscritto a Roma la costituzione europea: il documento fondamentale che, oltre a stabilire il funzionamento degli orgnismi europei, sancisce la carta dei diritti dei cittadini europei.
La costituzione europea, composta da 450 articoli suddivisi in quattro parti, sostituisce la maggior parte dei Trattati esistenti ed entrerà in vigore a partire dal 2009.
I Paesi candidati all’ingresso nell’Unione Europea, ovvero Turchia, Bulgaria e Romania, hanno firmato solo l’Atto finale. La Croazia ha partecipato in veste di osservatore, in quanto paese candidato che non ha partecipato ai lavori della Convenzione.
(Altalex, 2 novembre 2004)
PARTE II
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE
PREAMBOLO
I popoli d’Europa, nel creare tra loro un’unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e
universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L’Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d’Europa, nonché dell’identità nazionale degli Stati membri e dell’ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell’evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell’Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall’Unione e dal Consiglio d’Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell’Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l’autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.
Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.
Articolo II-61: Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo II-62: Diritto alla vita
1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
Articolo II-63: Diritto all’integrità della persona
1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite
dalla legge
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la
selezione delle persone
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Articolo II-64: Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo II-65: Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. è proibita la tratta degli esseri umani.
Articolo II-66: Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo II-67: Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.
Articolo II-68: Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.
Articolo II-69: Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
Articolo II-70: Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto
include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2. Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
Articolo II-71: Libertà di espressione e d’informazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Articolo II-72: Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell’Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei
cittadini dell’Unione.
Articolo II-73: Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.
Articolo II-74: Diritto all’istruzione
1. Ogni persona ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
Articolo II-75: Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di
prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell’Unione.
Articolo II-76: Libertà d’impresa
E’ riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo II-77: Diritto di proprietà
1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
Articolo II-78: Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della Costituzione.
Articolo II-79: Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo II-80: Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo II-81: Non discriminazione
1. E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
2. Nell’ambito d’applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
Articolo II-82: Diversità culturale, religiosa e linguistica
L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo II-83: Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Articolo II-84: Diritti del minore
1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi
possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.
3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
Articolo II-85: Diritti degli anziani
L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.
Articolo II-86: Inserimento delle persone con disabilità
L’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
Articolo II-87: Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l’informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell’Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo II-88: Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
Articolo II-89: Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
Articolo II-90: Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo II-91: Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Articolo II-92: Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L’età minima per l’ammissione al lavoro non può essere inferiore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
Articolo II-93: Vita familiare e vita professionale
1. E’ garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l’adozione di un figlio.
Articolo II-94: Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L’Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell’Unione e
alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
Articolo II-95: Protezione della salute
Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
Articolo II-96: Accesso ai servizi d’interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione, questa riconosce e rispetta l’accesso ai servizi d’interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione.
Articolo II-97: Tutela dell’ambiente
Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Articolo II-98: Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
Articolo II-99: Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.
Articolo II-100: Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo II-101: Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, dagli organi e organismi dell’Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;
b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;
c) l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell’Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi
generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell’Unione in una delle lingue della Costituzione e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.
Articolo II-102: Diritto d’accesso ai documenti
Ogni cittadino dell’Unione nonchè ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, degli organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto.
Articolo II-103: Mediatore europeo
Ogni cittadino dell’Unione nonchè ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni, degli organi o organismi dell’Unione, salvo la Corte di giustizia europea e il Tribunale nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Articolo II-104: Diritto di petizione
Ogni cittadino dell’Unione nonchè ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
Articolo II-105: Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente alla
Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Articolo II-106: Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell’Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
TITOLO VI: GIUSTIZIA
Articolo II-107: Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
Articolo II-108: Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
Articolo II-109: Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene
1. Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un’azione o di un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Articolo II-110: Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
TITOLO VII: DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L’INTERPRETAZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA CARTA
Articolo II-111: Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, agli organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nelle altre parti della Costituzione.
2. La presente Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.
Articolo II-112: Portata e interpretazione dei diritti e dei principi
1. Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti della Costituzione prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti ivi definiti.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa.
4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni e organi dell’Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell’Unione, nell’esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell’interpretazione e del controllo della legalità di detti atti.
6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.
7. I giudici dell’Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l’interpretazione della Carta dei diritti fondamentali.
Articolo II-113: Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l’Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
Articolo II-114: Divieto dell’abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un’attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.
PARTE III
LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE
TITOLO I: DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
Articolo III-115
L’Unione assicura la coerenza tra le varie politiche e azioni di cui alla presente parte, tenendo conto dell’insieme dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze.
Articolo III-116
Nelle azioni di cui alla presente parte l’Unione mira ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra donne e uomini.
Articolo III-117
Nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l’Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta contro l’esclusione sociale e un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana.
Articolo III-118
Nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
Articolo III-119
Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Articolo III-120
Nella definizione e nell’attuazione delle altre politiche e azioni dell’Unione sono prese in
considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.
ARTICOLO III-121
Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e i patrimoni regionali.
ARTICOLO III-122
Fatti salvi gli articoli I-5, III-166, III-167 e III-238 e in considerazione dell’importanza dei servizi di interesse economico generale in quanto servizi ai quali tutti nell’Unione attribuiscono un valore e del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l’Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione della Costituzione, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. La legge europea stabilisce tali principi e fissa tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto della Costituzione, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.
TITOLO II: NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA
Articolo III-123
La legge o la legge quadro europea può disciplinare il divieto delle discriminazioni in base alla nazionalità quale previsto all’articolo I-4, paragrafo 2.
Articolo III-124
1. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione e nell’ambito delle competenze da essa conferite all’Unione, una legge o una legge quadro europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. Il Consiglio delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
2. In deroga al paragrafo 1, la legge o legge quadro europea può stabilire i principi di base delle misure di incentivazione dell’Unione e definire tali misure per sostenere le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle loro disposizioni legislative e regolamentari.
Articolo III-125
1. Se un’azione dell’Unione risulta necessaria per facilitare l’esercizio del diritto, di cui
all’articolo I-10, paragrafo 2, lettera a), di libera circolazione e di libero soggiorno per ogni cittadino dell’Unione e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione al riguardo, la legge o legge quadro europea può stabilire misure a tal fine.
2. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione a tale scopo, una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure relative ai passaporti, alle carte d’identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato e misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo III-126
Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le modalità di esercizio del diritto, di cui all’articolo I-10, paragrafo 2, lettera b), di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo per ogni cittadino dell’Unione nello Stato membro in cui risiede senza essere cittadino di tale Stato. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.
Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo si esercita fatti salvi
l’articolo III-330, paragrafo 1 e le misure adottate in sua applicazione.
Articolo III-127
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire la tutela diplomatica e consolare dei cittadini dell’Unione nei paesi terzi prevista all’articolo I-10, paragrafo 2, lettera c).
Gli Stati membri avviano i negoziati internazionali necessari per assicurare tale tutela.
Una legge europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per facilitare tale tutela. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo III-128
Le lingue in cui ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di rivolgersi alle istituzioni o organi in virtù dell’articolo I-10, paragrafo 2, lettera d), e ricevere una risposta, sono quelle elencate all’articolo IV-448, paragrafo 1. Le istituzioni e organi di cui all’articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) sono quelli elencati all’articolo I-19, paragrafo 1, secondo comma e agli articoli I-30, I-31 e I-32 e il mediatore europeo.
Articolo III-129
La Commissione presenta ogni tre anni una relazione al Parlamento europeo‚ al Consiglio e al Comitato economico e sociale‚ in merito all’applicazione dell’articolo I-10 e del presente titolo. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell’Unione.
Sulla base di tale relazione e fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, i diritti previsti all’articolo I-10 possono essere completati da una legge o legge quadro europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. La suddetta legge o legge quadro entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
TITOLO III: POLITICHE E AZIONI INTERNE
CAPO I
MERCATO INTERNO
SEZIONE 1
INSTAURAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO
Articolo III-130
1. L’Unione adotta le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti della Costituzione.
2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne‚ nel quale è assicurata la libera circolazione delle persone‚ dei servizi, delle merci e dei capitali conformemente alla Costituzione.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che definiscono gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell’insieme dei settori considerati.
4. Nella formulazione delle proprie proposte per realizzare gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto dell’ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato‚ per l’instaurazione del mercato interno‚ da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le misure appropriate.
Se queste misure assumono la forma di deroghe‚ esse debbono avere carattere temporaneo ed arrecare quante meno perturbazioni possibile al funzionamento del mercato interno.
Articolo III-131
Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell’eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l’ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo III-132
Quando delle misure adottate nei casi di cui agli articoli III-131 e III-436 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno, la Commissione esamina con lo Stato membro interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dalla Costituzione.
In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli III-131 e III-436. La Corte di giustizia statuisce a porte chiuse.
SEZIONE 2
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI
Sottosezione 1
Lavoratori
Articoli III-133
1. I lavoratori hanno il diritto di circolare liberamente all’interno dell’Unione.
2. È vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri‚ per quanto riguarda l’impiego‚ la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. I lavoratori hanno il diritto, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico‚ pubblica sicurezza e sanità pubblica:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive‚
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri‚
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un’attività di lavoro‚ conformemente alle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali‚
d) di rimanere‚ a condizioni che sono oggetto di regolamenti europei adottati dalla Commissione‚ sul territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un impiego.
4. Il presente articolo non si applica agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Articolo III-134
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori‚ quale è definita dall’articolo III-133. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
La legge o legge quadro europea mira in particolare a:
a) assicurare una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro;
b) eliminare le procedure e prassi amministrative‚ come anche i termini per l’accesso agli
impieghi disponibili‚ contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri‚ il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori;
c) abolire tutti i termini e le altre restrizioni, previsti dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri‚ che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri‚ in ordine alla libera scelta di un lavoro‚ condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali;
d) istituire meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a
facilitarne l’equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell’occupazione nelle diverse regioni e industrie.
Articolo III-135
Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.
Articolo III-136
In materia di sicurezza sociale la legge o la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste.
b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.
2. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge o legge quadro europea di cui al paragrafo 1 leda aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri l’equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, la procedura di cui all’articolo III-396 viene sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:
a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui all’articolo III-396, oppure
b) chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso, l’atto inizialmente proposto si considera non adottato.
Sottosezione 2
Libertà di stabilimento
Articolo III-137
Nel quadro della presente sottosezione‚ le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro sono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie‚ succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti nel territorio di uno Stato membro.
I cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di accedere, nel territorio di un altro Stato membro, alle attività autonome e di esercitarle, nonché di costituire e gestire imprese, in particolare società ai sensi dell’articolo III-142‚ secondo comma‚ alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento nei confronti dei propri cittadini‚ fatta salva la sezione 4 relativa ai capitali e ai pagamenti.
Articolo III-138
1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù del paragrafo 1‚ in particolare:
a) trattando‚ in generale‚ con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento
costituisce un contributo particolarmente utile all’incremento della produzione e degli scambi‚
b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all’interno dell’Unione delle diverse attività interessate‚
c) sopprimendo le procedure e prassi amministrative, contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri‚ il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento‚
d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri‚ occupati nel territorio di un altro Stato membro‚ possano rimanervi per intraprendere un’attività autonoma‚ quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all’attività di cui trattasi‚
e) rendendo possibile l’acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro‚ sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall’articolo III-227‚ paragrafo 2‚
f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato‚ da una parte, alle condizioni per l’apertura di agenzie‚ succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e, dall’altra, alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di
queste ultime‚
g) coordinando‚ nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti‚ le garanzie che sono richieste‚ negli Stati membri‚ alle società ai sensi dell’articolo III-142‚ secondo comma per proteggere gli interessi sia dei soci sia dei terzi‚
h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.
Articolo III-139
La presente sottosezione non si applica‚ per quanto riguarda lo Stato membro interessato‚ alle attività che in tale Stato partecipino‚ sia pure occasionalmente‚ all’esercizio dei pubblici poteri.
La legge o legge quadro europea può escludere talune attività dall’applicazione delle disposizioni della presente sottosezione.
Articolo III-140
1. La presente sottosezione e le misure adottate in virtù della medesima lasciano impregiudicata l’applicabilità delle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative degli Stati membri che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico‚ di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
2. La legge quadro europea coordina le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1.
Articolo III-141
1. La legge quadro europea facilita l’accesso alle attività autonome e l’esercizio di queste. È intesa:
a) al reciproco riconoscimento dei diplomi‚ certificati ed altri titoli,
b) al coordinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all’accesso alle attività autonome e all’esercizio di queste.
2. Per quanto riguarda le professioni mediche‚ paramediche e farmaceutiche‚ la graduale
soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni d’esercizio di tali professioni nei vari Stati membri.
Articolo III-142
Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale‚ l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione sono equiparate‚ ai fini dell’applicazione della presente sottosezione, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.
Per “società” si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale‚ comprese le società cooperative‚ e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato‚ ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.
Articolo III-143
Fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società ai sensi dell’articolo III-142, secondo comma.
Sottosezione 3
Libera prestazione di servizi
Articolo III-144
Nel quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.
La legge o legge quadro europea può estendere il beneficio della presente sottosezione ai prestatori di servizi cittadini di uno Stato terzo e stabiliti all’interno dell’Unione.
Articolo III-145
Ai fini della Costituzione‚ sono considerate servizi le prestazioni fornite di norma dietro retribuzione‚ in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali.
I servizi comprendono in particolare:
a) attività di carattere industriale‚
b) attività di carattere commerciale‚
c) attività artigiane‚
d) attività delle libere professioni.
Senza pregiudizio della sottosezione 2 relativa alla libertà di stabilimento‚ il prestatore può‚ per l’esecuzione della prestazione‚ esercitare‚ a titolo temporaneo‚ la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita‚ alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.
Articolo III-146
1. La libera circolazione dei servizi‚ in materia di trasporti‚ è regolata dal capo III, sezione 7 relativa ai trasporti.
2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono legati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.
Articolo III-147
1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
2. Nella legge quadro europea di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione‚ ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.
Articolo III-148
Gli Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù della legge quadro europea adottata in applicazione dell’articolo III-147, paragrafo 1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.
La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.
Articolo III-149
Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi‚ gli Stati membri le applicano senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall’articolo III-144‚ primo comma.
Articolo III-150
Gli articoli da III-139 a III-142 sono applicabili alla materia regolata dalla presente sottosezione.
SEZIONE 3
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Sottosezione 1
Unione doganale
Articolo III-151
1. L’Unione comprende un’unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto‚ fra gli Stati membri‚ dei dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente‚ come pure l’adozione di una tariffa doganale comune nei rapporti tra gli Stati membri ed i paesi terzi.
2. Il paragrafo 4 e la sottosezione 3 relativa al divieto delle restrizioni quantitative si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.
3. Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.
4. I dazi doganali all’importazione o all’esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
5. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che fissano i dazi della tariffa doganale comune.
6. Nell’adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente articolo, la Commissione s’ispira:
a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi‚
b) all’evoluzione delle condizioni di concorrenza all’interno dell’Unione‚ nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la competitività delle imprese‚
c) alla necessità di approvvigionamento dell’Unione in materie prime e semiprodotti‚ pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza per i
prodotti finiti;
d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di
assicurare uno sviluppo razionale della produzione e un’espansione del consumo nell’Unione.
Sottosezione 2
Cooperazione doganale
Articolo III-152
Nei limiti del campo di applicazione della Costituzione, la legge o legge quadro europea stabilisce misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.
Sottosezione 3
Divieto delle restrizioni quantitative
Articolo III-153
Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative sia all’importazione sia all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.
Articolo III-154
L’articolo III-153 lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione‚ all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica‚ di ordine pubblico‚ di pubblica sicurezza‚ di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali‚ di protezione del patrimonio artistico‚ storico o archeologico nazionale‚ o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia‚ tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria‚ né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
Articolo III-155
1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano
carattere commerciale‚ in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e agli sbocchi.
Il presente articolo si applica a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro‚ de jure o de facto‚ controlla‚ dirige o influenza sensibilmente‚ direttamente o indirettamente‚ le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Si applica altresì ai monopoli di Stato delegati.
2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi di cui al paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.
3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione
destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli‚ è opportuno assicurare‚ nell’applicazione del presente articolo‚ garanzie equivalenti per l’occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati.
SEZIONE 4
CAPITALI E PAGAMENTI
Articolo III-156
Nell’ambito della presente sezione sono vietate le restrizioni sia ai movimenti di capitali sia ai pagamenti tra Stati membri‚ e tra Stati membri e paesi terzi.
Articolo III-157
1. L’articolo III-156 lascia impregiudicata l’applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o del diritto dell’Unione per quanto concerne i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti‚ inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari‚ lo stabilimento‚ la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Per quanto riguarda le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure concernenti i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.
Il Parlamento europeo e il Consiglio cercano di conseguire‚ nella maggior misura possibile e senza pregiudicare altre disposizioni della Costituzione‚ l’obiettivo della libera circolazione dei capitali tra Stati membri e paesi terzi.
3. In deroga al paragrafo 2, solo una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure che comportino un regresso del diritto dell’Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo III-158
1. L’articolo III-156 non pregiudica il diritto degli Stati membri:
a) di applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni tributarie in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;
b) di adottare le misure indispensabili per impedire le violazioni delle loro disposizioni legislative e regolamentari ‚ in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie‚ o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica‚ o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. La presente sezione non pregiudica l’applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con la Costituzione.
3. Le misure e procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria‚ né una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo III-156.
4. In assenza di una legge o legge quadro europea ai sensi dell’articolo III-157, paragrafo 3, la Commissione o, in mancanza di una decisione europea della Commissione entro un periodo di tre mesi dalla richiesta dello Stato membro interessato, il Consiglio può adottare una decisione europea che conferma che le misure fiscali restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno o più paesi terzi devono essere considerate compatibili con la Costituzione nella misura in cui sono giustificate da uno degli obiettivi dell’Unione e compatibili con il buon funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all’unanimità su richiesta di uno Stato membro.
Articolo III-159
Qualora‚ in circostanze eccezionali‚ i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell’unione economica e monetaria‚ il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei che istituiscono misure di salvaguardia nei confronti di paesi terzi‚ per un periodo non superiore a sei mesi, se tali misure sono strettamente necessarie. Esso delibera previa consultazione della Banca centrale europea.
Articolo III-160
Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo III-257, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, la legge europea definisce un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei per attuare la legge europea di cui al primo comma.
Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.
