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LA STORIA DELLA NOSTRA COSTITUZIONE
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/storia_costituzione.pdf
LA NASCITA
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/costituzione-italiana-la-nascita/5014/default.aspx
Il 2 giugno 1946 gli italiani vennero chiamati alle urne per votare il Referendum sulla forma istituzionale da dare al Paese. Per la prima volta furono ammesse al voto anche le donne. Risultato: Repubblica, 12.718.641 voti; Monarchia 10.718.502. Da allora il 2 giugno si celebra la nascita della Repubblica italiana.
Il 22 dicembre 1947 l’Assemblea Costituente approvò la Costituzione della Repubblica Italiana, la legge fondamentale e fondativa dello Stato italiana.
Partendo dallo Statuto di Carlo Alberto, passando attraverso la prima guerra mondiale, il fascismo, la seconda guerra mondiale e la Resistenza, il video spiega come è nata la Costituzione italiana.
Il 1848 fu un anno in cui gli italiani lottarono a denti stretti per scacciare lo straniero dal territorio. Gli ideali di Garibaldi e Mazzini sostenevano e facevano germogliare i semi di libertà che i monarchi avevano cominciato a porre, con la concessione dello Statuto, a Torino, Napoli, Roma e Firenze.
La prima guerra mondiale e la vittoria italiana, successivamente, determinarono le condizioni entro le quali si sviluppò, trovando terreno fertile, il regime fascista, che rubò all’Italia quella libertà tanto duramente conquistata. Per contro la seconda guerra mondiale, conclusasi, invece, con la sconfitta, fece ritrovare agli italiani i valori dai quali erano stati animati durante il Risorgimento.
Art. 1. L’Italia e` una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranita` appartiene al popolo, che la eser- cita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita`, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta` politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignita` sociale [XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [292, 371, 481, 511, 1177], di razza, di lin- gua [6], di religione [8, 19], di opinioni politiche [22], di condizioni personali e sociali.
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E` compito della Repubblica rimuovere gli osta- coli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta` e l’eguaglianza dei cittadini, im- pediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori al- l’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il di- ritto al lavoro e promuove le condizioni che ren- dano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita` e la propria scelta, una atti- vita` o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societa`.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu` ampio decentra- mento amministrativo [118]; adegua i princ`ıpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze del- l’autonomia e del decentramento [114 e segg., IX].
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le mi- noranze linguistiche [X].
10 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Latera- nensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revi- sione costituzionale [138].
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [19, 20].
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri sta- tuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappre- sentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cul- tura e la ricerca scientifica e tecnica [33, 34].
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e ar- tistico della Nazione.
Art. 10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale general- mente riconosciute.
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La condizione giuridica dello straniero e` rego- lata dalla legge in conformita` delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle liberta` democrati- che garantite dalla Costituzione italiana, ha di- ritto d’asilo nel territorio della Repubblica, se- condo le condizioni stabilite dalla legge.
Non e` ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici [26](1).
Art. 11.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di of- fesa alla liberta` degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; con- sente, in condizioni di parita` con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita` necessarie ad un ordi- namento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12.
La bandiera della Repubblica e` il tricolore ita- liano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
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(1) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 («Estradi- zione per i delitti di genocidio») (Gazz. Uff. n. 164 del 3 luglio 1967).
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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La liberta` personale e` inviolabile.
Non e` ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne ́ qual- siasi altra restrizione della liberta` personale, se non per atto motivato dell’autorita` giudiziaria [1116, 7] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [253].
In casi eccezionali di necessita` ed urgenza, indi- cati tassativamente dalla legge, l’autorita` di pub- blica sicurezza puo` adottare provvedimenti prov- visori, che devono essere comunicati entro qua- rantotto ore all’autorita` giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle per- sone comunque sottoposte a restrizioni di liberta` [273].
La legge stabilisce i limiti massimi della carce- razione preventiva.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 13
Art. 14.
Il domicilio e` inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisi- zioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della liberta` personale [13, 1117].
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sa- nita` e di incolumita` pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La liberta` e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono invio- labili.
La loro limitazione puo` avvenire soltanto per atto motivato dell’autorita` giudiziaria [1116] con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino puo` circolare e soggiornare libe- ramente in qualsiasi parte del territorio nazio- nale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanita` o di sicurezza. Nessuna restrizione puo` essere determinata da ra- gioni politiche [1201, XIII2].
Ogni cittadino e` libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge [354].
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Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacifica- mente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pub- blico, non e` richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorita`, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumita` pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi libera- mente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [19, 20, 39, 49].
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi poli- tici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, indivi- duale o associata, di farne propaganda e di eserci- tarne in privato o in pubblico il culto, purche ́ non si tratti di riti contrari al buon costume [8, 20].
