Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino, 1789
Uno dei testi fondatori della Repubblica francese è la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, che risale al 1789. Questa dichiarazione si ispira alla dichiarazione d’indipendenza americana del 1776 e allo spirito filosofico del Settecento, segnando la fine della monarchia e l’avvio di una nuova era: la repubblica. Dopo la Dichiarazione niente fu come prima, anche nei periodi di restaurazione monarchica. Il principio della Dichiarazione è stato adottato dall’inizio della Rivoluzione francese, prima del 14 luglio 1789. A seguito di lunghi dibattiti e numerosi progetti, la versione definitiva fu approvata dai deputati il 26 agosto 1789. Ha un preambolo e 17 articoli che riguardano sia l’individuo che la Nazione. Definisce diritti “naturali ed imprescrittibili” come la libertà, la proprietà, la sicurezza, la resistenza all’oppressione. Riconosce anche l’uguglianza tra gli uomini, specie davanti alla legge e alla giustizia. Afferma infine il principio della separazione tra i poteri politici (stato) e religiosi (sotto la monarchia c’era uno stato religioso, poiché il Re traeva il suo potere e la sua legittimità da Dio). Ratificata il 5 ottobre da Luigi XVI sotto pressione dell’Assemblea ed il popolo arrivato a Versailles, servì da preambolo alla prima Costituzione della Rivoluzione Francese, sancita nel 1791. Nel corso della Rivoluzione certi principi sono stati negati da politici di allora che hanno elaborato altre dichiarazioni di Diritti dell’Uomo, nel 1793 e nel 1795. Ma il testo originario del 26 agosto 1789 rimane quello di riferimento per le nostre istituzioni odierne. Le Costituzioni di 1852, 1946 e 1958 (V Repubblica) ne fanno espressamente cenno. La Dichiarazione di 1789 ha ispirato numerosi testi simili in Europa ed America Latina, in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, adottata da 58 paesi ed il cui 60o anniversario celebriamo quest’anno.
Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino
Preambolo
I Rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del potere legislativo e quelli del potere esecutivo dal poter essere in ogni istanza paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati da ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. In conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino:
Art. 1. Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.
Art. 2. Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.
Art. 3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani direttamente da essa.
Art. 4. La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri; così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla legge.
Art. 5. La legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.
Art. 6. La legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo le loro capacità, e senza altra distinzione che quella della loro virtù e dei loro talenti.
Art. 7. Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che procurano, spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della legge, deve obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende colpevole.
Art. 8. La legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.
Art. 9. Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla legge.
Art.10. Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla legge.
Art.11. La libera comunicativa dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge.
Art.12. La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.
Art.13. Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese di amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini, in ragione delle loro sostanze.
Art.14. Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione e la durata.
Art.15. La società ha il diritto di chieder conto ad ogni agente pubblico della sua amministrazione.
Art.16. Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione.
Art.17. La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta indennità.
Commenti recenti