SEZIONE 5
REGOLE DI CONCORRENZA
Sottosezione 1
Regole applicabili alle imprese
Articolo III-161
1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese‚ tutte le
decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire‚ restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,
b) limitare o controllare la produzione‚ gli sbocchi‚ lo sviluppo tecnico o gli investimenti‚ c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento‚
d) applicare‚ nei rapporti commerciali con gli altri contraenti‚ condizioni dissimili per prestazioni equivalenti‚ così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza‚
e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che‚ per loro natura o secondo gli usi commerciali‚ non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia‚ il paragrafo 1 può essere dichiarato inapplicabile:
– a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese‚
– a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese‚ e
– a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico‚ pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva ed evitando di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi‚
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
Articolo III-162
È incompatibile con il mercato interno e vietato‚ nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri‚ lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell’imporre direttamente o indirettamente prezzi d’acquisto‚ di vendita ovvero altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione‚ gli sbocchi o lo sviluppo tecnico‚ a danno dei consumatori;
c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti‚ determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che‚ per loro natura o secondo gli usi commerciali‚ non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
Articolo III-163
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei per l’applicazione dei principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Tali regolamenti hanno‚ in particolare‚ lo scopo di:
a) garantire l’osservanza dei divieti di cui all’articolo III-161‚ paragrafo 1 e all’articolo III-162 comminando ammende e penalità di mora‚
b) determinare le modalità di applicazione dell’articolo III-161‚ paragrafo 3‚ avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e‚ nel contempo‚ semplificare‚ per quanto possibile‚ il controllo amministrativo‚
c) precisare‚ eventualmente‚ per i vari settori economici‚ il campo di applicazione degli articoli III-161 e III-162,
d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia dell’Unione europea nell’applicazione delle disposizioni contemplate dal presente comma‚
e) definire i rapporti fra le legislazioni degli Stati membri, da una parte, e la presente sottosezione e i regolamenti europei adottati in applicazione del presente articolo‚ dall’altra.
Articolo III-164
Fino all’entrata in vigore dei regolamenti europei adottati in applicazione dell’articolo III-163‚ le autorità degli Stati membri decidono in merito all’ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato interno, in conformità del loro diritto nazionale e dell’articolo III-161‚ in particolare il paragrafo 3‚ e dell’articolo III-162.
Articolo III-165
1. Fatto salvo l’articolo III-164‚ la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. Istruisce‚ a richiesta di uno Stato membro o d’ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano assistenza‚ i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora constati l’esistenza di un’infrazione‚ propone i mezzi atti a porvi termine.
2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni di cui al paragrafo 1‚ la Commissione adotta una decisione europea motivata in cui constata l’infrazione ai principi. Può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure‚ di cui definisce le condizioni e modalità‚ per rimediare alla situazione.
3. La Commissione può adottare regolamenti europei concernenti le categorie di accordi per le quali il Consiglio ha adottato un regolamento europeo conformemente all’articolo III-163, secondo comma, lettera b).
Articolo III-166
1. Gli Stati membri non emanano né mantengono‚ nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi‚ alcuna misura contraria alla Costituzione‚ in particolare all’articolo I-4, paragrafo 2 e agli articoli da III-161 a III-169.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle disposizioni della Costituzione‚ in particolare alle regole di concorrenza‚ nei limiti in cui l’applicazione di tali disposizioni non osti all’adempimento‚ in linea di diritto o di fatto‚ della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.
3. La Commissione vigila sull’applicazione del presente articolo e adotta‚ ove occorra‚ gli
opportuni regolamenti o decisioni europei.
Sottosezione 2
Aiuti concessi dagli Stati membri
Articolo III-167
1. Salvo deroghe previste dalla Costituzione‚ sono incompatibili con il mercato interno‚ nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri‚ gli aiuti concessi dagli Stati membri‚ ovvero mediante risorse statali‚ sotto qualsiasi forma che‚ favorendo talune imprese o talune produzioni‚ falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori‚ a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti‚
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali‚
c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania‚ nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che abroga la presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo III-424, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche‚ quando non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio‚ quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti fissate da regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta della Commissione.
Articolo III-168
1. La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Propone loro le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
2. Qualora la Commissione‚ dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni‚ constati che un aiuto concesso da uno Stato membro‚ ovvero mediante risorse statali‚ non è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo III-167‚ oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo‚ adotta una decisione europea affinché lo Stato membro interessato lo sopprima o lo modifichi nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato membro in causa non si conformi a tale decisione europea entro il termine stabilito‚ la Commissione o qualsiasi altro Stato membro interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell’Unione europea‚ in deroga agli articoli III-360 e III-361.
A richiesta di uno Stato membro‚ il Consiglio può adottare all’unanimità una decisione europea in base alla quale un aiuto‚ istituito o da istituirsi da parte di questo Stato‚ deve considerarsi compatibile con il mercato interno‚ in deroga all’articolo III-167 o ai regolamenti europei di cui all’articolo III-169‚ quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato‚ nei riguardi di tale aiuto‚ la procedura prevista dal presente paragrafo‚ primo comma‚ la richiesta dello Stato membro interessato rivolta al Consiglio ha per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si è pronunciato al riguardo.
Tuttavia‚ se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta‚ la Commissione delibera.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione‚ in tempo utile perché presenti le sue osservazioni‚ i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo III-167‚ la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista al paragrafo 2 del presente articolo. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
4. La Commissione può adottare regolamenti europei concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all’articolo III-169, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo III-169
Il Consiglio dei ministri. su proposta della Commissione, può adottare regolamenti europei per l’applicazione degli articoli III-167 e III-168 e per fissare in particolare le condizioni per l’applicazione dell’articolo III-168 paragrafo 3 e le categorie di aiuti che sono dispensate dalla procedura prevista in tale paragrafo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
SEZIONE 6
DISPOSIZIONI FISCALI
Articolo III-170
1. Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne. di qualsivoglia natura. superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.
Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.
2. I prodotti esportati da uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.
3. Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d’affari‚ dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette‚ si possono operare esoneri e rimborsi all’esportazione negli altri Stati membri, e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri‚ soltanto qualora le disposizioni progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato mediante una decisione europea adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.
Articolo III-171
Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure riguardanti l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari‚ alle imposte di consumo ed altre imposte indirette‚ sempre che detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l’instaurazione o il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.
SEZIONE 7
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo III-172
1. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente‚ si applica il presente articolo per la realizzazione degli obiettivi dell’articolo III-130. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione o il funzionamento del mercato interno. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali‚ a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.
3. La Commissione, nelle proposte presentate ai sensi del paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell’ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici.
Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, si sforzano di conseguire tale obiettivo.
4. Allorché, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo III–154 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.
5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l’adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisandone la motivazione.
6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, adotta una decisione europea con cui approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.
Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo è prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.
7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l’opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.
8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di sanità pubblica in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l’opportunità di proporre misure appropriate.
9. In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell’Unione europea ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.
10. Le misure di armonizzazione di cui al presente articolo comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all’articolo III-154, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell’Unione.
Articolo III-173
Fatto salvo l’articolo III-172, una legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.
Articolo III-174
Qualora la Commissione constati che una disparità tra le disposizioni legislative‚ regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno e provoca una distorsione che deve essere eliminata‚ consulta gli Stati membri interessati.
Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo, la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per eliminare la distorsione in questione. Ogni altra opportuna misura prevista dalla Costituzione può essere adottata.
Articolo III-175
1. Quando vi sia motivo di temere che l’adozione o la modifica di disposizioni legislative‚ regolamentari o amministrative di uno Stato membro provochi una distorsione ai sensi dell’articolo III-174, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione‚ dopo aver consultato gli Stati membri‚ rivolge agli Stati membri interessati una raccomandazione sulle misure idonee ad evitare la distorsione in questione.
2. Se lo Stato membro che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione‚ non si potrà richiedere agli altri Stati membri‚ in applicazione dell’articolo III-174‚ di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento‚ non è applicabile l’articolo III-174.
Articolo III-176
Nell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione e per l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.
Una legge europea del Consiglio stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
CAPO II
POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
Articolo III-177
Ai fini dell’articolo I-3‚ l’azione degli Stati membri e dell’Unione comprende‚ alle condizioni
previste dalla Costituzione, l’adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri‚ sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni‚ condotta conformemente al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
Parallelamente‚ alle condizioni e secondo le procedure previste dalla Costituzione, questa azione comprende una moneta unica‚ l’euro, e la definizione e conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche‚ che abbiano l’obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e‚ fatto salvo questo obiettivo‚ di sostenere le politiche economiche generali nell’Unione, conformemente al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
Questa azione degli Stati membri e dell’Unione implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili‚ finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, bilancia dei pagamenti sostenibile.
SEZIONE 1
POLITICA ECONOMICA
Articolo III-178
Gli Stati membri attuano le rispettive politiche economiche per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione definiti all’articolo I-3 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all’articolo III-179‚ paragrafo 2. Gli Stati membri e l’Unione agiscono nel rispetto dei principi di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza‚ favorendo un’efficace allocazione delle risorse‚ conformemente ai principi di cui all’articolo III-177.
Articolo III-179
1. Gli Stati membri considerano le rispettive politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell’ambito del Consiglio‚ conformemente all’articolo III-178.
2. Il Consiglio‚ su raccomandazione della Commissione‚ elabora un progetto di indirizzi di
massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione e ne riferisce al Consiglio europeo.
Il Consiglio europeo‚ sulla base della relazione del Consiglio‚ dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione. Sulla base di dette conclusioni‚ il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Esso ne informa il Parlamento europeo.
3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una
convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri‚ il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione‚ sorveglia l’evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell’Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2, e procede regolarmente a una valutazione globale.
Ai fini di detta sorveglianza multilaterale‚ gli Stati membri trasmettono alla Commissione le
informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell’ambito delle rispettive politiche economiche e tutte le altre informazioni che ritengono necessarie.
4. Qualora si accerti‚ secondo la procedura prevista al paragrafo 3‚ che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell’unione economica e monetaria‚ la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio‚ su raccomandazione della Commissione‚ può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.
Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.
Per maggioranza qualificata s’intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
5. Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati
della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni‚ il presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.
6. La legge europea può stabilire le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.
Articolo III-180
1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dalla Costituzione, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che stabilisca misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti.
2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo‚ il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ può adottare una decisione europea che conceda, a determinate condizioni, un’assistenza finanziaria dell’Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio ne informa il Parlamento europeo.
Articolo III-181
1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia‚ da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate “banche centrali nazionali”)‚ a istituzioni, organi o organismi dell’Unione‚ alle amministrazioni statali‚ agli enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri. È altresì vietato l’acquisto diretto presso i medesimi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli enti creditizi di proprietà pubblica che‚ nel contesto
dell’offerta di liquidità da parte delle banche centrali‚ ricevono dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.
Articolo III-182
Sono vietate le misure e le disposizioni‚ non basate su considerazioni prudenziali‚ che offrano alle istituzioni, organi o organismi dell’Unione‚ alle amministrazioni statali‚ agli enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.
Articolo III-183
1. L’Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali‚
dagli enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro‚ fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico. Gli Stati membri non rispondono né si fanno carico degli impegni dell’amministrazione statale‚ degli enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro‚ fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.
2. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ può adottare i regolamenti o decisioni europei che precisano le definizioni necessarie per l’applicazione dei divieti previsti dagli articoli III-181 e III-182 e dal presente articolo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo III-184
1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2. La Commissione sorveglia l’evoluzione della situazione di bilancio e dell’entità del debito pubblico negli Stati membri‚ al fine di individuare errori rilevanti. In particolare, esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:
a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico‚ previsto o effettivo‚ e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento‚ a meno che:
i) il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello
che si avvicina al valore di riferimento, o
ii) il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto
resti vicino al valore di riferimento;
b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento‚ a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.
I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.
3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati‚ la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell’eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi‚ compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.
La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro‚ malgrado i criteri siano rispettati‚ sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.
4. Il comitato economico e finanziario istituito conformemente all’articolo III-192 formula un parere in merito alla relazione della Commissione.
5. La Commissione‚ se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo‚ trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio.
6. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato
membro interessato ritenga di formulare‚ decide‚ dopo una valutazione globale‚ se esiste un disavanzo eccessivo. In caso affermativo adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il paragrafo 8‚ dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.
Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.
Per maggioranza qualificata s’intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
7. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, adotta le decisioni europee e le
raccomandazioni di cui ai paragrafi da 8 a 11.
Esso delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.
Per maggioranza qualificata s’intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
8. Il Consiglio‚ qualora adotti una decisione europea con la quale constata che nel periodo prestabilito non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni‚ può rendere pubbliche dette raccomandazioni.
9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio‚
quest’ultimo può adottare una decisione europea che intimi allo Stato membro di intraprendere‚ entro un termine stabilito‚ misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.
In tal caso, il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso‚ al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.
10. Fintantoché uno Stato membro non ottempera a una decisione europea adottata in conformità del paragrafo 9‚ il Consiglio può decidere di applicare o‚ a seconda dei casi‚ di rafforzare una o più delle seguenti misure:
a) esigere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari‚ che saranno specificate dal Consiglio‚ prima dell’emissione di obbligazioni o altri titoli;
b) invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione;
c) esigere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso l’Unione fino a quando‚ a parere del Consiglio‚ il disavanzo eccessivo non sia stato corretto;
d) infliggere ammende di entità adeguata.
Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle misure adottate.
11. Il Consiglio abroga tutte o alcune delle misure di cui ai paragrafi 6, 8, 9 e 10 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni‚ il Consiglio dichiara pubblicamente‚ non appena sia stata abrogata la decisione europea di cui al paragrafo 8‚ che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.
12. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli III-360 e III-361 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 6, 8 e 9.
13. Ulteriori disposizioni concernenti l’attuazione della procedura prevista nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.
Una legge europea del Consiglio stabilisce le opportune misure che sostituiscono detto protocollo. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.
Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo‚ il Consiglio‚ su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che precisano le modalità e le definizioni per l’applicazione di detto protocollo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
SEZIONE 2
POLITICA MONETARIA
Articolo III-185
1. L’obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo questo obiettivo‚ il Sistema europeo di banche centrali sostiene le politiche economiche generali nell’Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest’ultima, definiti nell’articolo I-3. Il Sistema europeo di banche centrali agisce in conformità del principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza‚ favorendo un’efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all’articolo III-177.
2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche centrali sono i seguenti:
a) definire e attuare la politica monetaria dell’Unione;
b) svolgere le operazioni sui cambi in linea con l’articolo III-326;
c) detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
d) promuovere il buon funzionamento dei sistemi di pagamento.
3. Il paragrafo 2‚ lettera c) non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.
4. La Banca centrale europea è consultata:
a) in merito a qualsiasi proposta di atto dell’Unione che rientri nelle sue attribuzioni;
b) dalle autorità nazionali‚ sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue
attribuzioni‚ ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio‚ secondo la procedura di cui all’articolo III-187, paragrafo 4.
La Banca centrale europea può formulare pareri, da sottoporre alle istituzioni, organi o organismi dell’Unione o alle autorità nazionali, su questioni che rientrano nelle sue attribuzioni.
5. Il Sistema europeo di banche centrali contribuisce a una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.
6. Una legge europea del Consiglio può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.
Articolo III-186
1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro nell’Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere tali banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell’Unione.
2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l’approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti europei che stabiliscono misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche delle monete metalliche destinate alla circolazione‚ nella misura necessaria per agevolarne la circolazione nell’Unione. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.
Articolo III-187
1. Il Sistema europeo di banche centrali è retto dagli organi decisionali della Banca centrale europea, che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.
2. Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali è definito nel protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
3. L’articolo 5, paragrafi 1‚ 2 e 3, gli articoli 17 e 18‚ l’articolo 19, paragrafo 1‚ gli articoli 22‚ 23‚ 24 e 26‚ l’articolo 32, paragrafi 2‚ 3, 4 e 6, l’articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l’articolo 36 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea possono essere emendati con legge europea:
a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;
b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.
4. Il Consiglio adotta i regolamenti e decisioni europei che stabiliscono le misure di cui
all’articolo 4, all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 20, all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 29, paragrafo 2, all’articolo 30, paragrafo 4 e all’articolo 34, paragrafo 3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo:
a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;
b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.
Articolo III-188
Nell’esercizio dei poteri e nell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea né la Banca centrale europea, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, organi o organismi dell’Unione‚ dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, organi o organismi dell’Unione, come pure i governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell’assolvimento dei loro compiti.
Articolo III-189
Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale‚ incluso lo statuto della banca centrale nazionale‚ sia compatibile con la Costituzione e con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
Articolo III-190
1. Per l’assolvimento dei compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea, in conformità della Costituzione e alle condizioni stabilite nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, adotta:
a) regolamenti europei nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell’articolo 3, paragrafo 1‚ lettera a)‚ nell’articolo 19, paragrafo 1‚ nell’articolo 22 o nell’articolo 25, paragrafo 2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e nei casi previsti nei regolamenti e decisioni europei di cui all’articolo III-187‚ paragrafo 4;
b) le decisioni europee necessarie per assolvere i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali in virtù della Costituzione e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea;
c) raccomandazioni e pareri.
2. La Banca centrale europea può decidere di pubblicare decisioni europee‚ raccomandazioni e pareri da essa adottati.
3. Il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all’articolo III-187, paragrafo 4‚ i regolamenti europei che fissano i limiti e le condizioni entro cui la Banca centrale europea ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e decisioni europei da essa adottati.
Articolo III-191
Fatte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l’utilizzo dell’euro come moneta unica. Essa è adottata previa consultazione della Banca centrale europea.
SEZIONE 3
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Articolo III-192
1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno‚ è istituito un comitato economico e finanziario.
2. Il comitato svolge i seguenti compiti:
a) formulare pareri‚ sia a richiesta del Consiglio o della Commissione‚ sia di propria iniziativa‚ destinati a tali istituzioni;
b) seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e dell’Unione e riferire
regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione‚ in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali;
c) fatto salvo l’articolo III-344‚ contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui
all’articolo III-159, all’articolo III-179, paragrafi 2, 3, 4 e 6, agli articoli III-180, III-183 e
III-184, all’articolo III-185, paragrafo 6, all’articolo III-186, paragrafo 2, all’articolo III-187, paragrafi 3 e 4, agli articoli III-191 e III-196, all’articolo III-198, paragrafi 2 e 3, all’articolo III-201, all’articolo III-202, paragrafi 2 e 3 e agli articoli III-322 e III-326, e svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio;
d) esaminare‚ almeno una volta all’anno‚ la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti‚ quali risultano dall’applicazione della Costituzione e degli atti dell’Unione; l’esame concerne tutte le misure riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.
Gli Stati membri‚ la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno non più di due membri del comitato.
3. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ adotta una decisione europea che fissa le
modalità relative alla composizione del comitato economico e finanziario. Esso delibera previa consultazione della Banca centrale europea e di detto comitato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione.
4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2‚ se e fintantoché sussistono Stati membri con deroga ai sensi dell’articolo III-197‚ il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria ed il sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e alla Commissione.
Articolo III-193
Per questioni che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo III-179‚ paragrafo 4‚ dell’articolo III-184‚ eccettuato il paragrafo 13‚ degli articoli III-191 e III-196, dell’articolo III-198, paragrafo 3 e dell’articolo III-326‚ il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di presentare‚ secondo i casi‚ una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.