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 15
essere causa di speciali limitazioni legislative, ne ́ di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, ca- pacita` giuridica e ogni forma di attivita` [8, 19].
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non puo` essere soggetta ad autoriz- zazioni o censure.
Si puo` procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorita` giudiziaria [1116] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espres- samente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indica- zione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’au- torita` giudiziaria, il sequestro della stampa perio- dica puo` essere eseguito da ufficiali di polizia giu- diziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorita` giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ven- tiquattro ore successive, il sequestro s’intende re- vocato e privo d’ogni effetto.
La legge puo` stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanzia- mento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spet- tacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
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Art. 22.
Nessuno puo` essere privato, per motivi politici, della capacita` giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale puo` essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [113].
La difesa e` diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno puo` essere distolto dal giudice natu- rale precostituito per legge [102].
Nessuno puo` essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 17
Nessuno puo` essere sottoposto a misure di sicu- rezza se non nei casi previsti dalla legge [132].
Art. 26.(1)
L’estradizione del cittadino puo` essere consen- tita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non puo` in alcun caso essere ammessa per reati politici [104].
Art. 27.(2)
La responsabilita` penale e` personale.
L’imputato non e` considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita` e devono tendere alla rieducazione del condannato [134].
Non e` ammessa la pena di morte.
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, se-
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(1) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 («Estradi- zione per i delitti di genocidio») (Gazz. Uff. n. 164 del 3 luglio 1967).
(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 («Modifica all’articolo 27 della Costituzione, concernente l’abolizione della pena di morte») («Gazz. Uff. n. 236 del 10 ottobre 2007).
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condo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilita` civile si estende allo Stato e agli enti pubblici [972].
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societa` naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio e` ordinato sull’eguaglianza mo- rale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unita` familiare.
Art. 30.
E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacita` dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimo- nio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternita`.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 19
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con partico- lare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternita`, l’infanzia e la gioventu`, favorendo gli istituti necessari a tale scopo [37].
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamen- tale diritto dell’individuo e interesse della colletti- vita`, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo` essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo` in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33.
L’arte e la scienza sono libere e libero ne e` l’in- segnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’i- struzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita`, deve as- sicurare ad esse piena liberta` e ai loro alunni un
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trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E` prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclu- sione di essi e per l’abilitazione all’esercizio pro- fessionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita` ed acca- demie, hanno il diritto di darsi ordinamenti auto- nomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola e` aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e` obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piu` alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per con- corso.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
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Promuove e favorisce gli accordi e le organizza- zioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la liberta` di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse gene- rale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione pro- porzionata alla quantita` e qualita` del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se ́ e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa e` stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo` rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a pa- rita` di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore [31]. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di eta` per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parita` di la- voro, il diritto alla parita` di retribuzione.
22 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al manteni- mento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita` e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educa- zione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provve- dono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata e` libera.
Art. 39.
L’organizzazione sindacale e` libera [18].
Ai sindacati non puo` essere imposto altro ob- bligo se non la loro registrazione presso uffici lo- cali o centrali, secondo le norme di legge.
E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalita` giuri- dica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 23
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41.
L’iniziativa economica privata e` libera.
Non puo` svolgersi in contrasto con l’utilita` so- ciale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta`, alla dignita` umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche ́ l’attivita` economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [43].
Art. 42.
La proprieta` e` pubblica o privata. I beni econo- mici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprieta` privata e` riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti
[44, 472].
La proprieta` privata puo` essere, nei casi preve-
duti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della suc- cessione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredita`.
24 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 43.
A fini di utilita` generale la legge puo` riservare originariamente o trasferire, mediante espropria- zione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pub- blici o a comunita` di lavoratori o di utenti deter- minate imprese o categorie di imprese, che si rife- riscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento
del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la
legge impone obblighi e vincoli alla proprieta` ter-
riera privata, fissa limiti alla sua estensione se-
condo le regioni e le zone agrarie, promuove ed
impone la bonifica delle terre, la trasformazione
del latifondo e la ricostituzione delle unita` pro-
duttive; aiuta la piccola e la media proprieta` [422, 3].
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualita` e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi piu` idonei e ne assicura, con gli opportuni con- trolli, il carattere e le finalita`.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 25
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo del- l’artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produ- zione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavo- ratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e con- trolla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprieta` dell’abitazione, alla proprieta` diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
26 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 48.(1)
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore eta` [56, 58, 712, 751, 3, 1382, XIII1].
Il voto e` personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio e` dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalita` per l’e- sercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettivita`. A tale fine e` istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e se- condo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non puo` essere limitato se non per incapacita` civile o per effetto di sentenza pe- nale irrevocabile o nei casi di indegnita` morale in- dicati dalla legge [XII2, XIII1].
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi libe- ramente in partiti per concorrere con metodo de-
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(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 («Modifica all’articolo 48 della Costituzione concernente l’istituzione della circoscrizione Estero per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero») (Gazz. Uff. n. 15 del 20 gennaio 2000).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 27
mocratico a determinare la politica nazionale [18, 983, XII1].
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessita`.
Art. 51.(1)
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso pos- sono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i re- quisiti stabiliti dalla legge [563, 582, 841, 973, 1044, 106, 1351, 2, 6]. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunita` tra donne e uomini.
La legge puo` , per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli ita- liani non appartenenti alla Repubblica.
Chi e` chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52.
La difesa della Patria e` sacro dovere del citta- dino.
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(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 («Modifica dell’articolo 51 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 134 del 12 giugno 2003).
28 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il servizio militare e` obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del citta- dino, ne ́ l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbli- che in ragione della loro capacita` contributiva.
Il sistema tributario e` informato a criteri di progressivita` [1192].
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 29
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
SEZIONE I. – Le Camere Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei de- putati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune [632, 642,3] dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione [83, 902, 91, 1044, 1351, 7].
Art. 56.(1)
La Camera dei deputati e` eletta a suffragio uni- versale e diretto.
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(1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963) e 23 gennaio 2001, n. 1 («Modifiche agli arti- coli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e sena- tori in rappresentanza degli italiani all’estero») (Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 2001).
30 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il numero dei deputati e` di seicentotrenta, do- dici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venti- cinque anni di eta`.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla cir- coscrizione Estero, si effettua dividendo il nu- mero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popola- zione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscri- zione, sulla base dei quozienti interi e dei piu` alti resti.
Art. 57.(1)
Il Senato della Repubblica e` eletto a base regio- nale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi e` di trecentoquin- dici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
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(1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963), 27 dicembre 1963, n. 3 («Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise») (Gazz. Uff. n. 3 del 4 gennaio 1964) e 23 gennaio 2001, n. 1 («Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero») (Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 2001).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 31
Nessuna Regione puo` avere un numero di sena- tori inferiori a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscri- zione Estero, previa applicazione delle disposi- zioni del precedente comma, si effettua in propor- zione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu` alti resti [IV].
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e di- retto dagli elettori che hanno superato il venticin- quesimo anno di eta`.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59.
E` senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi e` stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica puo` nominare se- natori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
32 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 60.(1)
La Camera dei deputati e il Senato della Repub- blica sono eletti per cinque anni [88].
La durata di ciascuna Camera non puo` essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo en- tro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni [873].
Finche ́ non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera puo` essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti [772].
Quando si riunisce in via straordinaria una Ca- mera, e` convocata di diritto anche l’altra.
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(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 33
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta co- mune [552], il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riu- nite [552] possono deliberare di adunarsi in se- duta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Par- lamento non sono valide se non e` presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale [641, 732, 791, 833, 902, 1381, 3].
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilita` e di incompatibilita` con l’ufficio di deputato o di sena- tore [842, 1047, 1222, 1356].
34 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Nessuno puo` appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammis- sione dei suoi componenti e delle cause soprag- giunte di ineleggibilita` e di incompatibilita` [65].
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68.(1)
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento puo` essere sottoposto a perquisizione personale o do- miciliare, ne ́ puo` essere arrestato o altrimenti pri- vato della liberta` personale, o mantenuto in de- tenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nel- l’atto di commettere un delitto per il quale e` pre- visto l’arresto obbligatorio in flagranza.
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(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 («Modifica dell’articolo 68 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 256 del 30 ottobre 1993).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 35
Analoga autorizzazione e` richiesta per sotto- porre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunica- zioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un’indennita` stabilita dalla legge.
SEZIONE II. – La formazione delle leggi [117]. Art. 70.
La funzione legislativa e` esercitata collettiva- mente dalle due Camere.
Art. 71.
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo [874], a ciascun membro delle Camere ed agli or- gani ed enti ai quali sia conferita da legge costitu- zionale [993, 1212].
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, me- diante la proposta, da parte di almeno cinquanta- mila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Ca- mera e`, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Ca-
36 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
mera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbre- viati per i disegni di legge dei quali e` dichiarata l’urgenza.
Puo` altres`ı stabilire in quali casi e forme l’e- same e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, com- poste in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge e` rimesso alla Camera, se il Go- verno o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento de- termina le forme di pubblicita` dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approva- zione diretta da parte della Camera e` sempre adottata per i disegni di legge in materia costitu- zionale [138] ed elettorale e per quelli di delega- zione legislativa [76], di autorizzazione a ratifi- care trattati internazionali [80], di approvazione di bilanci e consuntivi [81].
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione [74, 875, 1382].
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 37
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza [722], la legge e` promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promul- gazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di pro- mulgare la legge, puo` con messaggio motivato alle Camere [872] chiedere una nuova delibera- zione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75.