SEZIONE 4
DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L’EURO
Articolo III-194
1. Per contribuire al buon funzionamento dell’unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni della Costituzione, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli III-179 e III-184, con l’eccezione della procedura di cui all’articolo III-184, paragrafo 13, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l’euro, al fine di:
a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;
b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l’insieme dell’Unione, e garantirne la sorveglianza.
2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l’euro
prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1.
Per maggioranza qualificata s’intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
Articolo III-195
Le modalità per le riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono stabilite dal protocollo sull’Eurogruppo.
Articolo III-196
1. Per garantire la posizione dell’euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su
proposta della Commissione, adotta una decisione europea che definisce le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l’unione economica e monetaria nell’ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune per garantire una rappresentanza unificata nell’ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.
3. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l’euro
prendono parte al voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Per maggioranza qualificata s’intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
SEZIONE 5
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo III-197
1. Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni necessarie per l’adozione dell’euro sono in appresso denominati “Stati membri con deroga”.
2. Le disposizioni seguenti della Costituzione non si applicano agli Stati membri con deroga:
a) adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale (articolo III-179, paragrafo 2),
b) mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo III-184, paragrafi 9 e 10),
c) obiettivi e compiti del Sistema europeo di banche centrali (articolo III-185, paragrafi 1, 2, 3 e 5),
d) emissione dell’euro (articolo III-186),
e) atti della Banca centrale europea (articolo III-190),
f) misure relative all’utilizzo dell’euro (articolo III-191),
g) accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo III-326),
h) designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (articolo
III-382, paragrafo 2),
i) decisioni europee che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un
interesse particolare per l’unione economica e monetaria nell’ambito delle competenti
istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo III-196, paragrafo 1),
j) misure per garantire una rappresentanza unificata nell’ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo III-196, paragrafo 2).
Pertanto, negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per “Stati membri” si intendono gli Stati membri la cui moneta è l’euro.
3. Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi dai diritti e dagli obblighi previsti nel quadro del Sistema europeo di banche centrali conformemente al capo IX dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
4. I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri con deroga sono sospesi al momento dell’adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati al paragrafo 2, come pure nei casi seguenti:
a) raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è l’euro nel quadro della sorveglianza multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di stabilità e gli avvertimenti (articolo III-179, paragrafo 4);
b) misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui moneta è l’euro
(articolo III-184, paragrafi 6, 7, 8 e 11).
Per maggioranza qualificata s’intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali altri membri del
Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
Articolo III-198
1. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga‚ la Commissione e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell’adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell’unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di ciascuno di tali Stati membri‚ incluso lo statuto della banca centrale nazionale‚ da un lato‚ e gli articoli III-188 e III-189 e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, dall’altro. Le relazioni esaminano inoltre la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno di tali Stati membri:
a) raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulta da un tasso d’inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri‚ al massimo‚ che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;
b) sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulta dal conseguimento di una situazione di bilancio non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all’articolo III-184‚ paragrafo 6;
c) rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del sistema monetario europeo per almeno due anni‚ senza svalutazioni nei confronti dell’euro;
d) livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza
raggiunta dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di
cambio.
I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente nel protocollo sui criteri di convergenza. Le relazioni della Commissione e della Banca centrale europea tengono inoltre conto dei risultati dell’integrazione dei mercati‚ della situazione e dell’evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti‚ di un esame dell’evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.
2. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio europeo, il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ adotta una decisione europea che stabilisce quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1‚ e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.
Il Consiglio delibera sulla base di una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata dei membri che, all’interno del Consiglio, rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l’euro.
Questi membri deliberano entro sei mesi dal ricevimento della proposta della Commissione da parte del Consiglio.
Per maggioranza qualificata di cui al secondo comma s’intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
3. Se si decide‚ conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2‚ di abolire una deroga‚ il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei che fissano irrevocabilmente il tasso al quale l’euro subentra alla moneta dello Stato membro in questione e stabiliscono le altre misure necessarie per l’introduzione dell’euro come moneta unica in detto Stato membro. Il Consiglio delibera all’unanimità dei membri che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l’euro e lo Stato membro in questione, previa consultazione della Banca centrale europea.
Articolo III-199
1. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l’articolo III-187‚ paragrafo 1, il consiglio generale della Banca centrale europea di cui all’articolo 45 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea è costituito in quanto terzo organo decisionale della Banca centrale europea.
2. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto concerne detti Stati membri:
a) rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali;
b) rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi;
c) sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio;
d) procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e incidono sulla stabilità degli istituti e mercati finanziari;
e) esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria,
precedentemente assunti dall’Istituto monetario europeo.
Articolo III-200
Ogni Stato membro con deroga considera la propria politica del cambio un problema di interesse comune. A tal fine, tiene conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell’ambito del meccanismo di cambio.
Articolo III-201
1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro con deroga‚ provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti‚ sia dal tipo di valuta di cui esso dispone‚ e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato interno o l’attuazione della politica commerciale comune‚ la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell’azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alla Costituzione, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l’adozione da parte dello Stato membro interessato.
Se l’azione intrapresa da uno Stato membro con deroga e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate‚ la Commissione raccomanda al Consiglio‚ previa consultazione del comitato economico e finanziario, il concorso reciproco e i metodi del caso.
La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.
2. Il Consiglio adotta i regolamenti o decisioni europei che accordano il concorso reciproco e ne fissano le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:
a) un’azione concordata presso altre organizzazioni internazionali‚ alle quali gli Stati membri con deroga possono ricorrere;
b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;
c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri‚ con riserva del consenso di questi.
3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio oppure il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti‚ la Commissione autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.
Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio.
Articolo III-202
1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente una decisione europea di cui all’articolo III-201‚ paragrafo 2, uno Stato membro con deroga può adottare‚ a titolo conservativo‚ le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.
2. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati delle misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 al più tardi al momento dell’entrata in vigore. La Commissione può raccomandare al Consiglio il concorso reciproco conformemente all’articolo III-201.
3. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario‚ può adottare una decisione europea che stabilisca che lo Stato membro interessato deve modificare‚ sospendere o abolire le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1.
CAPO III
POLITICHE IN ALTRI SETTORI
SEZIONE 1
OCCUPAZIONE
Articolo III-203
L’Unione e gli Stati membri, in base alla presente sezione, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell’occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo I-3.
Articolo III-204
1. Gli Stati membri, attraverso le politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo III-203 in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione adottati a norma dell’articolo III-179, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell’occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le azioni al riguardo, in base all’articolo III-206.
Articolo III-205
1. L’Unione contribuisce a un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri e sostenendone e, se necessario, completandone l’azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri.
2. Nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione si tiene conto dell’obiettivo di un livello di occupazione elevato.
Articolo III-206
1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio
europeo esamina annualmente la situazione dell’occupazione nell’Unione e adotta le conclusioni del caso.
2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta annualmente gli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni, del Comitato economico e sociale e del comitato per l’occupazione.
Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell’articolo III-179, paragrafo 2.
3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali disposizioni adottate per l’attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.
4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per
l’occupazione, procede annualmente ad un esame dell’attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può adottare raccomandazioni che rivolge agli Stati membri.
5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell’occupazione nell’Unione e all’attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.
Articolo III-207
La legge o legge quadro europea può stabilire azioni di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell’occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
La legge o legge quadro europea non comporta l’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Articolo III-208
Il Consiglio adotta a maggioranza semplice una decisione europea che istituisce un comitato per l’occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Il comitato è incaricato di:
a) seguire l’evoluzione della situazione dell’occupazione e delle politiche in materia di occupazione nell’Unione e negli Stati membri;
b) fatto salvo l’articolo III-344, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all’articolo III-206.
Nell’esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali.
Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.
SEZIONE 2
POLITICA SOCIALE
Articolo III-209
L’Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l’emarginazione.
A tal fine, l’Unione e gli Stati membri agiscono tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell’economia dell’Unione.
Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato interno, che favorirà l’armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dalla Costituzione e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri.
Articolo III-210
1. Per conseguire gli obiettivi previsti all’articolo III-209, l’Unione sostiene e completa l’azione degli Stati membri nei seguenti settori:
a) miglioramento, in particolare, dell’ambiente di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori,
b) condizioni di lavoro,
c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,
d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,
e) informazione e consultazione dei lavoratori,
f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6,
g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell’Unione,
h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l’articolo III-283,
i) parità tra donne e uomini per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro,
j) lotta contro l’esclusione sociale,
k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatta salva la lettera c).
2. Ai fini del paragrafo 1:
a) la legge o legge quadro europea può stabilire misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
b) nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), la legge quadro europea può stabilire le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Essa evita di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.
In tutti i casi, la legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
3. In deroga al paragrafo 2, nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) la legge o legge quadro europea è adottata dal Consiglio che delibera all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
Il Consiglio può adottare, su proposta della Commissione, una decisione europea per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria al paragrafo 1, lettere d), f) e g). Esso delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le leggi quadro europee adottate a norma dei paragrafi 2 e 3, o, se del caso, i regolamenti o decisioni europei adottati conformemente all’articolo III-212.
In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui la legge quadro europea deve essere recepita e alla data in cui il regolamento europeo o la decisione europea deve essere messo in atto, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le disposizioni necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta legge quadro, detto regolamento o detta decisione.
5. Le leggi e leggi quadro europee adottate a norma del presente articolo:
a) non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del sistema di sicurezza sociale e non devono alterare sensibilmente l’equilibrio finanziario dello stesso,
b) non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con la
Costituzione, che prevedano una maggiore protezione.
6. Il presente articolo non si applica alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero, né al diritto di serrata.
Articolo III-211
1. La Commissione promuove la consultazione delle parti sociali a livello di Unione e adotta ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.
2. Ai fini del paragrafo 1 la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un’azione dell’Unione.
3. Se, dopo la consultazione di cui al paragrafo 2, ritiene opportuna un’azione dell’Unione, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione.
4. In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le parti sociali possono informare la Commissione di voler avviare il processo previsto all’articolo III-212, paragrafo 1. La durata di questo processo non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.
Articolo III-212
1. Il dialogo fra le parti sociali a livello di Unione può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, compresi accordi.
2. Gli accordi conclusi a livello di Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri oppure, nell’ambito dei settori contemplati dall’articolo III-210, a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base a regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo è informato.
Allorché l’accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l’unanimità ai sensi dell’articolo III-210, paragrafo 3, il Consiglio delibera all’unanimità.
Articolo III-213
Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo III-209 e fatte salve le altre disposizioni della
Costituzione, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dalla presente sezione, in particolare per le materie riguardanti:
a) l’occupazione;
b) il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;
c) la formazione e il perfezionamento professionale;
d) la sicurezza sociale;
e) la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;
f) l’igiene del lavoro;
g) il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.
A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali, in particolare mediante iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all’organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.
Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.
Articolo III-214
1. Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
2. Ai fini del presente articolo, per “retribuzione” si intende il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo.
La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,
b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.
3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure che assicurino l’applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, compreso il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
4. Allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità tra donne e uomini nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.
Articolo III-215
Gli Stati membri si adoperano a mantenere l’equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.
Articolo III-216
La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo III-209, compresa la situazione demografica nell’Unione. Trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.
Articolo III-217
Il Consiglio adotta, a maggioranza semplice, una decisione europea che istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Il comitato è incaricato:
a) di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nell’Unione;
b) di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione;
c) fatto salvo l’articolo III-344, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori delle sue attribuzioni, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.
Nell’esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.
Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.
Articolo III-218
La Commissione dedica‚ nella relazione annuale al Parlamento europeo‚ un capitolo speciale all’evoluzione della situazione sociale nell’Unione.
Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.
Articolo III-219
1. Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell’ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita‚ è istituito un Fondo sociale europeo che ha l’obiettivo di promuovere all’interno dell’Unione le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori e di facilitare l’adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione‚ in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.
2. La Commissione amministra il Fondo. In tale compito è assistita da un comitato‚ presieduto da un membro della Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. La legge europea stabilisce le misure di applicazione relative al Fondo. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
SEZIONE 3
COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE
Articolo III-220
Per promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione‚ questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.
In particolare, l’Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite.
Tra le regioni interessate, un’attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.
Articolo III-221
Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo III-220. L’elaborazione e l’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione e l’attuazione del mercato interno tengono conto di tali obiettivi e concorrono alla loro realizzazione. L’Unione sostiene questa realizzazione anche con l’azione che svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia‚ sezione “orientamento”‚ Fondo sociale europeo‚ Fondo europeo di sviluppo regionale)‚ la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.
La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo‚ al Consiglio‚ al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata‚ se del caso‚ di appropriate proposte.
La legge o legge quadro europea può stabilire qualunque misura specifica al di fuori dei fondi‚ fatte salve le misure adottate nell’ambito delle altre politiche dell’Unione. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
Articolo III-222
Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell’Unione‚ partecipando allo sviluppo e all’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in declino.
Articolo III-223
1. Fatto salvo l’articolo III-224‚ la legge europea definisce i compiti‚ gli obiettivi prioritari e l’organizzazione dei fondi a finalità strutturale, il che può comportare il raggruppamento dei fondi, le norme generali applicabili ai fondi, le disposizioni necessarie per garantire l’efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.
Un Fondo di coesione è istituito dalla legge europea per l’erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.
In tutti i casi la legge europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
2. Le prime disposizioni relative ai fondi a finalità strutturale e al Fondo di coesione da adottare successivamente a quelle in vigore alla data della firma del trattato che adotta una Costituzione per l’Europa sono stabilite da una legge europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
Articolo III-224
La legge europea stabilisce le misure d’applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale.
È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia‚ sezione “orientamento”‚ ed il Fondo sociale europeo sono applicabili rispettivamente l’articolo III-231 e l’articolo III–219, paragrafo 3.
SEZIONE 4
AGRICOLTURA E PESCA
Articolo III-225
L’Unione definisce e attua una politica comune dell’agricoltura e della pesca.
Per “prodotti agricoli” si intendono i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione direttamente connessi con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all’agricoltura e l’uso del termine “agricolo” si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.
Articolo III-226
1. Il mercato interno comprende l’agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli.
2. Salvo disposizioni contrarie degli articoli da III-227 a III-232‚ le norme relative
all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli.
3. Ai prodotti elencati nell’allegato I si applicano gli articoli da III-227 a III-232.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere
accompagnati da una politica agricola comune.
Articolo III-227
1. Le finalità della politica agricola comune sono:
a) incrementare la produttività dell’agricoltura‚ sviluppando il progresso tecnico e assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione‚ in particolare della manodopera‚
b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola‚ grazie in particolare al
miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura‚
c) stabilizzare i mercati‚
d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti‚
e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
2. Nell’elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare‚ si considera:
a) il carattere particolare dell’attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell’agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole‚
b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti‚
c) il fatto che‚ negli Stati membri‚ l’agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all’insieme dell’economia.
Articolo III-228
1. Per raggiungere gli obiettivi previsti all’articolo III-227 è creata un’organizzazione comune dei mercati agricoli.
A seconda dei prodotti‚ tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:
a) regole comuni in materia di concorrenza‚
b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato‚
c) un’organizzazione europea del mercato.
2. L’organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti all’articolo III-227‚ e in particolare regolamentazioni dei prezzi‚ sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti‚ sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto e meccanismi comuni di stabilizzazione all’importazione o all’esportazione.
Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi previsti all’articolo III-227 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori dell’Unione.
Un’eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.
3. Per consentire all’organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi‚ potranno essere creati uno o più Fondi agricoli di orientamento e di garanzia.
Articolo III-229
Per consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti all’articolo III-227‚ può essere in particolare previsto nell’ambito della politica agricola comune:
a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale‚ della ricerca e della divulgazione dell’agronomia‚ che possono comportare progetti o istituzioni finanziati in comune,
b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.
Articolo III-230
1. La sezione relativa alle regole di concorrenza è applicabile alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legge o legge quadro europea conformemente all’articolo III-231, paragrafo 2‚ tenuto conto degli obiettivi previsti all’articolo III-227.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare un regolamento europeo o una decisione europea che autorizzano la concessione di aiuti:
a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali‚
b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.
Articolo III-231
1. La Commissione presenta delle proposte in merito all’elaborazione e all’attuazione della politica agricola comune‚ compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste all’articolo III-228‚ paragrafo 1‚ come pure l’attuazione delle misure di cui alla presente sezione.
Tali proposte tengono conto dell’interdipendenza delle questioni agricole di cui alla presente sezione.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce l’organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all’articolo III-228, paragrafo 1 e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell’agricoltura e della pesca. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei relativi alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative e alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
4. L’organizzazione comune prevista all’articolo III-228‚ paragrafo 1 può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato‚ alle condizioni previste al paragrafo 2:
a) quando l’organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un’organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l’occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati‚ avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie‚ e
b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all’interno dell’Unione condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.
5. Qualora un’organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un’organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti‚ le materie prime di cui trattasi‚ utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all’esportazione verso i paesi terzi‚ possono essere importate dall’esterno dell’Unione.
Articolo III-232
Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un’organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla posizione concorrenziale di una produzione similare in un altro Stato membro‚ gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l’organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all’entrata‚ salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all’esportazione.
La Commissione adotta regolamenti o decisioni europei che fissano l’ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l’equilibrio. Essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.
SEZIONE 5
AMBIENTE
Articolo III-233
1. La politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
a) salvaguardia‚ tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente;
b) protezione della salute umana;
c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
d) promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale.
2. La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela‚ tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva‚ sul principio della correzione‚ in via prioritaria alla fonte‚ dei danni causati all’ambiente e sul principio “chi inquina paga”.
In tale contesto‚ le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell’ambiente comportano‚ nei casi opportuni‚ una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere‚ per motivi ambientali di natura non economica‚ disposizioni provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell’Unione.
3. Nel predisporre la politica in materia ambientale l’Unione tiene conto:
a) dei dati scientifici e tecnici disponibili;
b) delle condizioni dell’ambiente nelle varie regioni dell’Unione;
c) dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall’azione o dall’assenza di azione;
d) dello sviluppo socioeconomico dell’Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle singole regioni.
4. Nel quadro delle rispettive competenze‚ l’Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione dell’Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati.
Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.
Articolo III-234
1. La legge o legge quadro europea stabilisce le azioni che devono essere intraprese per
realizzare gli obiettivi dell’articolo III-233. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l’articolo III-172‚ il Consiglio adotta all’unanimità leggi o leggi quadro europee che prevedono:
a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;
b) misure aventi incidenza:
i) sull’assetto territoriale;
ii) sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse;
iii) sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;
c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell’approvvigionamento energetico del medesimo.
Il Consiglio su proposta della Commissione, può adottare all’unanimità una decisione europea per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma.
In ogni caso il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
3. La legge europea stabilisce programmi generali d’azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
Le misure necessarie all’attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni previste al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi.
4. Fatte salve talune misure adottate dall’Unione‚ gli Stati membri provvedono al finanziamento e all’esecuzione della politica in materia ambientale.
5. Fatto salvo il principio “chi inquina paga”‚ qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro‚ tale misura prevede in forma appropriata:
a) deroghe temporanee e/o
b) un sostegno finanziario del Fondo di coesione.
6. Le misure di protezione adottate in virtù del presente articolo non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere misure per una protezione ancora maggiore. Tali misure devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.
SEZIONE 6
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
Articolo III-235
1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l’Unione contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici e a promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.
2. L’Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:
a) misure adottate a norma dell’articolo III-172 nel quadro dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno,
b) misure di sostegno, di complemento e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.
3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure di cui al paragrafo 2, lettera b). È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
4. Gli atti adottati a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre disposizioni di protezione più rigorose. Tali disposizioni devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.
SEZIONE 7
TRASPORTI
Articolo III-236
1. Gli obiettivi della Costituzione sono perseguiti, per quanto riguarda la materia disciplinata dalla presente sezione‚ nel quadro di una politica comune dei trasporti.
2. La legge o legge quadro europea applica il paragrafo 1 tenendo conto degli aspetti peculiari dei trasporti. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
La legge o legge quadro europea stabilisce:
a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;
b) le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato
membro;
c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;
d) ogni altra misura utile.
3. All’atto dell’adozione della legge o legge quadro europea di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei casi in cui la sua applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l’occupazione in talune regioni‚ come pure l’uso delle attrezzature relative ai trasporti.
Articolo III-237
Fino a che non sia adottata la legge o legge quadro europea di cui all’articolo III-236, paragrafo 2 e salvo che il Consiglio adotti all’unanimità una decisione europea che conceda una deroga‚ nessuno Stato membro può rendere meno favorevoli‚ negli effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali‚ le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data dell’adesione.
Articolo III-238
Sono compatibili con la Costituzione gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.
Articolo III-239
Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto‚ adottata nell’ambito della Costituzione, deve tener conto della situazione economica dei vettori.
Articolo III-240
1. Nel traffico interno dell’Unione sono vietate le discriminazioni consistenti nell’applicazione‚ da parte di un vettore‚ di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sullo Stato membro di origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
2. Il paragrafo 1 non esclude che altre leggi o leggi quadro europee possano essere adottate in applicazione dell’articolo III-236, paragrafo 2.
3. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei intesi a garantire l’attuazione del paragrafo 1. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.
Esso può adottare in particolare i regolamenti e decisioni europei necessari a permettere alle istituzioni di controllare l’osservanza della norma di cui al paragrafo 1 e ad assicurarne l’intero beneficio agli utenti.
4. La Commissione‚ di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro‚ esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e‚ dopo aver consultato ogni Stato membro interessato‚ adotta‚ nel quadro dei regolamenti e decisioni europei di cui al paragrafo 3, le necessarie decisioni europee.
Articolo III-241
1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all’interno dell’Unione l’applicazione di prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell’interesse di una o più imprese o industrie particolari‚ salvo quando tale applicazione sia autorizzata da una decisione europea della Commissione.
2. La Commissione‚ di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro‚ esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1‚ avendo particolare riguardo‚ da una parte‚ alle esigenze di una politica economica regionale adeguata‚ alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e, d’altra parte, all’incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.
Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati‚ la Commissione adotta le necessarie decisioni europee.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle tariffe concorrenziali.
Articolo III-242
Le tasse o canoni che‚ a prescindere dai prezzi di trasporto‚ sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole‚ avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.
Gli Stati membri procurano di ridurre le spese in questione.
La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell’applicazione del presente articolo.
Articolo III-243
Le disposizioni della presente sezione non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania‚ sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all’economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che abroga il presente articolo.
Articolo III-244
Presso la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo‚ composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti‚ ogniqualvolta lo ritenga utile.
Articolo III-245
1. La presente sezione si applica ai trasporti ferroviari‚ su strada e per vie navigabili.
2. La legge o legge quadro europea può stabilire le opportune misure per la navigazione
marittima e aerea. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
SEZIONE 8
RETI TRANSEUROPEE
Articolo III-246
1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli III-130 e III-220 e consentire ai cittadini dell’Unione‚ agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall’instaurazione di uno spazio senza frontiere interne‚ l’Unione concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti‚ delle telecomunicazioni e dell’energia.
2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali‚ l’azione dell’Unione mira a favorire l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti nazionali e l’accesso a tali reti. Tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali dell’Unione le regioni insulari‚ intercluse e periferiche.
Articolo III-247
1. Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo III-246‚ l’Unione:
a) stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi‚ le priorità e le grandi linee delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune;
b) intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l’interoperabilità delle reti‚ in particolare nel campo dell’armonizzazione delle norme tecniche;
c) può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati
nell’ambito degli orientamenti di cui alla lettera a)‚ in particolare mediante studi di fattibilità‚ garanzie di prestito o abbuoni di interesse; l’Unione può altresì contribuire al finanziamento negli Stati membri‚ mediante il Fondo di coesione, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.
L’azione dell’Unione tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce gli orientamenti e le altre misure di cui al
paragrafo 1. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
Gli orientamenti e i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l’accordo dello Stato membro interessato.
3. Gli Stati membri coordinano tra loro‚ in collegamento con la Commissione‚ le politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo III-246. La Commissione può prendere‚ in stretta collaborazione con gli Stati membri‚ qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento.
4. L’Unione può cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e garantire l’interoperabilità delle reti.
SEZIONE 9
RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E SPAZIO
Articolo III-248
1. L’azione dell’Unione mira a rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, a favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e a promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi della Costituzione.
2. Ai fini di cui al paragrafo 2, essa incoraggia nell’insieme dell’Unione le imprese‚ comprese le piccole e medie imprese‚ i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità. Essa sostiene i loro sforzi di cooperazione‚ mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare le potenzialità del mercato interno grazie‚ in particolare‚ all’apertura degli appalti pubblici nazionali‚ alla definizione di norme comuni ed all’eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.
3. Tutte le azioni dell’Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, comprese le azioni dimostrative‚ sono decise e realizzate conformemente alla presente sezione.
Articolo III-249
Nel perseguire gli obiettivi di cui all’articolo III-248‚ l’Unione svolge le azioni seguenti‚ che
completano quelle intraprese dagli Stati membri:
a) attuazione di programmi di ricerca‚ sviluppo tecnologico e dimostrazione‚ promuovendo la cooperazione con e tra le imprese‚ i centri di ricerca e le università,
b) promozione della cooperazione in materia di ricerca‚ sviluppo tecnologico e dimostrazione dell’Unione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali,
c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca‚ sviluppo tecnologico e dimostrazione dell’Unione,
d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori dell’Unione.
Articolo III-250
1. L’Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell’Unione.
2. La Commissione‚ in stretta collaborazione con gli Stati membri‚ può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all’organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.
Articolo III-251
1. La legge europea stabilisce il programma quadro pluriennale che comprende l’insieme delle azioni finanziate dall’Unione. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
Il programma quadro:
a) fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni di cui all’articolo III-249 e le relative priorità;
b) indica le grandi linee di dette azioni;
c) stabilisce l’importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione al programma quadro e le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste.
2. Il programma quadro pluriennale viene adattato o completato in funzione dell’evoluzione della situazione.
3. Una legge europea del Consiglio stabilisce i programmi specifici che mettono in atto il
programma quadro pluriennale nell’ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo‚ ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari‚ fissati dai programmi specifici‚ non può superare l’importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione. Detta legge è adottata previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.
4. A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, la legge europea stabilisce le misure necessarie all’attuazione dello spazio europeo della ricerca. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
Articolo III-252
1. Per l’attuazione del programma quadro pluriennale‚ la legge o legge quadro europea stabilisce:
a) le norme per la partecipazione delle imprese‚ dei centri di ricerca e delle università;
b) le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.
La legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
2. Nell’attuazione del programma quadro pluriennale, la legge europea può stabilire programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento‚ fatta salva un’eventuale partecipazione dell’Unione.
La legge europea stabilisce le norme applicabili ai programmi complementari‚ in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e con l’accordo degli Stati membri interessati.
3. Nell’attuazione del programma quadro pluriennale, la legge europea può prevedere‚ d’intesa con gli Stati membri interessati‚ la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri‚ compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l’esecuzione di detti programmi.
La legge europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
4. Nell’attuazione del programma quadro pluriennale, l’Unione può prevedere una cooperazione in materia di ricerca‚ sviluppo tecnologico e dimostrazione dell’Unione con paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi tra l’Unione e i terzi interessati.
Articolo III-253
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei diretti a creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca‚ sviluppo tecnologico e dimostrazione dell’Unione. Essa delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.
Articolo III-254
1. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l’attuazione delle sue politiche, l’Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l’esplorazione e l’utilizzo dello spazio.
2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del paragrafo 1 la legge o legge quadro
europea stabilisce le misure necessarie, che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo.
3. L’Unione instaura tutti i collegamenti utili con l’Agenzia spaziale europea.
Articolo III-255
All’inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca, di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l’anno precedente e sul programma di lavoro dell’anno in corso.
SEZIONE 10
ENERGIA
Articolo III-256
1. Nel quadro dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell’esigenza di preservare e migliorare l’ambiente, la politica dell’Unione nel settore dell’energia è intesa a:
a) garantire il funzionamento del mercato dell’energia,
b) garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione e
c) promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili.
2. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
La legge o legge quadro europea non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l’articolo III-234, paragrafo 2, lettera c).
3. In deroga al paragrafo 2, una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure ivi contemplate se sono principalmente di natura fiscale. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
CAPO IV
SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo III-257
1. L’Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridici degli Stati membri.
2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente capo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.
3. L’Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di contrasto della criminalità, del razzismo e della xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché attraverso il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.
4. L’Unione facilita l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.
Articolo III-258
Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Articolo III-259
Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro delle sezioni 4 e 5, i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Articolo III-260
Fatti salvi gli articoli da III-360 a III-362, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell’attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell’Unione di cui al presente capo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.
Articolo III-261
È istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare all’interno dell’Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto salvo l’articolo III-344, esso favorisce il coordinamento dell’azione delle autorità competenti degli Stati membri. I rappresentanti degli organi e organismi interessati dell’Unione possono essere associati ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono tenuti informati dei lavori.
Articolo III-262
Il presente capo non osta all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
Articolo III-263
Il Consiglio adotta regolamenti europei al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente capo e fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l’articolo III-264, e previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo III-264
Gli atti di cui alle sezioni 4 e 5 e i regolamenti europei di cui all’articolo III-263 che assicurano la cooperazione amministrativa nei settori di cui a tali sezioni sono adottati:
a) su proposta della Commissione, oppure
b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.
SEZIONE 2
POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL’ASILO E ALL’IMMIGRAZIONE
Articolo III-265
1. L’Unione sviluppa una politica volta a:
a) garantire che non vi siano controlli sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne;
b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell’attraversamento delle
frontiere esterne;
c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.
2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure riguardanti:
a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;
b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;
c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell’Unione per un breve periodo;
d) qualsiasi misura necessaria per l’istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne;
e) l’assenza di controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.
Articolo III-266
1. L’Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di
protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.
2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:
a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l’Unione;
b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell’asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;
c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio;
d) procedure comuni per la concessione e la revoca dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria;
e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo o di protezione sussidiaria;
f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;
g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.
3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei che comportano misure temporanee a beneficio dello o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo III-267
1. L’Unione sviluppa una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell’immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure nei seguenti settori:
a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;
b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;
c) immigrazione e soggiorno irregolari, compresi l’allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;
d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.
3. L’Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di
origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri.
4. La legge o legge quadro europea può stabilire misure volte a incentivare e sostenere l’azione degli Stati membri al fine di favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
5. Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di
ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro subordinato o autonomo.
Articolo III-268
Le politiche dell’Unione di cui alla presente sezione e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell’Unione adottati in virtù della presente sezione contengono misure appropriate ai fini dell’applicazione di tale principio.
SEZIONE 3
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE
Articolo III-269
1. L’Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l’adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:
a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;
b) la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione;
d) la cooperazione nell’assunzione dei mezzi di prova;
e) un accesso effettivo alla giustizia;
f) l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario
promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;
g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;
h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.
3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite da una legge o legge quadro europea del Consiglio. Questo delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Esso delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
SEZIONE 4
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Articolo III-270
1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all’articolo III-271.
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure intese a:
a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l’Unione di tutte le forme di sentenza e di decisione giudiziaria;
b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;
c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;
d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all’azione penale e all’esecuzione delle decisioni.
2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, la legge quadro europea può stabilire norme minime. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
Esse riguardano:
a) l’ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;
b) i diritti della persona nella procedura penale;
c) i diritti delle vittime della criminalità;
d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione europea; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
L’adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.
3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro europea di cui al paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, la procedura di cui all’articolo III-396 è sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione il Consiglio europeo:
a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui
all’articolo III-396 oppure b) chiede alla Commissione o al gruppo di Stati membri all’origine del progetto di presentare un nuovo progetto; in tal caso, l’atto inizialmente proposto si considera non adottato.
4. Se entro la fine del periodo di cui al paragrafo 3 il Consiglio europeo non ha agito o se, entro dodici mesi dalla presentazione di un nuovo progetto ai sensi del paragrafo 3, lettera b), la legge quadro europea non è stata adottata ed almeno un terzo degli Stati membri desidera istituire una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di legge quadro in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.
In tal caso l’autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all’articolo I-44, paragrafo 2 e all’articolo III-419, paragrafo 1 si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.
Articolo III-271
1. La legge quadro europea può stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.
Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.
In funzione dell’evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione europea che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l’attuazione efficace di una politica dell’Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, la legge quadro europea può stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione. Essa è adottata secondo la stessa procedura utilizzata per l’adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l’articolo III-264.
3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro europea di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, quando applicabile, la procedura di cui all’articolo III-396 è sospesa. Previa discussione e entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:
a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui
all’articolo III-396, qualora applicabile, oppure
b) chiede alla Commissione o al gruppo di Stati membri all’origine del progetto di presentare un nuovo progetto; in tal caso, l’atto inizialmente proposto si considera non adottato.
4. Se entro la fine del periodo di cui al paragrafo 3 il Consiglio europeo non ha agito o se, entro dodici mesi dalla presentazione di un nuovo progetto ai sensi del paragrafo 3, lettera b), la legge quadro europea non è stata adottata ed almeno un terzo degli Stati membri desidera istituire una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di legge quadro in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.
In tal caso l’autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all’articolo I-44, paragrafo 2 e all’articolo III-419, paragrafo 1 si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.
Articolo III-272
La legge o legge quadro europea può stabilire misure per incentivare e sostenere l’azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Articolo III-273
1. Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell’azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un’azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.
In questo contesto la legge europea determina la struttura, il funzionamento, la sfera d’azione e i compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere:
a) l’avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorità nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
b) il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a);
c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.
La legge europea fissa inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust.
2. Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l’articolo III-274, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti.
Articolo III-274
1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, una legge europea del Consiglio può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera
all’unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.
2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, quali definiti dalla legge europea prevista nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l’azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.
3. La legge europea di cui al paragrafo 1 stabilisce lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all’ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell’esercizio delle sue funzioni.
4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione europea che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.
SEZIONE 5
COOPERAZIONE DI POLIZIA
Articolo III-275
1. L’Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell’applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell’individuazione dei reati e delle relative indagini.
2. Ai fini del paragrafo 1 la legge o legge quadro europea può stabilire misure riguardanti:
a) la raccolta, l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;
b) un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di
personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;
c) le tecniche investigative comuni ai fini dell’individuazione di forme gravi di criminalità
organizzata.
3. Una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure riguardanti la
cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo III-276
1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare l’azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell’applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e contrasto della criminalità grave che interessa due o più Stati membri, del terrorismo e delle forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione.
2. La legge europea determina la struttura, il funzionamento, la sfera d’azione e i compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere:
a) la raccolta, l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;
b) il coordinamento, l’organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.
La legge europea fissa inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del
Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.
3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d’intesa con le autorità dello o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L’applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.
Articolo III-277
Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli III-270 e III-275 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d’intesa con le autorità di quest’ultimo. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
CAPO V
SETTORI NEI QUALI L’UNIONE PUÒ DECIDERE DI SVOLGERE UN’AZIONE DI SOSTEGNO, DI COORDINAMENTO O DI COMPLEMENTO
SEZIONE 1
SANITÀ PUBBLICA
Articolo III-278
1. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche e azioni dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
L’azione dell’Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni umane e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende inoltre:
a) la lotta contro i grandi flagelli – favorendo la ricerca su cause, propagazione e prevenzione – l’informazione e l’educazione in materia sanitaria;
b) la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere
transfrontaliero.
L’Unione completa l’azione degli Stati membri, comprese l’informazione e la prevenzione, volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall’uso di stupefacenti.
2. L’Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, se necessario, ne appoggia l’azione. Essa incoraggia in particolare la cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarità dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera.
Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche e i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all’organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici.
Il Parlamento europeo è pienamente informato.
3. L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.
4. In deroga all’articolo I-12, paragrafo 5 e all’articolo I-17, lettera a) e in conformità
dell’articolo I-14, paragrafo 2, lettera k), la legge o legge quadro europea contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, stabilendo le seguenti misure per affrontare i problemi comuni di sicurezza:
a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose;
b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica;
c) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico;
d) misure concernenti la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.
La legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
5. La legge o legge quadro europea può anche stabilire misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all’abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
6. Ai fini del presente articolo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni.
7. L’azione dell’Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. Le responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dell’assistenza medica e l’assegnazione delle risorse loro destinate. Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l’impiego medico di organi e sangue.
SEZIONE 2
INDUSTRIA
Articolo III-279
1. L’Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell’industria dell’Unione.
A tal fine‚ nell’ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali‚ la loro azione è intesa:
a) ad accelerare l’adattamento dell’industria alle trasformazioni strutturali;
b) a promuovere un ambiente favorevole all’iniziativa e allo sviluppo delle imprese di tutta
l’Unione‚ in particolare delle piccole e medie imprese;
c) a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese;
d) a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d’innovazione‚ di ricerca e di sviluppo tecnologico.
2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e‚ per quanto è necessario‚ coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all’organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.
3. L’Unione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche e azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni della Costituzione. La legge o legge quadro europea può stabilire misure specifiche destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
La presente sezione non costituisce una base per l’introduzione da parte dell’Unione di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti e interessi dei lavoratori dipendenti.
SEZIONE 3
CULTURA
Articolo III-280
1. L’Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle diversità nazionali e regionali‚ evidenziando nel contempo il patrimonio culturale comune.
2. L’azione dell’Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e‚ se necessario‚ a sostenere e a completare l’azione di questi ultimi nei seguenti settori:
a) miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
b) conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;
c) scambi culturali non commerciali;
d) creazione artistica e letteraria‚ compreso il settore audiovisivo.