E` indetto referendum popolare [876] per delibe- rare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge [76, 77], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non e` ammesso il referendum per le leggi tribu- tarie e di bilancio [81], di amnistia e di indulto [79], di autorizzazione a ratificare trattati interna- zionali [80].
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei de- putati.
38 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
La proposta soggetta a referendum e` approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se e` raggiunta la maggio- ranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalita` di attuazione del referendum.
Art. 76.
L’esercizio della funzione legislativa non puo` essere delegato [724] al Governo se non con deter- minazione di princ`ıpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non puo`, senza delegazione delle Ca- mere [76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessita` e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsa- bilita` , provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la con- versione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [612, 622].
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 39
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra [879] e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79.(1)
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei com- ponenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale [752].
La legge che concede l’amnistia o l’indulto sta- bilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali [878] che sono di natura po- litica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudi- ziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi [724, 752, V].
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(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, («Revisione dell’articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto») (Gazz. Uff. n. 57 del 9 marzo 1992).
40 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 81.(1)
Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo econo- mico.
Il ricorso all’indebitamento e` consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bi- lancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non puo` es- sere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equi- librio tra le entrate e le spese dei bilanci e la so- stenibilita` del debito del complesso delle pubbli- che amministrazioni sono stabiliti con legge ap- provata a maggioranza assoluta dei componenti
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(1) Articolo cos`ı sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta co- stituzionale»), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio fi- nanziario relativo all’anno 2014 (articolo 6).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 41
di ciascuna Camera, nel rispetto dei princ`ıpi defi- niti con legge costituzionale(1).
Art. 82.
Ciascuna Camera puo` disporre inchieste su ma- terie di pubblico interesse.
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(1) Si veda in proposito l’articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1:
«Art. 5.
1. La legge di cui all’articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, disci- plina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:
a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
b) l’accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previ- sioni, distinguendo tra quelli dovuti all’andamento del ciclo economico, all’inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finan- ziarie e delle gravi calamita` naturali quali eventi eccezionali, ai sensi del- l’articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall’ar- ticolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all’indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;
e) l’introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguar- dare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pub- blico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
f) l’istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio;
g) le modalita` attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all’articolo 119 della Costituzione, con- corre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo,
42 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispec- chiare la proporzione dei vari gruppi. La Commis- sione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorita` giudiziaria.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica e` eletto dal Parla- mento in seduta comune dei suoi membri [552, 85].
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione [852] eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
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dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali ine- renti ai diritti civili e sociali.
2. La legge di cui al comma 1 disciplina altres`ı:
a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
b) la facolta` dei Comuni, delle Province, delle Citta` metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricor- rere all’indebitamento, ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall’articolo 4 della presente legge costituzionale;
c) le modalita` attraverso le quali i Comuni, le Province, le Citta` me- tropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilita` del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.
3. La legge di cui ai commi 1 e 2 e` approvata entro il 28 febbraio 2013.
4. Le Camere, secondo modalita` stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all’equilibrio tra entrate e spese nonche ́ alla qualita` e all’effi- cacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.».
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 43
minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato [II].
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio e` sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Puo` essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’eta` e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica e` in- compatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono de- terminati per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica e` eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Pre- sidente della Camera dei deputati [632] convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regio- nali [832], per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo en- tro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove [611]. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
44 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati [632] indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [853].
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica e` il capo dello Stato e rappresenta l’unita` nazionale.
Puo` inviare messaggi alle Camere [741].
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [611].
Autorizza la presentazione alle Camere dei dise- gni di legge di iniziativa del Governo [711].
Promulga le leggi [73, 74, 1382] ed emana i de- creti aventi valore di legge [76, 77] e i regola- menti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [75, 1382].
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzio- nari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere [80].
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 45
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [78].
Presiede il Consiglio superiore della magistra- tura [1042].
Puo` concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica puo`, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non puo` esercitare tale facolta` negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della le- gislatura (1).
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica e` valido se non e` controfirmato dai ministri propo- nenti, che ne assumono la responsabilita`.
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(1) Comma modificato con la legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 («Modifica dell’articolo 88, secondo comma, della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 262 dell’8 novembre 1991).
46 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Gli atti che hanno valore legislativo [76, 77] e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati an- che dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non e` responsa- bile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue fun- zioni, tranne che per alto tradimento o per atten- tato alla Costituzione.
In tali casi e` messo in stato di accusa dal Parla- mento in seduta comune [552], a maggioranza as- soluta dei suoi membri [134, 1357](1).
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assu- mere le sue funzioni, presta giuramento di fedelta` alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune [552].
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(1) V. anche le leggi costituzionali 11 marzo 1953, n. 1 («Norme inte- grative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953) e 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli arti- coli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’arti- colo 96 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989), non- che ́ il «Regolamento parlamentare per i procedimenti d’accusa» (appro- vato, con disgiunto atto di impulso, in identico testo, dal Senato il 7 giu- gno 1989, e dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989) (Gazz. Uff. 3 lu- glio 1989, n. 153).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 47
TITOLO III
IL GOVERNO
SEZIONE I. – Il Consiglio dei Ministri. Art. 92.
Il Governo della Repubblica e` composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costi- tuiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presi- dente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Mini- stri, prima di assumere le funzioni, prestano giu- ramento nelle mani del Presidente della Repub- blica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Ca- mere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Go- verno si presenta alle Camere per ottenerne la fi- ducia.
48 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non puo` essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne e` responsabile. Mantiene l’unita` di indirizzo politico ed ammini- strativo, promuovendo e coordinando la attivita` dei Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri [89].
La legge provvede all’ordinamento della Presi- denza del Consiglio e determina il numero, le at- tribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri [971].
Art. 96.(1)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Mi- nistri, anche se cessati dalla carica, sono sottopo- sti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa auto-
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(1) Articolo modificato con legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 49
rizzazione del Senato della Repubblica o della Ca- mera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale(1).
SEZIONE II. – La Pubblica Amministrazione. Art. 97.
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’e- quilibrio dei bilanci e la sostenibilita` del debito pubblico (2).
I pubblici uffici sono organizzati secondo di- sposizioni di legge [953], in modo che siano assi- curati il buon andamento e l’imparzialita` dell’am- ministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le respon- sabilita` proprie dei funzionari [28].
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [511].
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
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(1) V. la legge costituzionale n. 1 del 1989, sopracitata.
(2) Comma cos`ı premesso dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta co- stituzionale»), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio fi- nanziario relativo all’anno 2014 (articolo 6).
50 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianita`.
Si possono con legge stabilire limitazioni al di- ritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero [49].
SEZIONE III. – Gli organi ausiliari. Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell’economia e del la- voro e` composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie pro- duttive, in misura che tenga conto della loro im- portanza numerica e qualitativa.
E` organo di consulenza delle Camere e del Go- verno per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l’iniziativa legislativa [711] e puo` contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i princı`pi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato [1031] e` organo di consu- lenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.
La Corte dei conti [1032] esercita il controllo preventivo di legittimita` sugli atti del Governo, e
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 51
anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabi- lite dalla legge, al controllo sulla gestione finan- ziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito [811].
La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo [1082].
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
SEZIONE I. – Ordinamento giurisdizionale. Art. 101.
La giustizia e` amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale e` esercitata da ma- gistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario [108].
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali [251]. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni spe- cializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [VI].
52 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
La legge regola i casi e le forme della partecipa- zione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato [1001] e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministra- zione degli interessi legittimi e, in particolari ma- terie indicate dalla legge, anche dei diritti sogget- tivi [241, 1118, 113, 1251].
La Corte dei conti [1002] ha giurisdizione nelle materie di contabilita` pubblica e nelle altre spe- cificate dalla legge [1133].
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati mili- tari commessi da appartenenti alle Forze armate [1117, VI2].
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine auto- nomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura [105, 1063, 1071] e` presieduto dal Presidente della Re- pubblica [8710].
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 53
seduta comune [552] tra professori ordinari di universita` in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i com- ponenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleg- gibili.
Non possono, finche ́ sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, ne ́ far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistra- tura, secondo le norme dell’ordinamento giudizia- rio, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferi- menti, le promozioni e i provvedimenti discipli- nari nei riguardi dei magistrati [106, 107].
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per con- corso.
La legge sull’ordinamento giudiziario [108] puo` ammettere la nomina, anche elettiva, di magi- strati onorari per tutte le funzioni attribuite a giu- dici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
54 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
professori ordinari di universita` in materie giuri- diche e avvocati che abbiano quindici anni d’eser- cizio e siano iscritti negli albi speciali per le giu- risdizioni superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono es- sere dispensati o sospesi dal servizio ne ́ destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a deci- sione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facolta` di promuo- vere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversita` di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabi- lite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordina- mento giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge [VII1].
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali [1003], del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia [1022, 3].
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 55
Art. 109.
L’autorita` giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giu- stizia [1072] l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
SEZIONE II. – Norme sulla giurisdizione. Art. 111.(1)
La giurisdizione si attua mediante il giusto pro- cesso regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita`, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragio- nevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piu` breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo ca-
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(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 («Inserimento dei princ`ıpi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 300 del 23 dicembre 1999). V. anche la legge 25 febbraio 2000, n. 35 («Conversione in legge, con modificazioni, del de- creto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l’attua- zione dell’articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo») (Gazz. Uff. n. 50 del 1o marzo 2000).