3. L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura‚ in particolare con il Consiglio d’Europa.
4. L’Unione tiene conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge a norma di altre disposizioni della Costituzione, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle culture.
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:
a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione‚ ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni;
b) il Consiglio, su proposta della Commissione‚ adotta raccomandazioni.
SEZIONE 4
TURISMO
Articolo III-281
1. L’Unione completa l’azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell’Unione in tale settore.
A tal fine l’azione dell’Unione intende:
a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore;
b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
SEZIONE 5
ISTRUZIONE‚ GIOVENTÙ, SPORT E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Articolo III-282
1. L’Unione contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e‚ se necessario‚ sostenendone e completandone l’azione. Rispetta pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione‚ come pure le diversità culturali e linguistiche.
L’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.
L’azione dell’Unione è intesa:
a) a sviluppare la dimensione europea dell’istruzione‚ in particolare mediante l’apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
b) a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti‚ promuovendo tra l’altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
c) a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
d) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
e) a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell’Europa;
f) a incoraggiare lo sviluppo dell’istruzione a distanza;
g) a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’imparzialità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi.
2. L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d’Europa.
3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:
a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione‚ ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;
b) il Consiglio, su proposta della Commissione‚ adotta raccomandazioni.
Articolo III-283
1. L’Unione attua una politica di formazione professionale che sostiene e completa le azioni degli Stati membri‚ nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l’organizzazione della formazione professionale.
L’azione dell’Unione è intesa:
a) a facilitare l’adeguamento alle trasformazioni industriali‚ in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale;
b) a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente‚ per agevolare l’inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro;
c) a facilitare l’accesso alla formazione professionale e a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione‚ in particolare dei giovani;
d) a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese;
e) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.
2. L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale.
3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo
a) la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie‚ ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;
b) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.
SEZIONE 6
PROTEZIONE CIVILE
Articolo III-284
1. L’Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l’efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall’uomo.
L’azione dell’Unione è intesa a:
a) sostenere e completare l’azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l’intervento in caso di calamità naturali o provocate dall’uomo all’interno dell’Unione;
b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all’interno dell’Unione tra i servizi di protezione civile nazionali;
c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
SEZIONE 7
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo III-285
1. L’attuazione effettiva del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il buon funzionamento dell’Unione, è considerata una questione di interesse comune.
2. L’Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità
amministrativa di attuare il diritto dell’Unione. Tale azione può consistere in particolare nel facilitare lo scambio di informazioni e di funzionari pubblici e nel sostenere programmi di formazione. Nessuno Stato membro è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. La legge europea stabilisce le misure necessarie a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
3. Il presente articolo non pregiudica l’obbligo degli Stati membri di attuare il diritto dell’Unione né le prerogative e i doveri della Commissione. Esso non pregiudica le altre disposizioni della Costituzione che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra questi ultimi e l’Unione.
TITOLO IV: ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE
Articolo III-286
1. I paesi e territori non europei che mantengono con la Danimarca‚ la Francia‚ i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari sono associati all’Unione. Questi paesi e territori‚ qui di seguito chiamati “paesi e territori”‚ sono enumerati nell’allegato II.
Il presente titolo si applica alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche del protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia.
2. Scopo dell’associazione è promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e instaurare strette relazioni economiche tra essi e l’Unione.
L’associazione deve in via prioritaria permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità‚ in modo da condurli allo sviluppo economico‚ sociale e culturale che attendono.
Articolo III-287
L’associazione persegue gli obiettivi seguenti:
a) gli Stati membri applicano agli scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro in virtù della Costituzione;
b) ciascun paese o territorio applica agli scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari;
c) gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo dei paesi e territori;
d) per gli investimenti finanziati dall’Unione‚ la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta‚ a parità di condizioni‚ a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori;
e) nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori‚ il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni del titolo III, capo I, sezione 2, sottosezione 2 relativa alla libertà di stabilimento e in applicazione delle procedure previste in tale sottosezione, nonché su una base non discriminatoria‚ fatti salvi gli atti adottati in virtù dell’articolo III-291.
Articolo III-288
1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano‚ all’entrata negli Stati membri‚ del divieto dei dazi doganali fra Stati membri previsto dalla Costituzione.
2. All’entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente all’articolo III-151, paragrafo 4.
3. Tuttavia‚ i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.
I dazi di cui al primo comma non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari.
4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali‚ a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti‚ applicano già una tariffa doganale non discriminatoria.
5. L’introduzione o la modifica di dazi doganali gravanti sulle merci importate nei paesi e territori non deve provocare‚ in linea di diritto o di fatto‚ una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.
Articolo III-289
Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo all’entrata in un paese o territorio‚ avuto riguardo all’articolo III-288, paragrafo 1‚ è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri‚ questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri di prendere le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.
Articolo III-290
Fatte salve le disposizioni che regolano la sanità pubblica, la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori è regolata da atti adottati conformemente all’articolo III-291.
Articolo III-291
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta all’unanimità, muovendo dalle realizzazioni acquisite nell’ambito dell’associazione tra i paesi e territori e l’Unione, le leggi, leggi quadro, regolamenti e decisioni europei relativi alle modalità e alla procedura dell’associazione tra i paesi e territori e l’Unione. Tali leggi e leggi quadro sono adottate previa consultazione del Parlamento europeo.
TITOLO V: AZIONE ESTERNA DELL’UNIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
Articolo III-292
1. L’azione dell’Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l’allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo:
democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.
L’Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell’ambito delle Nazioni Unite.
2. L’Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:
a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità;
b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo e i principi del diritto internazionale;
c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell’Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;
d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l’obiettivo primo di eliminare la povertà;
e) incoraggiare l’integrazione di tutti i paesi nell’economia mondiale, anche attraverso la
progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;
f) contribuire alla messa a punto di misure internazionali volte a preservare e migliorare la
qualità dell’ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile;
g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall’uomo;
h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale.
3. Nell’elaborazione e attuazione dell’azione esterna nei vari settori compresi nel presente titolo e delle altre politiche nei loro aspetti esterni, l’Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.
L’Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell’azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dal ministro degli affari esteri dell’Unione, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine.
Articolo III-293
1. Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici dell’Unione sulla base dei principi e obiettivi enunciati all’articolo III-292.
Le decisioni europee del Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi strategici dell’Unione riguardano la politica estera e di sicurezza comune e altri settori dell’azione esterna dell’Unione.
Possono riferirsi alle relazioni dell’Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un approccio tematico. Esse fissano la rispettiva durata e i mezzi che l’Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.
Il Consiglio europeo delibera all’unanimità su raccomandazione del Consiglio adottata da
quest’ultimo secondo le modalità previste per ciascun settore. Le decisioni europee del Consiglio europeo sono attuate secondo le procedure previste dalla Costituzione.
2. Il ministro degli affari esteri dell’Unione, per il settore della politica estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori dell’azione esterna, possono presentare proposte congiunte al Consiglio.
CAPO II
POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo III-294
1. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell’azione esterna, l’Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza.
2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.
Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la reciproca solidarietà politica. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell’Unione o tale da comprometterne l’efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.
Il Consiglio e il ministro degli affari esteri dell’Unione provvedono affinché detti principi siano rispettati.
3. L’Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune:
a) definendo gli orientamenti generali,
b) adottando decisioni europee che definiscono:
i) le azioni che l’Unione deve intraprendere,
ii) le posizioni che l’Unione deve adottare,
iii) le modalità di attuazione delle decisioni europee di cui ai punti i) e ii),
c) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.
Articolo III-295
1. Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa.
Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio europeo convoca una riunione straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della politica dell’Unione dinanzi a tali sviluppi.
2. Il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie per la definizione e l’attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo.
Articolo III-296
1. Il ministro degli affari esteri dell’Unione, che presiede il Consiglio “Affari esteri”, contribuisce con proposte all’elaborazione della politica estera e di sicurezza comune e assicura l’attuazione delle decisioni europee adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio.
2. Il ministro degli affari esteri rappresenta l’Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Conduce, a nome dell’Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione dell’Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali.
3. Nell’esecuzione delle sue funzioni, il ministro degli affari esteri dell’Unione si avvale di un servizio europeo per l’azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali.
L’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna sono fissati da una decisione europea del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta del ministro degli affari esteri dell’Unione, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione.
Articolo III-297
1. Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell’Unione, il
Consiglio adotta le decisioni europee necessarie. Tali decisioni definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l’Unione deve disporre e le condizioni di attuazione dell’azione e, se necessario, la durata.
Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di tale decisione europea, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta decisione e adotta le decisioni europee necessarie.
2. Le decisioni europee di cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membri nelle loro prese di
posizione e nella conduzione della loro azione.
3. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di una decisione europea di cui al paragrafo 1 forma oggetto di informazione da parte dello Stato membro interessato entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio.
L’obbligo dell’informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento di detta decisione sul piano nazionale.
4. In caso di assoluta necessità connessa con l’evoluzione della situazione e in mancanza di una revisione della decisione europea di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prendere d’urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali di detta decisione. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio.
5. In caso di difficoltà rilevanti nell’applicazione di una decisione europea di cui al presente articolo, uno Stato membro investe della questione il Consiglio, che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell’azione né nuocere alla sua efficacia.
Articolo III-298
Il Consiglio adotta decisioni europee che definiscono la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell’Unione.
Articolo III-299
1. Ogni Stato membro, il ministro degli affari esteri dell’Unione o quest’ultimo con l’appoggio della Commissione può sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e presentargli rispettivamente iniziative o proposte.
2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, il ministro degli affari esteri dell’Unione
convoca, d’ufficio o a richiesta di uno Stato membro, una sessione straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.
Articolo III-300
1. Le decisioni europee di cui al presente capo sono adottate dal Consiglio che delibera
all’unanimità.
In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale. In tal caso non è obbligato ad applicare la decisione europea, ma accetta che questa impegni l’Unione. In uno spirito di reciproca solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l’azione dell’Unione basata su tale decisione e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo l’astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati membri che totalizzano almeno un terzo della popolazione dell’Unione, la decisione non è adottata.
2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:
a) quando adotta una decisione europea che definisce un’azione o una posizione dell’Unione, sulla base di una decisione europea del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell’Unione di cui all’articolo III-293, paragrafo 1;
b) quando adotta una decisione europea che definisce un’azione o una posizione dell’Unione in base a una proposta del ministro degli affari esteri dell’Unione presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest’ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa del ministro;
c) quando adotta una decisione europea che attua una decisione europea che definisce un’azione o una posizione dell’Unione;
d) quando adotta una decisione europea relativa alla nomina di un rappresentante speciale ai sensi dell’articolo III-302.
Se un membro del Consiglio dichiara che, per vitali ed espliciti motivi di politica nazionale, intende opporsi all’adozione di una decisione europea che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il ministro degli affari esteri dell’Unione cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest’ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione europea all’unanimità.
3. Conformemente all’articolo I-40, paragrafo 7, il Consiglio europeo può adottare all’unanimità una decisione europea che preveda che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2 del presente articolo.
4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.
Articolo III-301
1. Quando il Consiglio europeo o il Consiglio ha definito un approccio comune dell’Unione ai sensi dell’articolo I-40, paragrafo 5, il ministro degli affari esteri dell’Unione e i ministri degli affari esteri degli Stati membri coordinano le attività nell’ambito del Consiglio.
2. Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione nei paesi terzi e
presso le organizzazioni internazionali cooperano tra di loro e contribuiscono alla formulazione e all’attuazione dell’approccio comune di cui al paragrafo 1.
Articolo III-302
Il Consiglio può nominare, su proposta del ministro degli affari esteri dell’Unione, un rappresentante speciale al quale conferisce un mandato per questioni politiche specifiche. Il rappresentante speciale esercita il mandato sotto l’autorità del ministro.
Articolo III-303
L’Unione può concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali nei settori di pertinenza del presente capo.
Articolo III-304
1. Il ministro degli affari esteri dell’Unione consulta e informa il Parlamento europeo conformemente all’articolo I-40, paragrafo 8 e all’articolo I-41, paragrafo 8. Egli provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all’informazione del Parlamento europeo.
2. Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell’Unione. Esso procede due volte all’anno a un dibattito sui progressi compiuti nell’attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.
Articolo III-305
1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni dell’Unione. Il ministro degli affari esteri dell’Unione assicura l’organizzazione di tale coordinamento.
Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni dell’Unione.
2. Conformemente all’articolo I-16, paragrafo 2, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano tengono informati questi ultimi e il ministro degli affari esteri dell’Unione in merito a ogni questione di interesse comune.
Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si
concertano e tengono pienamente informati gli altri Stati membri e il ministro degli affari esteri dell’Unione. Gli Stati membri che sono membri del Consiglio di sicurezza difenderanno, nell’esercizio delle loro funzioni, le posizioni e gli interessi dell’Unione, fatte salve le responsabilità che incombono loro in forza della Carta delle Nazioni Unite.
Allorché l’Unione ha definito una posizione su un tema all’ordine del giorno del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che vi partecipano chiedono che il ministro degli affari esteri dell’Unione sia invitato a presentare la posizione dell’Unione.
Articolo III-306
Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali e le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali cooperano al fine di garantire il rispetto e l’attuazione delle decisioni europee che definiscono posizioni e azioni dell’Unione adottate in virtù del presente capo. Esse intensificano la cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni.
Esse contribuiscono all’attuazione del diritto di tutela dei cittadini europei nel territorio dei paesi terzi di cui all’articolo I-10, paragrafo 2, lettera c) e delle misure adottate in applicazione dell’articolo III-127.
Articolo III-307
1. Fatto salvo l’articolo III-344, un comitato politico e di sicurezza vigila sulla situazione
internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo, del ministro degli affari esteri dell’Unione o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l’attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze del ministro degli affari esteri dell’Unione.
2. Nel quadro del presente capo, il comitato politico e di sicurezza esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e del ministro degli affari esteri dell’Unione, il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi previste all’articolo III-309.
Ai fini di un’operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest’ultimo può autorizzare il comitato a prendere le misure appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell’operazione.
Articolo III-308
L’attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l’applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dalla Costituzione per l’esercizio delle competenze dell’Unione di cui agli articoli da I-13 a I-15 e all’articolo I-17.
L’attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata l’applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dalla Costituzione per l’esercizio delle competenze dell’Unione a titolo del presente capo.
SEZIONE 2
POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE
Articolo III-309
1. Le missioni di cui all’articolo I-41, paragrafo 1, nelle quali l’Unione può ricorrere a mezzi
civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.
2. Il Consiglio adotta decisioni europee relative alle missioni di cui al paragrafo 1 stabilendone l’obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione. Il ministro degli affari esteri dell’Unione, sotto l’autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni.
Articolo III-310
1. Nel quadro delle decisioni europee adottate in conformità dell’articolo III-309, il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacità necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazione con il ministro degli affari esteri dell’Unione, si accordano sulla gestione della missione.
2. Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il Consiglio dell’andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro. Gli Stati membri partecipanti investono immediatamente il Consiglio della questione se la realizzazione di tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone una modifica dell’obiettivo, della portata o delle modalità della missione stabiliti nelle decisioni europee di cui al paragrafo 1. In tal caso, il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie.
Articolo III-311
1. L’Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell’acquisizione e degli armamenti (Agenzia europea per la difesa) istituita dall’articolo I-41, paragrafo 3 e posta sotto l’autorità del Consiglio, ha il compito di:
a) contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri;
b) promuovere l’armonizzazione delle esigenze operative e l’adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili;
c) proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità
militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici;
d) sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future;
e) contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l’efficacia delle spese militari.
2. L’Agenzia europea per la difesa è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione europea che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell’Agenzia. Detta decisione tiene conto del grado di partecipazione effettiva alle attività dell’Agenzia. Nell’ambito dell’Agenzia sono costituiti gruppi specifici che riuniscono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L’Agenzia svolge le sue missioni in collegamento con la Commissione, se necessario.
Articolo III-312
1. Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazione strutturata permanente di cui all’articolo I-41, paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in materia di capacità militari specificati nel protocollo sulla cooperazione strutturata permanente notificano la loro intenzione al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell’Unione.
2. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una decisione europea che istituisce la cooperazione strutturata permanente e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti.
Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del ministro degli affari esteri dell’Unione.
3. Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla cooperazione strutturata permanente notifica la sua intenzione al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell’Unione.
Il Consiglio adotta una decisione europea che conferma la partecipazione dello Stato membro interessato che risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del ministro degli affari esteri dell’Unione. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti prendono parte al voto.
Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
4. Se uno Stato membro partecipante non soddisfa più i criteri o non può più assolvere gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente, il Consiglio può adottare una decisione europea che sospende la partecipazione di questo Stato.
Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in questione, prendono parte al voto.
Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
5. Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione strutturata permanente notifica la sua decisione al Consiglio, che prende atto del fatto che la partecipazione dello Stato membro in questione termina.
6. Le decisioni europee e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione strutturata permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate all’unanimità.
Ai fini del presente paragrafo l’unanimità è costituita dai voti dei soli rappresentanti degli Stati membri partecipanti.
SEZIONE 3
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo III-313
1. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per l’attuazione del presente capo sono a carico del bilancio dell’Unione.
2. Le spese operative cui dà luogo l’attuazione del presente capo sono anch’esse a carico del bilancio dell’Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio decida altrimenti.
Se non sono a carico del bilancio dell’Unione, le spese sono imputate agli Stati membri, secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, salvo che il Consiglio decida altrimenti.
Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti al Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell’articolo III-300, paragrafo 1, secondo comma non sono tenuti a contribuire al loro finanziamento.
3. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce le procedure specifiche per garantire il rapido accesso agli stanziamenti del bilancio dell’Unione destinati al finanziamento urgente di iniziative nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, in particolare ai preparativi di una missione di cui all’articolo I-41, paragrafo 1 e all’articolo III-309. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
I preparativi delle missioni di cui all’articolo I-41, paragrafo 1 e all’articolo III-309 che non sono a carico del bilancio dell’Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale costituito da contributi degli Stati membri.
Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta del ministro degli affari esteri
dell’Unione, le decisioni europee che fissano:
a) le modalità di costituzione e finanziamento del fondo iniziale, in particolare le dotazioni
finanziarie assegnategli;
b) le modalità di gestione del fondo iniziale;
c) le modalità di controllo finanziario.
Quando la missione prevista conformemente all’articolo I-41, paragrafo 1 e all’articolo III-309 non può essere a carico del bilancio dell’Unione, il Consiglio autorizza il ministro degli affari esteri dell’Unione a ricorrere a detto fondo. Il ministro degli affari esteri dell’Unione riferisce al Consiglio sull’esecuzione di tale mandato.
CAPO III
POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Articolo III-314
L’Unione, tramite l’istituzione di un’unione doganale in conformità dell’articolo III-151, contribuisce nell’interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale‚ alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.
Articolo III-315
1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi‚ in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie‚ la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale‚ gli investimenti esteri diretti, l’uniformazione delle misure di liberalizzazione‚ la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale‚ tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione.
2. La legge europea stabilisce le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune.
3. Qualora si debbano negoziare e concludere accordi con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, si applica l’articolo III-325, fatte salve le disposizioni particolari del presente articolo.
La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l’autorizza ad avviare i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell’Unione.
Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati.
4. Per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Per la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi, degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il Consiglio delibera all’unanimità qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali è richiesta l’unanimità per l’adozione di norme interne.
Il Consiglio delibera all’unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi:
a) nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di
arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell’Unione;
b) nel settore degli scambi di servizi nell’ambito sociale, dell’istruzione e della sanità, qualora tali accordi rischino di perturbare seriamente l’organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare pregiudizio alla responsabilità degli Stati membri riguardo alla loro prestazione.
5. La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti sono
soggette al titolo III, capo III, sezione 7 e all’articolo III-325.
6. L’esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo nel settore della politica
commerciale comune non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri e non comporta un’armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri, se la Costituzione esclude tale armonizzazione.
CAPO IV
COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO
SEZIONE 1
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Articolo III-316
1. La politica dell’Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione. La politica di cooperazione allo sviluppo dell’Unione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.
L’obiettivo principale della politica dell’Unione in questo settore è la riduzione e, a termine, l’eliminazione della povertà. L’Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell’attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.
2. L’Unione e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi da essi concordati nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.
Articolo III-317
1. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, che possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione con paesi in via di sviluppo o programmi tematici.
2. L’Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti
qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli III-292 e III-316.
Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi
internazionali e a concludere accordi.
3. La Banca europea per gli investimenti contribuisce‚ alle condizioni previste dal suo statuto‚ all’attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.
Articolo III-318
1. Per favorire la complementarità e l’efficacia delle azioni, l’Unione e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto‚ anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono‚ se necessario‚ all’attuazione dei programmi di aiuto dell’Unione.
2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.
3. Nell’ambito delle rispettive competenze, l’Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali.
SEZIONE 2
COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI
Articolo III-319
1. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, in particolare gli articoli da III-316 a III-318, l’Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo.
Tali azioni sono coerenti con la politica di sviluppo dell’Unione e sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna. Le azioni dell’Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l’attuazione del
paragrafo 1.
3. Nell’ambito delle rispettive competenze, l’Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell’Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati.
Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi
internazionali e a concludere accordi.
Articolo III-320
Allorché la situazione in un paese terzo esige un’assistenza finanziaria urgente da parte dell’Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le decisioni europee necessarie.
SEZIONE 3
AIUTO UMANITARIO
Articolo III-321
1. Le azioni dell’Unione nel settore dell’aiuto umanitario sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione. Esse mirano a fornire, in modo puntuale, assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità naturali o provocate dall’uomo, per far fronte alle necessità umanitarie risultanti dalle diverse situazioni. Le azioni dell’Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.
2. Le azioni di aiuto umanitario sono condotte conformemente ai principi del diritto internazionale e ai principi di imparzialità, neutralità e non discriminazione.
3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure che definiscono il quadro di attuazione delle azioni di aiuto umanitario dell’Unione.
4. L’Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti
qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e all’articolo III-292.
Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi
internazionali e a concludere accordi.
5. È istituito un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell’Unione. La legge europea ne fissa lo statuto e le modalità di funzionamento.
6. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento tra le azioni dell’Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare l’efficacia e la
complementarità dei dispositivi dell’Unione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario.
7. L’Unione provvede affinché le sue azioni di aiuto umanitario siano coordinate e coerenti con quelle svolte da organizzazioni e organismi internazionali, specie nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite.
CAPO V
MISURE RESTRITTIVE
Articolo III-322
1. Quando una decisione europea adottata conformemente al capo II prevede l’interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta del ministro degli affari esteri dell’Unione e della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei necessari. Esso ne informa il Parlamento europeo.
2. Quando una decisione europea adottata conformemente al capo II lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali.
3. Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie
giuridiche.
CAPO VI
ACCORDI INTERNAZIONALI
Articolo III-323
1. L’Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora la Costituzione lo preveda o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell’ambito delle politiche dell’Unione, uno degli obiettivi fissati dalla Costituzione, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell’Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.
2. Gli accordi conclusi dall’Unione vincolano le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri.
Articolo III-324
L’Unione può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali un accordo di associazione, volto ad istituire un’associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
Articolo III-325
1. Fatte salve le disposizioni particolari dell’articolo III-315, gli accordi tra l’Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente.
2. Il Consiglio autorizza l’avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi.
3. La Commissione, o il ministro degli affari esteri dell’Unione quando l’accordo previsto
riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione europea che autorizza l’avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell’accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell’Unione.
4. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.
5. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione europea che autorizza la firma dell’accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell’entrata in vigore.
6. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione europea relativa alla
conclusione dell’accordo.
Tranne quando l’accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione europea di conclusione dell’accordo:
a) previa approvazione del Parlamento europeo nei casi seguenti:
i) accordi di associazione;
ii) adesione dell’Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
iii) accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione;
iv) accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l’Unione;
v) accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l’approvazione del Parlamento europeo.
In caso d’urgenza‚ il Parlamento europeo e il Consiglio possono concordare un termine per l’approvazione;
b) previa consultazione del Parlamento europeo, negli altri casi. Il Parlamento europeo formula il parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell’urgenza. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare.
7. All’atto della conclusione di un accordo‚ il Consiglio‚ in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9‚ può
abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell’Unione gli adattamenti dell’accordo se quest’ultimo
ne prevede l’adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall’accordo
stesso. Il Consiglio correda eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.
8. Nel corso dell’intera procedura, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Tuttavia esso delibera all’unanimità quando l’accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l’unanimità per l’adozione di un atto dell’Unione e per gli accordi di associazione e gli accordi di cui all’articolo III-319 con gli Stati candidati all’adesione.
9. Il Consiglio, su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell’Unione,
adotta una decisione europea sulla sospensione dell’applicazione di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell’accordo.
10. Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della
procedura.
11. Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono
domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con la Costituzione. In caso di parere negativo della Corte di giustizia, l’accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione della Costituzione.
Articolo III-326
1. In deroga all’articolo III-325 il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell’intento di pervenire a un consenso compatibile con l’obiettivo della stabilità dei prezzi, può concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell’euro nei confronti delle valute di Stati terzi. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e secondo la procedura di cui al paragrafo 3.
Il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell’intento di pervenire ad un consenso compatibile con l’obiettivo della stabilità dei prezzi‚ può adottare‚ adeguare o abbandonare i tassi centrali dell’euro all’interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo dell’adozione‚ dell’adeguamento o dell’abbandono dei tassi centrali dell’euro.
2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute di Stati terzi come indicato al paragrafo 1‚ il Consiglio‚ su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea‚ può formulare gli orientamenti generali di politica dei cambi nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l’obiettivo prioritario del Sistema europeo di banche centrali di mantenere la stabilità dei prezzi.
3. In deroga all’articolo III-325, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati dall’Unione con uno o più Stati terzi o organizzazioni internazionali‚ il Consiglio‚ su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea‚ decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che l’Unione esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati.
4. Fatti salvi le competenze e gli accordi dell’Unione relativi all’unione economica e monetaria‚ gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi.
CAPO VII
RELAZIONI DELL’UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL’UNIONE
Articolo III-327
1. L’Unione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.
L’Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali.
2. Il ministro degli affari esteri dell’Unione e la Commissione sono incaricati dell’attuazione del presente articolo.
Articolo III-328
1. Le delegazioni dell’Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dell’Unione.
2. Le delegazioni dell’Unione sono poste sotto l’autorità del ministro degli affari esteri
dell’Unione. Esse agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri.
CAPO VIII
ATTUAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ
Articolo III-329
1. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o provocata dall’uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio.
2. Le modalità di attuazione della clausola di solidarietà di cui all’articolo I-43 da parte
dell’Unione sono definite da una decisione europea adottata dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e del ministro degli affari esteri dell’Unione. Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente all’articolo III-300, paragrafo 1. Il Parlamento europeo è informato.
Ai fini del presente paragrafo e fatto salvo l’articolo III-344, il Consiglio è assistito dal comitato politico e di sicurezza, con il sostegno delle strutture sviluppate nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, e dal comitato di cui all’articolo III-261, i quali gli presentano, se del caso, pareri congiunti.
3. Per consentire all’Unione e agli Stati membri di agire in modo efficace, il Consiglio europeo valuta regolarmente le minacce cui è confrontata l’Unione.
TITOLO VI
FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE
CAPO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
SEZIONE 1
LE ISTITUZIONI
Sottosezione 1
Il Parlamento europeo
Articolo III-330
1. Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure necessarie per permettere l’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto‚ secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.
Il Consiglio delibera all’unanimità su iniziativa del Parlamento europeo‚ previa approvazione di quest’ultimo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono. Tale legge o legge quadro entra in vigore previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
2. Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per
l’esercizio delle funzioni dei suoi membri. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo parere della Commissione e previa approvazione del Consiglio. Il Consiglio delibera all’unanimità per le norme o condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri.
Articolo III-331
La legge europea fissa lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all’articolo I-46, paragrafo 4, in particolare le norme relative al loro finanziamento.
Articolo III-332
A maggioranza dei membri che lo compongono‚ il Parlamento europeo può chiedere alla
Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l’elaborazione di un atto dell’Unione ai fini dell’attuazione della Costituzione. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo.
Articolo III-333
Nell’ambito delle sue funzioni‚ il Parlamento europeo‚ su richiesta di un quarto dei membri che lo compongono‚ può costituire una commissione temporanea d’inchiesta incaricata di esaminare‚ fatte salve le attribuzioni conferite dalla Costituzione ad altre istituzioni o organi‚ le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto dell’Unione‚ salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi a una giurisdizione e fino all’espletamento della procedura giudiziaria.
La commissione temporanea d’inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.
Una legge europea del Parlamento europeo fissa le modalità per l’esercizio del diritto d’inchiesta. Il Parlamento europeo delibera di propria iniziativa previa approvazione del Consiglio e della Commissione.
Articolo III-334
In conformità dell’articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) qualsiasi cittadino dell’Unione‚ nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro‚ ha il diritto di presentare‚ individualmente o in associazione con altre persone‚ una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell’Unione e che lo concerne direttamente.
Articolo III-335
1. Il Parlamento europeo elegge il mediatore europeo. In conformità dell’articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) e dell’articolo I-49, questi è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell’Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro‚ riguardanti casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni, organi o organismi dell’Unione‚ ad esclusione della Corte di giustizia dell’Unione europea nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
Conformemente alla sua missione‚ il mediatore‚ di sua iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo‚ procede alle indagini che ritiene giustificate‚ tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il mediatore constati un caso di cattiva amministrazione‚ investe della questione l’istituzione, organo o organismo interessato‚ che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all’istituzione, organo o organismo interessato. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell’indagine.
Ogni anno il mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle indagini.
2. Il mediatore è eletto dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura.
Il mandato è rinnovabile.
Il mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia‚ su richiesta del Parlamento europeo‚ qualora non risponda più alle condizioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.
3. Il mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell’adempimento dei suoi doveri non sollecita né accetta istruzioni da alcuna istituzione, organo o organismo. Per tutta la durata del mandato‚ il mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale‚ remunerata o no.
4. Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per
l’esercizio delle funzioni del mediatore. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo parere della Commissione e approvazione del Consiglio.
Articolo III-336
Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di marzo.
Il Parlamento europeo può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei membri che lo compongono‚ del Consiglio o della Commissione.
Articolo III-337
1. Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo‚ secondo le
modalità previste dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del Consiglio.
2. La Commissione può assistere a tutte le sedute del Parlamento europeo e essere ascoltata a sua richiesta. Essa risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questo.
3. Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all’esame della relazione generale annuale, che gli è sottoposta dalla Commissione.
Articolo III-338
Salvo disposizioni contrarie della Costituzione‚ il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi. Il suo regolamento interno fissa il numero legale.
Articolo III-339
Il Parlamento europeo adotta il suo regolamento interno alla maggioranza dei membri che lo compongono.
Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste dalla Costituzione e dal regolamento interno.
Articolo III-340
Il Parlamento europeo‚ cui sia presentata una mozione di censura sull’operato della Commissione‚ non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.
Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e il ministro degli affari esteri dell’Unione si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente agli articoli I-26 e I-27. In questo caso‚ il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni.
Sottosezione 2
Il Consiglio europeo
Articolo III-341
1. In caso di votazione‚ ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo degli altri membri.
L’astensione di membri presenti o rappresentati non osta all’adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta l’unanimità.
2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo.
3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l’adozione del suo regolamento interno.
4. Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.
Sottosezione 3
Il Consiglio dei ministri
Articolo III-342
Il Consiglio si riunisce su convocazione del presidente, per iniziativa di questo, di uno dei membri o della Commissione.
Articolo III-343
1. In caso di votazione‚ ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.
2. Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono.
3. L’astensione di membri presenti o rappresentati non osta all’adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l’unanimità.
Articolo III-344
1. Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è
responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell’esecuzione dei compiti che
quest’ultimo gli assegna. Il comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.
2. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale nominato dal Consiglio.
Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all’organizzazione del segretariato generale.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per
l’adozione del suo regolamento interno.
Articolo III-345
Il Consiglio, a maggioranza semplice, può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso. Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni al Consiglio.
Articolo III-346
Il Consiglio adotta decisioni europee che fissano lo statuto dei comitati previsti dalla Costituzione.
Delibera a maggioranza semplice, previa consultazione della Commissione.
Sottosezione 4
La Commissione europea
Articolo III-347
I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni. Gli Stati membri rispettano la loro indipendenza e non cercano di influenzarli nell’esecuzione dei loro compiti.
I membri della Commissione non possono‚ per la durata delle loro funzioni‚ esercitare alcun’altra attività professionale‚ rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento assumono l’impegno solenne di rispettare‚ per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste‚ gli obblighi derivanti dalla loro carica‚ e in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l’accettazione‚ dopo tale cessazione‚ di determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi‚ la Corte di giustizia‚ su istanza del Consiglio che delibera a maggioranza semplice o della Commissione‚ può‚ a seconda dei casi‚ pronunciare le dimissioni d’ufficio alle condizioni previste all’articolo III-349 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell’interessato o da altri vantaggi sostitutivi.
Articolo III-348
1. A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano
individualmente per dimissioni volontarie o d’ufficio.
2. Un posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d’ufficio o di decesso è
coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità, nominato dal Consiglio di comune accordo col presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformità dei criteri di cui all’articolo I-26, paragrafo 4.
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta del presidente della Commissione, può decidere che tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del mandato è breve.
3. In caso di dimissioni volontarie o d’ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la
restante durata del mandato, in conformità dell’articolo I-27, paragrafo 1.
4. In caso di dimissioni volontarie o d’ufficio o di decesso, il ministro degli affari esteri
dell’Unione è sostituito per la restante durata del suo mandato, in conformità dell’articolo I-28, paragrafo 1.
5. In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione, questi rimangono in
carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione, per la restante durata del mandato, in conformità degli articoli I-26 e I-27.
Articolo III-349
Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.
Articolo III-350
Fatto salvo l’articolo I-28, paragrafo 4, le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, in conformità dell’articolo I-27, paragrafo 3. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.
Articolo III-351
La Commissione delibera a maggioranza dei suoi membri. Il regolamento interno fissa il numero legale.
Articolo III-352
1. La Commissione adotta il suo regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio
funzionamento e quello dei suoi servizi. Provvede alla pubblicazione del regolamento.
2. La Commissione pubblica ogni anno‚ almeno un mese prima dell’apertura della sessione del Parlamento europeo‚ una relazione generale sull’attività dell’Unione.
Sottosezione 5
La Corte di giustizia dell’Unione europea
Articolo III-353
La Corte di giustizia si riunisce in sezioni, in grande sezione o in seduta plenaria, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Articolo III-354
La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può adottare una decisione europea per aumentare il numero degli avvocati generali.
L’avvocato generale ha l’ufficio di presentare pubblicamente‚ con assoluta imparzialità e in piena indipendenza‚ conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento.
Articolo III-355
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio‚ nei rispettivi paesi‚ delle più alte funzioni giurisdizionali‚ ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all’articolo III-357.
Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
I giudici designano tra loro‚ per tre anni‚ il presidente della Corte di giustizia. Il mandato è
rinnovabile.
La Corte di giustizia adotta il suo regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all’approvazione del Consiglio.
Articolo III-356
Il numero dei giudici del Tribunale è fissato dallo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.
I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all’articolo III-357.
Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale del Tribunale.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il mandato è rinnovabile.
Il Tribunale adotta il suo regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all’approvazione del Consiglio.
Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto, le disposizioni della Costituzione relative alla Corte di giustizia si applicano al Tribunale.
Articolo III-357
È istituito un comitato con l’incarico di fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli articoli III-355 e III-356.
Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione europea che ne designa i membri. Esso delibera su iniziativa del presidente della Corte di giustizia.
Articolo III-358
1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli III-365, III-367, III-370, III-372 e III-374, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell’articolo III-359 e di quelli che lo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi.
Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.
2. Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni dei tribunali specializzati.
Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano compromesse.
3. Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi
dell’articolo III-369, in materie specifiche determinate dallo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe
compromettere l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.
Le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano compromesse.
Articolo III-359
1. La legge europea può istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. È adottata su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione.
2. La legge europea sull’istituzione di un tribunale specializzato fissa le regole relative alla composizione di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso conferite.
3. Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale per i soli motivi di diritto o, qualora la legge europea sull’istituzione del tribunale specializzato lo preveda, anche per motivi di fatto.
4. I membri dei tribunali specializzati sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di funzioni giurisdizionali. Sono nominati dal Consiglio, che delibera all’unanimità.
5. I tribunali specializzati adottano il loro regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all’approvazione del Consiglio.
6. Salvo ove diversamente disposto dalla legge europea sull’istituzione di un tribunale
specializzato, le disposizioni della Costituzione relative alla Corte di giustizia dell’Unione europea e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea si applicano ai tribunali specializzati. Il titolo I dello statuto e l’articolo 64 del medesimo si applicano in ogni caso ai tribunali specializzati.
Articolo III-360
La Commissione‚ quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione‚ emette un parere motivato al riguardo‚ dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione‚ questa può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea.
Articolo III-361
Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea quando reputi che un altro Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione.
Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest’ultimo incombono in virtù della Costituzione, deve rivolgersi alla Commissione.
La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano stati posti in condizione di presentare in contraddittorio osservazioni scritte e orali.
Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte.
Articolo III-362
1. Quando la Corte di giustizia dell’Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione‚ tale Stato è tenuto a prendere le misure che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta.
2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l’esecuzione della sentenza di cui al paragrafo 1 comporta‚ la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea. Essa precisa l’importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.
La Corte‚ qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata‚ può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.
Questa procedura lascia impregiudicato l’articolo III-361.