56 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
rico; disponga del tempo e delle condizioni neces- sari per preparare la sua difesa; abbia la facolta`, davanti al giudice, di interrogare o di far interro- gare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogato- rio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impie- gata nel processo.
Il processo penale e` regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non puo` essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e` sempre volontariamente sottratto al- l’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per con- senso dell’imputato o per accertata impossibilita` di natura oggettiva o per effetto di provata con- dotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono es- sere motivati [132, 142, 152, 213].
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta` personale [13], pronunciati dagli or- gani giurisdizionali ordinari o speciali, e` sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [1373]. Si puo` derogare a tale norma sol- tanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [1033, VI2].
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 57
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione e` am- messo per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [1031, 2].
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione e` sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei di- ritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa [241, 1031, 2, 1251].
Tale tutela giurisdizionale non puo` essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugna- zione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica ammini- strazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
58 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI(1)
Art. 114.(2)
La Repubblica e` costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citta` metropolitane, dalle Regioni [131] e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Citta` metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princ`ıpi fissati dalla Costituzione.
Roma e` la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
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(1) «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commis- sione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costiuzione contenga di- sposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni re- gionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni speci- ficamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede re- ferente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti» [Articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001)].
(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 59 Art. 115.(1)
[Abrogato.]
Art. 116.(2)
Il Friuli Venezia Giulia [X], la Sardegna, la Sici- lia, il Trentino-Alto Adige/Su ̈ dtirol e la Valle d’Ao- sta/Valle ́e d’Aoste dispongono di forme e condi- zioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzio- nale (3).
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(1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
(3) Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 «Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455»; Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 «Statuto speciale per la Sardegna»; Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 «Statuto speciale per la Valle d’Aosta»; Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 «Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»; Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 «Mo- dificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 «Modifica al termine stabilito per la durata in carica dell’Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia»; D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 «Approva- zione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto spe- ciale per il Trentino-Alto Adige»; Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell’assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d’Aosta, del Trentino- Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d’Aosta»; Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 «Disposi- zioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
60 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
La Regione Trentino-Alto Adige/Su ̈ dtirol e` co- stituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di auto- nomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel ri- spetto dei princ`ıpi di cui all’articolo 119. La legge e` approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Art. 117.
La potesta` legislativa e` esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Co- stituzione, nonche ́ dei vincoli derivanti dall’ordi- namento comunitario e dagli obblighi interna- zionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione eu- ropea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 61 b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati fi- nanziari; tutela della concorrenza; sistema valuta- rio; sistema tributario e contabile dello Stato; ar- monizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie(1);
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento euro- peo;
g) ordinamento e organizzazione amministra- tiva dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordina-
mento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale; ————————
(1) Lettera cos`ı modificata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta co- stituzionale»), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio fi- nanziario relativo all’anno 2014 (articolo 6).
62 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta` metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informa- tico dei dati dell’amministrazione statale, regio- nale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tu- tela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’auto- nomia delle istituzioni scolastiche e con esclu- sione della istruzione e della formazione profes- sionale; professioni; ricerca scientifica e tecnolo- gica e sostegno all’innovazione per i settori pro- duttivi; tutela della salute; alimentazione; ordina- mento sportivo; protezione civile; governo del ter- ritorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di tra- sporto e di navigazione; ordinamento della comu- nicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pub- blica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e orga- nizzazione di attivita` culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regio- nale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concor-
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 63
rente spetta alle Regioni la potesta` legislativa, salvo che per la determinazione dei princı`pi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (1).
Spetta alle Regioni la potesta` legislativa in rife- rimento ad ogni materia non espressamente riser- vata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, par- tecipano alle decisioni dirette alla formazione de- gli atti normativi comunitari e provvedono all’at- tuazione e all’esecuzione degli accordi internazio- nali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita` di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta` regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta` regolamentare spetta alle Re- gioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta` metropolitane hanno potesta` regola- mentare in ordine alla disciplina dell’organizza- zione e dello svolgimento delle funzioni loro attri- buite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita` degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica
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(1) Comma cos`ı modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta co- stituzionale»), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio fi- nanziario relativo all’anno 2014 (articolo 6).
64 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e promuovono la parita` di accesso tra donne e uo- mini alle cariche elettive [3].
La legge regionale ratifica le intese della Re- gione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo` concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118.(1)
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio uni- tario, siano conferite a Province, Citta` metropoli- tane, Regioni e Stato, sulla base dei princ`ıpi di sussidiarieta`, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta` metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordina- mento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’arti- colo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
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(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 65
Stato, Regioni, Citta` metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cit- tadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita` di interesse generale, sulla base del princi- pio di sussidiarieta`.
Art. 119.
I Comuni, le Province, le Citta` metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di en- trata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei re- lativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osser- vanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea(1).