3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea in virtù dell’articolo III-360 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all’obbligo di comunicare le misure di recepimento di una legge quadro europea, può, se lo ritiene opportuno, indicare l’importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze.
Se la Corte constata l’inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell’importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.
Articolo III-363
Le leggi o regolamenti europei del Consiglio possono attribuire alla Corte di giustizia dell’Unione europea una competenza giurisdizionale anche di merito per le sanzioni che prevedono.
Articolo III-364
Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la legge europea può attribuire alla Corte di giustizia dell’Unione europea, nella misura da essa stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l’applicazione degli atti adottati in base alla Costituzione che creano titoli europei di proprietà intellettuale.
Articolo III-365
1. La Corte di giustizia dell’Unione europea esercita un controllo di legittimità sulle leggi e leggi quadro europee, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.
2. Ai fini del paragrafo 1, la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione della Costituzione o di qualsiasi regola di diritto concernente la sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.
3. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente, alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea e il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative.
4. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2‚ un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione.
5. Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell’Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.
6. I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a
decorrere‚ secondo i casi‚ dalla pubblicazione dell’atto‚ dalla notificazione al ricorrente ovvero‚ in mancanza‚ dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
Articolo III-366
Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell’Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato.
Tuttavia essa, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi.
Articolo III-367
Qualora, in violazione della Costituzione, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell’Unione possono adire la Corte di giustizia dell’Unione europea per far constatare tale violazione. Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell’Unione che si astengano dal pronunciarsi.
Il ricorso è ricevibile soltanto quando l’istituzione, organo o organismo in causa sia stato
preventivamente invitato ad agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale invito, l’istituzione, organo o organismo non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.
Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite al primo e secondo comma per contestare ad una istituzione, organo o organismo dell’Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.
Articolo III-368
L’istituzione, organo o organismo da cui emana l’atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria alla Costituzione è tenuto a prendere le misure che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea comporta.
Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall’applicazione dell’articolo III-431, secondo comma.
Articolo III-369
La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
a) sull’interpretazione della Costituzione,
b) sulla validità e l’interpretazione degli atti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.
Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.
Articolo III-370
La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all’articolo III-431, secondo e terzo comma.
Articolo III-371
La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato dal Consiglio europeo o dal Consiglio a norma dell’articolo I-59 unicamente su domanda dello Stato membro oggetto di una constatazione del Consiglio europeo o del Consiglio e per quanto concerne il rispetto delle sole prescrizioni di carattere procedurale previste dal suddetto articolo.
La domanda deve essere formulata entro il termine di un mese a decorrere da detta constatazione.
La Corte statuisce entro il termine di un mese a decorrere dalla data della domanda.
Articolo III-372
La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l’Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari dell’Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione.
Articolo III-373
La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:
a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall’articolo III-360;
b) deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste all’articolo III-365;
c) deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I
ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate
all’articolo III-365, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per
violazione delle forme di cui all’articolo 19, paragrafi 2, 5, 6 e 7 dello statuto della Banca;
d) esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea dispone al riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dall’articolo III-360 nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte di giustizia dell’Unione europea riconosca che una banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù della Costituzione, tale banca è tenuta a prendere le disposizioni che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta.
Articolo III-374
La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola
compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato
dall’Unione o per conto di questa.
Articolo III-375
1. Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell’Unione europea dalla
Costituzione, le controversie nelle quali l’Unione sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.
2. Gli Stati membri s’impegnano a non sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della Costituzione a un modo di composizione diverso da quelli previsti dalla Costituzione stessa.
3. La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l’oggetto della Costituzione, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.
Articolo III-376
La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente riguardo agli articoli I-40 e I-41, alle disposizioni del titolo V, capo II relative alla politica estera e di sicurezza comune e all’articolo III—293 per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune.
Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell’articolo III-308 e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all’articolo III-365, paragrafo 4, riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni europee che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo II.
Articolo III-377
Nell’esercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni delle sezioni 4 e 5 e del titolo III, capo IV concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell’applicazione della legge di uno Stato membro o l’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
Articolo III-378
Nell’eventualità di una controversia che mette in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto all’articolo III-365, paragrafo 6, valersi dei motivi previsti all’articolo III-365, paragrafo 2, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità dell’atto stesso.
Articolo III-379
1. I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell’Unione europea non hanno effetto sospensivo.
Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedono, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
2. La Corte di giustizia dell’Unione europea, nelle cause che le sono proposte, può ordinare le misure provvisorie necessarie.
Articolo III-380
Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea hanno forza esecutiva alle condizioni fissate all’articolo III-401.
Articolo III-381
Lo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea è stabilito con un protocollo.
La legge europea può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e
dell’articolo 64. Essa è adottata su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.
Sottosezione 6
La Banca centrale europea
Articolo III-382
1. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea è composto dai membri del comitato
esecutivo della Banca centrale europea e dai governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri senza deroga ai sensi dell’articolo III-197.
2. Il comitato esecutivo è composto dal presidente‚ dal vicepresidente e da altri quattro membri.
Il presidente‚ il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati‚ tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario‚ dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea.
Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.
Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.
Articolo III-383
1. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare‚ senza diritto di voto‚ alle riunioni del consiglio direttivo della Banca centrale europea.
Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della Banca centrale europea.
2. Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest’ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del Sistema europeo di banche centrali.
3. La Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo‚ al Consiglio europeo, al
Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sull’attività del Sistema europeo di banche centrali e sulla politica monetaria dell’anno precedente e dell’anno in corso. Il presidente della Banca centrale europea presenta tale relazione al Parlamento europeo‚ che può procedere su questa base a un dibattito generale, e al Consiglio.
Il presidente della Banca centrale europea e gli altri membri del comitato esecutivo possono‚ a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa‚ essere ascoltati dagli organi competenti del Parlamento europeo.
Sottosezione 7
La Corte dei conti
Articolo III-384
1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell’Unione. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organo o organismo creato dall’Unione, nella misura in cui l’atto che istituisce l’organo o organismo in questione non escluda tale esame.
La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione, in cui attesta l’affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei principali settori di attività dell’Unione.
2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell’esercitare tale controllo, riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.
Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate all’Unione.
Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.
Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell’esercizio di bilancio considerato.
3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto presso le altre istituzioni, nei locali di qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell’Unione e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.
Le altre istituzioni, organi o organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto dell’Unione, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all’espletamento delle sue funzioni.
Per quanto riguarda l’attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese dell’Unione, il diritto della Corte dei conti di accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte dei conti, la Banca e la Commissione.
In mancanza di un accordo, la Corte dei conti ha comunque accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese dell’Unione gestite dalla Banca.
4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annuale. Questa è trasmessa alle altre istituzioni ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.
La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento osservazioni su problemi specifici sotto forma, in particolare, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni.
Essa adotta le relazioni annuali, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Essa ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel regolamento interno.
Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell’esercizio della funzione di controllo
dell’esecuzione del bilancio.
Essa adotta il suo regolamento interno. Tale regolamento è sottoposto all’approvazione del Consiglio.
Articolo III-385
1. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte‚ nei rispettivi Stati‚ delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d’indipendenza.
2. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce l’elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
I membri della Corte dei conti designano tra loro, per tre anni, il presidente. Il suo mandato è rinnovabile.
3. Nell’adempimento dei loro doveri‚ i membri della Corte dei conti non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni.
4. I membri della Corte dei conti non possono‚ per la durata delle loro funzioni‚ esercitare
alcun’altra attività professionale‚ retribuita o no. Fin dall’insediamento‚ assumono l’impegno solenne di rispettare‚ per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste‚ gli obblighi derivanti dalla loro carica, e in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l’accettazione‚ dopo tale cessazione‚ di determinate funzioni o vantaggi.
5. A parte i rinnovi regolari e i decessi‚ le funzioni di membro della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d’ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente al paragrafo 6.
L’interessato è sostituito per la restante durata del mandato.
Salvo il caso di dimissioni d’ufficio‚ i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.
6. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata‚ su richiesta della Corte dei conti‚ che non sono più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.
SEZIONE 2
GLI ORGANI CONSULTIVI DELL’UNIONE
Sottosezione 1
Il Comitato delle regioni
Articolo III-386
Il numero dei membri del Comitato delle regioni non è superiore a trecentocinquanta. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che determina la composizione del Comitato.
I membri del Comitato e un numero uguale di supplenti sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile. Essi non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.
Il Consiglio adotta la decisione europea che stabilisce l’elenco dei membri e dei supplenti, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.
Alla scadenza del mandato di cui all’articolo I-32, paragrafo 2 in virtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante
durata di detto mandato secondo la medesima procedura.
Articolo III-387
Il Comitato delle regioni designa tra i membri il presidente e l’ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.
Esso è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di sua iniziativa.
Esso adotta il suo regolamento interno.
Articolo III-388
Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dalla Costituzione e in tutti gli altri casi in cui una di tali istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.
Qualora lo reputino necessario‚ il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato‚ per la presentazione del suo parere‚ un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato si può non tener conto dell’assenza di parere.
Quando il Comitato economico e sociale è consultato‚ il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere. Il Comitato delle regioni, se ritiene che siano in causa interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia. Esso può inoltre formulare un parere di sua iniziativa.
Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione‚ unitamente a un resoconto delle sue deliberazioni.
Sottosezione 2
Il Comitato economico e sociale
Articolo III-389
Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non è superiore a trecentocinquanta. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che determina la composizione del Comitato.
Articolo III-390
I membri del Comitato economico e sociale sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile.
Il Consiglio adotta la decisione europea che stabilisce l’elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.
Il Consiglio delibera previa consultazione della Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali e della società civile interessati dall’attività dell’Unione.
Articolo III-391
Il Comitato economico e sociale designa tra i membri il presidente e l’ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.
Esso è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di sua iniziativa.
Esso adotta il suo regolamento interno.
Articolo III-392
Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato economico e sociale nei casi previsti dalla Costituzione. Tali istituzioni possono consultare detto Comitato in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato può anche formulare un parere di sua iniziativa.
Qualora lo reputino necessario‚ il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato‚ per la presentazione del suo parere‚ un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato si può non tener conto dell’assenza di parere.
Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione‚ unitamente a un resoconto delle sue deliberazioni.
SEZIONE 3
LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
Articolo III-393
La Banca europea per gli investimenti ha personalità giuridica.
I suoi membri sono gli Stati membri.
Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l’oggetto di un protocollo.
Una legge europea del Consiglio può modificare lo statuto della Banca europea per gli investimenti.
Il Consiglio delibera all’unanimità, su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti.
Articolo III-394
La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire‚ facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse‚ allo sviluppo equilibrato e fluido del mercato interno nell’interesse dell’Unione. A tal fine facilita‚ in particolare mediante la concessione di prestiti e garanzie‚ senza perseguire scopi di lucro‚ il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell’economia:
a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;
b) progetti volti all’ammodernamento o alla riconversione di imprese oppure alla creazione di nuove attività indotte dall’instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che‚ per ampiezza o natura‚ non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;
c) progetti di interesse comune per più Stati membri che‚ per ampiezza o natura‚ non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.
Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca europea per gli investimenti facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi a finalità strutturale e degli altri strumenti finanziari dell’Unione.
SEZIONE 4
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ISTITUZIONI, ORGANI E ORGANISMI DELL’UNIONE
Articolo III-395
1. Quando‚ in virtù della Costituzione‚ delibera su proposta della Commissione‚ il Consiglio può emendare tale proposta solo deliberando all’unanimità‚ salvo nei casi di cui agli articoli I-55 e I-56, all’articolo III-396‚ paragrafi 10 e 13, all’articolo III-404 e III-405, paragrafo 2.
2. Fintantoché il Consiglio non ha deliberato‚ la Commissione può modificare la sua proposta in ogni fase delle procedure che portano all’adozione di un atto dell’Unione.
Articolo III-396
1. Quando, in virtù della Costituzione, le leggi o leggi quadro europee sono adottate secondo la procedura legislativa ordinaria, si applicano le disposizioni che seguono.
2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
Prima lettura
3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio.
4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l’atto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.
5. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo.
6. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l’hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.
Seconda lettura
7. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:
a) approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l’atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio;
b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, l’atto proposto si considera non adottato;
c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.
8. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata:
a) approva tutti gli emendamenti, l’atto in questione si considera adottato;
b) non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d’intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.
9. Il Consiglio delibera all’unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo.
Conciliazione
10. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda lettura.
11. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.
12. Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l’atto in questione si considera non adottato.
Terza lettura
13. Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere dall’approvazione per adottare l’atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l’atto in questione si considera non adottato.
14. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Disposizioni particolari
15. Quando, nei casi previsti dalla Costituzione, una legge o legge quadro europea è soggetta alla procedura legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non sono applicabili.
In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio può chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato di conciliazione conformemente al paragrafo 11.
Articolo III-397
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto della Costituzione, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.
Articolo III-398
1. Nell’assolvere i loro compiti, le istituzioni, organi e organismi dell’Unione si basano su
un’amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.
2. La legge europea fissa disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e del regime adottati sulla base dell’articolo III-427.
Articolo III-399
1. Le istituzioni, organi e organismi dell’Unione garantiscono la trasparenza dei loro lavori e adottano nei rispettivi regolamenti interni, in applicazione dell’articolo I-50, le disposizioni particolari relative all’accesso del pubblico ai loro documenti. La Corte di giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette all’articolo I-50, paragrafo 3 e al presente articolo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio provvedono alla pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dalla legge europea di cui all’articolo I- 50, paragrafo 3.
Articolo III-400
1. Il Consiglio adotta regolamenti e decisioni europei che fissano:
a) gli stipendi, indennità e pensioni del presidente del Consiglio europeo, del presidente della Commissione, del ministro degli affari esteri dell’Unione, dei membri della Commissione, dei presidenti, dei membri e dei cancellieri della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché del segretario generale del Consiglio;
b) le condizioni di impiego, in particolare gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Corte dei conti;
c) tutte le indennità sostitutive di retribuzione delle persone di cui alle lettere a) e b).
2. Il Consiglio adotta regolamenti e decisioni europei che fissano le indennità dei membri del Comitato economico e sociale.
Articolo III-401
Gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati membri, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.
L’esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro sul cui territorio viene effettuata. La formula esecutiva è apposta‚ con la sola verificazione dell’autenticità del titolo‚ dall’autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designa a tal fine‚ informandone la Commissione e la Corte di giustizia dell’Unione europea.
Assolte tali formalità a richiesta dell’interessato‚ quest’ultimo può ottenere l’esecuzione forzata richiedendola direttamente all’autorità competente, secondo la legislazione nazionale.
L’esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea. Tuttavia‚ il controllo della regolarità delle disposizioni esecutive è di competenza delle giurisdizioni nazionali.
CAPO II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
SEZIONE 1
QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE
Articolo III-402
1. Il quadro finanziario pluriennale è stabilito per un periodo di almeno cinque anni
conformemente all’articolo I-55.
2. Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell’Unione.
3. Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio.
4. Qualora la legge europea del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stata adottata alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti nell’ultimo anno coperto sono prorogati fino all’adozione di detta legge.
5. Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l’esito favorevole della procedura stessa.
SEZIONE 2
BILANCIO ANNUALE DELL’UNIONE
Articolo III-403
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
Articolo III-404
La legge europea stabilisce il bilancio annuale dell’Unione in conformità delle disposizioni in appresso.
1. Ciascuna istituzione elabora‚ anteriormente al 1° luglio‚ uno stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario successivo. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio‚ che può comportare previsioni divergenti.
Tale progetto comprende una previsione delle entrate e una previsione delle spese.
2. La Commissione sottopone una proposta contenente il progetto di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio non oltre il 1º settembre dell’anno che precede quello dell’esecuzione del bilancio.
La Commissione può modificare il progetto di bilancio nel corso della procedura, fino alla
convocazione del comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5.
3. Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica al Parlamento
europeo non oltre il 1° ottobre dell’anno che precede quello dell’esecuzione del bilancio. Esso informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l’hanno indotto a adottare tale posizione.
4. Se‚ entro un termine di quarantadue giorni dalla comunicazione, il Parlamento europeo:
a) approva la posizione del Consiglio, la legge europea che stabilisce il bilancio è adottata;
b) non ha deliberato, la legge europea che stabilisce il bilancio si considera adottata;
c) adotta, alla maggioranza dei membri che lo compongono, degli emendamenti, il progetto emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Il presidente del Parlamento europeo, d’intesa con il presidente del Consiglio, convoca senza indugio il comitato di conciliazione.
Tuttavia, il comitato di conciliazione non si riunisce se, entro un termine di dieci giorni da
detta trasmissione, il Consiglio comunica al Parlamento europeo che approva tutti gli emendamenti.
5. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, a un accordo su un progetto comune, a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo, entro un termine di ventuno giorni dalla convocazione.
La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.
6. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione giunge a un accordo su un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data di tale accordo per approvare il progetto comune.
7. Se, entro il termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 6:
a) sia il Parlamento europeo sia il Consiglio approvano il progetto comune o non riescono a deliberare, o se una delle due istituzioni approva il progetto comune mentre l’altra non riesce a deliberare, la legge europea che stabilisce il bilancio si considera definitivamente adottata in conformità del progetto comune, o
b) sia il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, sia il Consiglio respingono il progetto comune, o se una delle due istituzioni respinge il progetto comune mentre l’altra non riesce a deliberare, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o
c) il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono,
respinge il progetto comune mentre il Consiglio lo approva, la Commissione sottopone un
nuovo progetto di bilancio, o
d) il Parlamento europeo approva il progetto comune, mentre il Consiglio lo respinge, il
Parlamento europeo può, entro un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data del
respingimento da parte del Consiglio e deliberando alla maggioranza dei membri che lo
compongono e dei tre quinti dei voti espressi, decidere di confermare tutti gli emendamenti di cui al paragrafo 4, lettera c) o parte di essi. Se un emendamento del Parlamento europeo non è confermato, è mantenuta la posizione concordata in seno al comitato di conciliazione sulla linea di bilancio oggetto di tale emendamento. La legge europea che stabilisce il bilancio si considera definitivamente adottata su questa base.
8. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione non giunge a un accordo su un progetto comune, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio.
9. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che la legge europea che stabilisce il bilancio è definitivamente adottata.
10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto della Costituzione e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie dell’Unione e di equilibrio delle entrate e delle spese.
Articolo III-405
1. Se all’inizio dell’esercizio finanziario la legge europea che stabilisce il bilancio non è stata definitivamente adottata‚ le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo conformemente alla legge europea di cui all’articolo III-412‚ nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nel capitolo in questione del bilancio dell’esercizio precedente‚ senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione e nel rispetto delle condizioni fissate al paragrafo 1, può adottare una decisione europea che autorizza spese superiori al limite del dodicesimo in conformità della legge europea di cui all’articolo III-412. Esso la trasmette immediatamente al Parlamento europeo.
Tale decisione europea prevede le misure necessarie in materia di risorse ai fini dell’applicazione del presente articolo, conformemente alle leggi europee di cui all’articolo I-54, paragrafi 3 e 4.
Essa entra in vigore trenta giorni dopo l’adozione se, entro tale termine, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, non decide di ridurre dette spese.
Articolo III-406
Alle condizioni determinate dalla legge europea di cui all’articolo III-412‚ gli stanziamenti diversi da quelli relativi alle spese di personale e rimasti inutilizzati alla fine dell’esercizio finanziario possono essere riportati all’esercizio successivo e limitatamente a questo.
Gli stanziamenti sono specificamente registrati in capitoli, che raggruppano le spese a seconda della natura o della destinazione e sono ripartiti in conformità della legge europea di cui all’articolo III-412.
Le spese
– del Parlamento europeo‚
– del Consiglio europeo e del Consiglio ‚
– della Commissione,
– della Corte di giustizia dell’Unione europea sono iscritte in sezioni distinte del bilancio‚ senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.
SEZIONE 3
ESECUZIONE DEL BILANCIO E SCARICO
Articolo III-407
La Commissione dà esecuzione al bilancio‚ in cooperazione con gli Stati membri, in base alla legge europea di cui all’articolo III-412, sotto la sua responsabilità e nei limiti degli stanziamenti assegnati, in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati in conformità di detto principio.
La legge europea di cui all’articolo III-412 stabilisce gli obblighi di controllo e di revisione
contabile degli Stati membri nell’esecuzione del bilancio e le responsabilità che ne derivano. Essa fissa le responsabilità e le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all’esecuzione delle proprie spese.
All’interno del bilancio, la Commissione può procedere‚ nei limiti e alle condizioni fissati dalla legge europea di cui all’articolo III-412‚ a storni di stanziamenti da capitolo a capitolo o da suddivisione a suddivisione.
Articolo III-408
Ogni anno la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio i conti dell’esercizio trascorso concernenti le operazioni di bilancio. Inoltre‚ comunica loro un bilancio finanziario che riporta l’attivo e il passivo dell’Unione.
La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle finanze dell’Unione basata sui risultati conseguiti, in particolare rispetto alle indicazioni impartite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell’articolo III-409.
Articolo III-409
1. Il Parlamento europeo‚ su raccomandazione del Consiglio‚ dà atto alla Commissione dell’esecuzione del bilancio. A tale scopo esamina‚ successivamente al Consiglio‚ i conti, il bilancio finanziario e la relazione di valutazione di cui all’articolo III-408‚ la relazione annuale della Corte dei conti‚ corredata delle risposte fornite dalle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all’articolo III-384, paragrafo 1, secondo comma e le pertinenti relazioni speciali della Corte dei conti.
2. Prima di dare atto alla Commissione‚ o per qualsiasi altro fine nel quadro dell’esercizio delle attribuzioni di questa in materia di esecuzione del bilancio‚ il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sull’esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo‚ su richiesta di quest’ultimo, tutte le informazioni necessarie.
3. La Commissione prende tutte le misure necessarie per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l’esecuzione delle spese‚ nonché ai commenti allegati alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio.
4. La Commissione‚ su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio‚ presenta relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e commenti e, in particolare, alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell’esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.
SEZIONE 4
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo III-410
Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio annuale sono stabiliti in euro.
Articolo III-411
La Commissione può‚ con debita informazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati‚ trasferire nella moneta di uno degli Stati membri gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro‚ nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi previsti dalla Costituzione.
La Commissione evita‚ per quanto possibile‚ di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.
La Commissione comunica con i singoli Stati membri interessati per il tramite dell’autorità da essi designata. Nell’esecuzione delle operazioni finanziarie, ricorre alla banca di emissione dello Stato membro interessato oppure ad altro istituto finanziario da questo autorizzato.
Articolo III-412
1. La legge europea stabilisce:
a) le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti;
b) le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili.
La legge europea è adottata previa consultazione della Corte dei conti.
2. Il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, un regolamento europeo che fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie dell’Unione sono messe a disposizione della Commissione e stabilisce le misure da applicare per far fronte alle eventuali esigenze di tesoreria. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti.
3. Il Consiglio delibera all’unanimità fino al 31 dicembre 2006 in tutti i casi contemplati dal
presente articolo.
Articolo III-413
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi
finanziari necessari a consentire all’Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi.
Articolo III-414
Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nell’ambito delle procedure di bilancio di cui al presente capo. I presidenti prendono tutte le misure necessarie per favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni che presiedono, al fine di agevolare l’attuazione del presente capo.
SEZIONE 5
LOTTA CONTRO LA FRODE
Articolo III-415
1. L’Unione e gli Stati membri combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli
interessi finanziari dell’Unione mediante misure prese a norma del presente articolo. Tali misure sono dissuasive e offrono una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.
2. Per combattere la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, gli Stati membri prendono le stesse misure che prendono per combattere la frode che lede i loro interessi finanziari.
3. Fatte salve altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri coordinano l’azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione contro la frode. A tal fine organizzano, con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.
4. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, al fine di offrire una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. È adottata previa consultazione della Corte dei conti.
5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure prese ai fini dell’attuazione del presente articolo.
CAPO III
COOPERAZIONI RAFFORZATE
Articolo III-416
Le cooperazioni rafforzate rispettano la Costituzione e il diritto dell’Unione.
Esse non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.
Articolo III-417
Le cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. Questi non ne ostacolano l’attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.
Articolo III-418
1. Al momento dell’instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione europea di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle eventuali condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito.
La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.
2. La Commissione e, all’occorrenza, il ministro degli affari esteri dell’Unione, informano
periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allo sviluppo delle cooperazioni rafforzate.
Articolo III-419
1. Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui alla Costituzione, eccetto i settori di competenza esclusiva e la politica estera e di sicurezza comune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando il campo d’applicazione e gli obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.
L’autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione europea del Consiglio che delibera su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.
2. La richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro della politica estera e di sicurezza comune è presentata al Consiglio. Essa è trasmessa al ministro degli affari esteri dell’Unione, che esprime un parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione, e alla Commissione, che esprime un parere in particolare sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le altre politiche dell’Unione. Essa è inoltre trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo.
L’autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione europea del Consiglio, che delibera all’unanimità.
Articolo III-420
1. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso in uno dei settori di cui all’articolo III-419, paragrafo 1, notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione.
La Commissione, entro un termine di quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, conferma la partecipazione dello Stato membro in questione. Essa constata, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte e adotta le misure transitorie necessarie per l’applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata.
Tuttavia, se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta. Alla scadenza di tale termine, essa riesamina la richiesta in conformità della procedura di cui al secondo comma. Se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione continuino a non essere soddisfatte, lo Stato membro in questione può sottoporre la questione al Consiglio, che si pronuncia sulla richiesta. Il Consiglio delibera conformemente all’articolo I-44, paragrafo 3. Può inoltre adottare, su proposta della Commissione, le misure transitorie di cui al secondo comma.
2. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso nel quadro della politica estera e di sicurezza comune notifica tale intenzione al Consiglio, al ministro degli affari esteri dell’Unione e alla Commissione.
Il Consiglio conferma la partecipazione dello Stato membro in causa previa consultazione del ministro degli affari esteri dell’Unione e dopo aver constatato, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte. Il Consiglio, su proposta del ministro degli affari esteri dell’Unione, può inoltre adottare le misure transitorie necessarie per l’applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se il Consiglio ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di partecipazione.
Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera all’unanimità e conformemente all’articolo I-44, paragrafo 3.
Articolo III-421
Le spese derivanti dall’attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all’unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.
Articolo III-422
1. Qualora una disposizione della Costituzione che può essere applicata nel quadro di una
cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio deliberi all’unanimità, il Consiglio, deliberando all’unanimità conformemente alle modalità di cui all’articolo I-44, paragrafo 3, può adottare una decisione europea che prevede che delibererà a maggioranza qualificata.
2. Qualora una disposizione della Costituzione che può essere applicata nel quadro di una
cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio adotti leggi o leggi quadro europee conformemente a una procedura legislativa speciale, il Consiglio, deliberando all’unanimità
conformemente alle modalità di cui all’articolo I-44, paragrafo 3, può adottare una decisione europea che prevede che delibererà a norma della procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio
delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.
Articolo III-423
Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di una cooperazione rafforzata e la coerenza di dette azioni con le politiche dell’Unione, e cooperano a tale scopo.
TITOLO VII: DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo III-424
Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guayana francese, della Martinica, della Riunione, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla grande distanza, dall’insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta leggi, leggi quadro, regolamenti e decisioni europei volti, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione della Costituzione a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Gli atti di cui al primo comma riguardano in particolare le politiche doganali e commerciali, la politica fiscale, le zone franche, le politiche in materia di agricoltura e di pesca, le condizioni di rifornimento di materie prime e di beni di consumo primari, gli aiuti di Stato e le condizioni di accesso ai fondi a finalità strutturale e ai programmi orizzontali dell’Unione.
Il Consiglio adotta gli atti di cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, compresi il mercato interno e le politiche comuni.
Articolo III-425
La Costituzione lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.
Articolo III-426
In ciascuno degli Stati membri l’Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine è rappresentata dalla Commissione. Tuttavia, l’Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento dell’istituzione stessa.
Articolo III-427
La legge europea stabilisce lo statuto dei funzionari dell’Unione e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione. Essa è adottata previa consultazione delle istituzioni interessate.
Articolo III-428
Per l’esecuzione dei compiti affidatile‚ la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche‚ nei limiti e alle condizioni fissati da un regolamento o una decisione europei adottati dal Consiglio a maggioranza semplice.
Articolo III-429
1. Fatto salvo l’articolo 5 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la legge o legge quadro europea fissa le misure per l’elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell’Unione.
2. L’elaborazione delle statistiche presenta i caratteri dell’imparzialità, dell’affidabilità, dell’obiettività, dell’indipendenza scientifica, dell’efficienza economica e della riservatezza
statistica. Essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.
Articolo III-430
I membri delle istituzioni dell’Unione‚ i membri dei comitati e i funzionari e agenti dell’Unione sono tenuti‚ anche dopo la cessazione delle loro funzioni‚ a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i rapporti commerciali ovvero gli elementi dei costi.
Articolo III-431
La responsabilità contrattuale dell’Unione è regolata dal diritto applicabile al contratto in causa.
In materia di responsabilità extracontrattuale‚ l’Unione deve risarcire‚ conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri‚ i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.
In deroga al secondo comma, la Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.
La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell’Unione è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.
Articolo III-432
La sede delle istituzioni dell’Unione è fissata d’intesa comune dai governi degli Stati membri.
Articolo III-433
Il Consiglio adotta all’unanimità un regolamento europeo che fissa il regime linguistico delle istituzioni dell’Unione, fatto salvo lo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Articolo III-434
L’Unione gode, sul territorio degli Stati membri‚ dei privilegi e delle immunità necessari
all’assolvimento dei suoi compiti‚ alle condizioni definite dal protocollo sui privilegi e sulle
immunità dell’Unione europea.
Articolo III-435
La Costituzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse‚
anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data dell’adesione, tra uno o più Stati membri, da una parte, e uno o più Stati terzi, dall’altra.
Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili con la Costituzione‚ lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra‚ gli Stati membri si forniscono reciproca assistenza per raggiungere tale scopo‚ assumendo eventualmente una comune linea di condotta.
Nell’applicazione delle convenzioni di cui al primo comma‚ gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nella Costituzione da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell’Unione e sono‚ per ciò stesso‚ indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni dotate di attribuzioni dalla Costituzione e alla concessione di vantaggi identici da parte di tutti gli altri Stati membri.
Articolo III-436
1. La Costituzione non osta alle norme seguenti:
a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza,
b) ogni Stato membro può prendere le misure che ritiene necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi‚ munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare all’unanimità una decisione
europea che modifica l’elenco del 15 aprile 1958, relativo ai prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).
PARTE IV
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo IV-437
Abrogazione dei precedenti trattati
1. Il presente trattato che adotta una Costituzione per l’Europa abroga il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull’Unione europea e, alle condizioni stabilite nel protocollo relativo agli atti e trattati che hanno completato o modificato il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull’Unione europea, gli atti e trattati che li hanno completati o modificati, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.
2. I trattati relativi all’adesione:
a) del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
b) della Repubblica ellenica,
c) del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese,
d) della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,
e) della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della
Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della
Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della
Repubblica slovacca sono abrogati.
Tuttavia:
– le disposizioni dei trattati di cui alle lettere da a) a d) che sono riportate o cui è fatto
riferimento nel protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca,
dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia restano in vigore e i loro effetti giuridici sono mantenuti conformemente a detto protocollo;
– le disposizioni del trattato di cui alla lettera e) che sono riportate o cui è fatto riferimento nel protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca restano in vigore e i loro effetti giuridici sono mantenuti conformemente a detto protocollo.
Articolo IV-438
Successione e continuità giuridica
1. L’Unione europea istituita dal presente trattato succede all’Unione europea istituita dal trattato sull’Unione europea e alla Comunità europea.
2. Fatto salvo l’articolo IV-439, le istituzioni, organi e organismi esistenti alla data di entrata in vigore del presente trattato esercitano, nella loro composizione a tale data, le attribuzioni conferite loro ai sensi del presente trattato finché non saranno state adottate nuove disposizioni in applicazione dello stesso o fino al termine del loro mandato.
3. Gli atti delle istituzioni, organi e organismi adottati sulla base dei trattati e atti abrogati dall’articolo IV-437 restano in vigore. I loro effetti giuridici sono mantenuti finché tali atti non
saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione del presente trattato. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri sulla base dei trattati e atti abrogati dall’articolo IV-437.
Gli altri elementi dell’acquis comunitario e dell’Unione esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente trattato, in particolare gli accordi interistituzionali, le decisioni e gli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, gli accordi conclusi dagli Stati membri relativi al funzionamento dell’Unione o della Comunità o connessi alla sfera di attività delle stesse, le dichiarazioni, comprese quelle effettuate nel quadro di conferenze intergovernative, le risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonché quelle relative all’Unione o alla Comunità adottate di comune accordo dagli Stati membri, sono anch’essi mantenuti finché non saranno stati soppressi o modificati.
4. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado relativa all’interpretazione e all’applicazione dei trattati e atti abrogati dall’articolo IV-437, così come degli atti e convenzioni adottati per la loro applicazione, resta, mutatis mutandis, la fonte d’interpretazione del diritto dell’Unione e in particolare delle disposizioni analoghe della Costituzione.
5. La continuità delle procedure amministrative e giurisdizionali avviate prima della data di entrata in vigore del presente trattato è assicurata nel rispetto della Costituzione. A tal fine, le istituzioni, organi e organismi responsabili di tali procedure prendono le misure appropriate.
Articolo IV-439
Disposizioni transitorie relative a talune istituzioni Le disposizioni transitorie relative alla composizione del Parlamento europeo, alla definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio, inclusi i casi in cui non tutti i membri del Consiglio europeo o del Consiglio partecipano alla votazione, e alla composizione della Commissione, incluso il ministro degli affari esteri dell’Unione, figurano nel protocollo sulle
disposizioni transitorie relative alle istituzioni e organi dell’Unione.
Articolo IV-440
Campo di applicazione territoriale
1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica ceca, al Regno di
Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all’Irlanda, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d’Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
2. Il presente trattato si applica alla Guadalupa, alla Guayana francese, alla Martinica, alla Riunione, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie conformemente all’articolo III-424.
3. I paesi e territori d’oltremare‚ il cui elenco figura nell’allegato II‚ costituiscono l’oggetto dello speciale regime di associazione definito nella parte III, titolo IV.
Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nel suddetto elenco.
4. Il presente trattato si applica ai territori europei di cui uno Stato membro assume la
rappresentanza nei rapporti con l’estero.
5. Il presente trattato si applica alle isole Åland con le deroghe contenute originariamente nel trattato di cui all’articolo IV-437, paragrafo 2, lettera d) e riprese nel titolo V, sezione 5 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5:
a) il presente trattato non si applica alle Faeröer;
b) il presente trattato si applica a Akrotiri e Dhekelia, zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, solo per quanto necessario ad assicurare l’attuazione del regime originariamente definito nel protocollo relativo alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato all’atto di adesione, che costituisce parte integrante del trattato di cui all’articolo IV-437, paragrafo 2, lettera e) e ripreso nella parte II, titolo III del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca;
c) il presente trattato si applica alle isole Normanne e all’isola di Man solo per quanto necessario ad assicurare l’attuazione del regime per tali isole definito originariamente dal trattato di cui all’articolo IV-437, paragrafo 2, lettera a), ripreso nel titolo II, sezione 3 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
7. Il Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro interessato, può adottare una decisione europea che modifica lo status, nei confronti dell’Unione, di un paese o territorio danese, francese o olandese di cui ai paragrafi 2 e 3. Il Consiglio europeo delibera all’unanimità previa consultazione della Commissione.
Articolo IV-441
Unioni regionali
Il presente trattato non osta all’esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo‚ come pure tra il Belgio‚ il Lussemburgo e i Paesi Bassi‚ nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del trattato stesso.
Articolo IV-442
Protocolli e allegati
I protocolli e gli allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante.
Articolo IV-443
Procedura di revisione ordinaria
1. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione può sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il presente trattato. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali.
2. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della
Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all’esame delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca centrale europea. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri quale prevista al paragrafo 3.
Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una convenzione qualora l’entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.
3. Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare al presente trattato.
Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
4. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma del trattato che modifica il presente trattato, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.
Articolo IV-444
Procedura di revisione semplificata
1. Quando la parte III prevede che il Consiglio deliberi all’unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso.
Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.
2. Quando la parte III prevede che il Consiglio adotti leggi o leggi quadro europee secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che consenta l’adozione di tali leggi o leggi quadro secondo la procedura legislativa ordinaria.
3. Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base ai paragrafi 1 o 2 è trasmessa ai
parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione europea di cui ai paragrafi 1 o 2 non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione.
Per l’adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio europeo delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.
Articolo IV-445
Procedura di revisione semplificata riguardante le politiche e azioni interne dell’Unione
1. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione può sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte III, titolo III relative alle politiche e azioni interne dell’Unione.
2. Il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte III, titolo III. Il Consiglio europeo delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea.
Tale decisione europea entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
3. La decisione europea di cui al paragrafo 2 non può estendere le competenze attribuite
all’Unione nel presente trattato.
Articolo IV-446
Durata
Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.
Articolo IV-447
Ratifica e entrata in vigore
1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.
2. Il presente trattato entra in vigore il 1° novembre 2006, se tutti gli strumenti di ratifica sono stati depositati; altrimenti, il primo giorno del secondo mese successivo all’avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.
Articolo IV-448
Testi autentici e traduzioni
1. Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
2. Il presente trattato può essere parimenti tradotto in qualsiasi altra lingua determinata da uno Stato membro che, in base all’ordinamento costituzionale dello Stato in questione, sia lingua ufficiale in tutto il suo territorio o in parte di esso. Lo Stato membro interessato fornisce copia certificata conforme di tale traduzione affinché sia depositata negli archivi del Consiglio.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la loro firma in calce al presente trattato.
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