I Comuni, le Province, le Citta` metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione [532] e secondo i princ`ıpi di coordinamento della finanza pubblica e del si- stema tributario. Dispongono di compartecipa- zioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo pere- quativo, senza vincoli di destinazione, per i terri- tori con minore capacita` fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta` metropolitane e alle Regioni di finan-
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(1) Comma cos`ı modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta co- stituzionale»), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio fi- nanziario relativo all’anno 2014 (articolo 6).
66 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ziare integralmente le funzioni pubbliche loro at- tribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coe- sione e la solidarieta` sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effet- tivo esercizio dei diritti della persona, o per prov- vedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determi- nati Comuni, Province, Citta` metropolitane e Re- gioni.
I Comuni, le Province, le Citta` metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attri- buito secondo i princ`ıpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebita- mento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammor- tamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. E` esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti(1).
Art. 120.(2)
La Regione non puo` istituire dazi di importa- zione o esportazione o transito tra le Regioni,
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(1) Comma cos`ı modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta co- stituzionale»), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio fi- nanziario relativo all’anno 2014 (articolo 6).
(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 67
ne ́ adottare provvedimenti che ostacolino in qual- siasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni [161], ne ́ limitare l’eserci- zio del diritto al lavoro in qualunque parte del ter- ritorio nazionale.
Il Governo puo` sostituirsi a organi delle Re- gioni, delle Citta` metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolu- mita` e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo ri- chiedono la tutela dell’unita` giuridica o dell’unita` economica e in particolare la tutela dei livelli es- senziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano eser- citati nel rispetto del principio di sussidiarieta` e del principio di leale collaborazione.
Art. 121.(1)
Sono organi della Regione: il Consiglio regio- nale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potesta` legisla- tive attribuite alla Regione [1171,3,4] e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione [751, 832,
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(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).
68 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
1225, 1232, 1262, 132, 1382] e dalle leggi. Puo` fare proposte di legge alle Camere [711].
La Giunta regionale e` l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Re- gione; dirige la politica della Giunta e ne e` re- sponsabile; promulga le leggi ed emana i regola- menti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione [1181], confor- mandosi alle istruzioni del Governo della Repub- blica.
Art. 122.(1)
Il sistema d’elezione e i casi di ineleggibilita` e di incompatibilita` [842, 1047, 1356] del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale non- che ́ dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princ`ıpi fonda- mentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno puo` appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consi- glio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parla- mento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
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(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 69
I consiglieri regionali non possono essere chia- mati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, e` eletto a suffragio universale e diretto. Il Presi- dente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 123.(1)
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armo- nia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princ`ıpi fondamentali di organizza- zione e funzionamento. Lo statuto regola l’eserci- zio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Re- gione e la pubblicazione delle leggi e dei regola- menti regionali.
Lo statuto e` approvato e modificato dal Consi- glio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due delibera- zioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non e` richiesta l’appo- sizione del visto da parte del Commissario del Go- verno. Il Governo della Repubblica puo` promuo- vere la questione di legittimita` costituzionale sugli
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(1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999) e 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 otto- bre 2001).
70 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto e` sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Con- siglio regionale. Lo statuto sottoposto a referen- dum non e` promulgato se non e` approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consi- glio delle autonomie locali, quale organo di con- sultazione fra la Regione e gli enti locali.
[Abrogato.]
Art. 124.(1)
Art. 125.(2)
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordina- mento stabilito da legge della Repubblica. Pos- sono istituirsi sezioni con sede diversa dal capo- luogo della Regione.
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(1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 71
Art. 126.(1)
Con decreto motivato del Presidente della Re- pubblica sono disposti lo scioglimento del Consi- glio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo sciogli- mento e la rimozione possono altres`ı essere di- sposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il de- creto e` adottato sentita una Commissione di de- putati e senatori costituita, per le questioni regio- nali, nei modi stabiliti con legge della Repub- blica (2).
Il Consiglio regionale puo` esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta me- diante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non puo` essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presenta- zione.
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(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).
(2) «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commis- sione parlamentare per le questioni regionali.
2. (Omissis)» [Articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001)].
72 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suf- fragio universale e diretto, nonche ́ la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimis- sioni volontarie dello stesso comportano le dimis- sioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127.(1)
Il Governo, quando ritenga che una legge regio- nale ecceda la competenza della Regione, puo` promuovere la questione di legittimita` costituzio- nale dinanzi alla Corte costituzionale [134, 136] entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, puo` pro- muovere la questione di legittimita` costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [134, 136] entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.
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(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
[Abrogato.]
[Abrogato.]
[Abrogato.]
Art. 129.(2)
Art. 130.(3)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 73 Art. 128.(1)
Art. 131.(4)
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta [573, 832, 116];
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(1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
(2) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
(3) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
(4) Articolo modificato con la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 («Modificazioni degli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise») (Gazz. Uff. n. 3 del 4 gennaio 1964).
74
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Lombardia;
Trentino-Alto Adige [116]; Veneto;
Friuli-Venezia Giulia [116, X]; Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi [IV];
Molise [573, IV];
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia [116];
Sardegna [116].
Art. 132.(1)
Si puo` con legge costituzionale, sentiti i Consi- gli regionali, disporre la fusione di Regioni esi- stenti o la creazione di nuove Regioni con un mi-
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(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 75
nimo di un milione d’abitanti, quando ne fac- ciano richiesta tanti Consigli comunali che rap- presentino almeno un terzo delle popolazioni in- teressate, e la proposta sia approvata con referen- dum dalla maggioranza delle popolazioni stesse [XI].
Si puo`, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richie- sta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’a`mbito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Re- gione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo` con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
76
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
SEZIONE I. – La Corte costituzionale.
Art. 134.(1)
La Corte costituzionale giudica [VII2]:
sulle controversie relative alla legittimita` co- stituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge [76, 77], dello Stato e delle Regioni [127];
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione [90].
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(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedi- menti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).
V. anche l’articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 («Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzio- nale») (Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953).
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Art. 135.(1)
La Corte costituzionale e` composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in se- duta comune [552] e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di universita` in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nomi- nati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono es- sere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzio- nale cessa dalla carica e dall’esercizio delle fun- zioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che ri-
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(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 («Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 294 del 25 novembre 1967); nonche ́ con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche de- gli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).
V. inoltre l’articolo 13, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (il cui titolo e` riportato nella nota 1, a pagina 74), come modificato dall’articolo 12 della citata legge costituzionale n. 1 del 1989: «Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o piu` commissari per sostenere l’accusa».
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mane in carica per un triennio, ed e` rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’uffi- cio di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte e` incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Con- siglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge [842].
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica [90] intervengono, oltre i giudici ordi- nari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggi- bilita` a senatore [582], che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalita` stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l’illegittimita` costitu- zionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge [134], la norma cessa di avere effi- cacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte e` pubblicata e comuni- cata alle Camere ed ai Consigli regionali interes- sati, affinche ́, ove lo ritengano necessario, provve- dano nelle forme costituzionali.
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Art. 137.
Una legge costituzionale(1) stabilisce le condi- zioni, le forme, i termini di proponibilita` dei giu- dizi di legittimita` costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzio- namento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non e` ammessa alcuna impugnazione.
SEZIONE II. – Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Ca- mera con due successive deliberazioni ad inter- vallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di cia- scuna Camera nella seconda votazione [724].
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum po- polare [876] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto
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(1) Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 («Norme sui giudizi di legittimita` costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte co- stituzionale») (Gazz. Uff. n. 43 del 20 febbraio 1948) e legge costituzio- nale 11 marzo 1953, n. 1 («Norme integrative della Costituzione concer- nenti la Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953), suc- cessivamente modificate con legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 («Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 294 del 25 novembre 1967).
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dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sot- toposta a referendum non e` promulgata [731, 875] se non e` approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge e` stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139.
La forma repubblicana non puo` essere oggetto di revisione costituzionale.
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I.
Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribu- zioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II.
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli re- gionali, partecipano alla elezione soltanto i com- ponenti delle due Camere.
III.
Per la prima composizione del Senato della Re- pubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’As- semblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Mini- stri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna
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del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresı` senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del di- sciolto Senato che hanno fatto parte della Con- sulta nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si puo` ri- nunciare prima della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni poli- tiche implica rinuncia al diritto di nomina a sena- tore.
IV.
Per la prima elezione del Senato il Molise e` considerato come Regione a se ́ stante, con il nu- mero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V.
La disposizione dell’articolo 80 della Costitu- zione, per quanto concerne i trattati internazio- nali che importano oneri alle finanze o modifica- zioni di legge, ha effetto dalla data di convoca- zione delle Camere.
VI.
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti,
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salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo mi- litare in relazione all’articolo 111.
VII.
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformita` con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie in- dicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vi- gore della Costituzione(1).
VIII.
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono in- dette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle
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(1) Disposizione transitoria modificata dall’articolo 7 della legge costi- tuzionale 22 novembre 1967, n. 2 «Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» con l’abrogazione dell’ultimo comma del seguente tenore: «I giudici della Corte costituzio- nale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono sog- getti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni».
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funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Co- muni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessita`, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
IX.
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vi- gore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X.
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui al- l’articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguisti- che in conformita` con l’articolo 6.
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XI.
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione(1) si possono, con leggi costituzio- nali, formare altre Regioni, a modificazione dell’e- lenco di cui all’articolo 131, anche senza il con- corso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’ob- bligo di sentire le popolazioni interessate.
XII.
E` vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi
forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con
legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni tempora- nee al diritto di voto e alla eleggibilita` per i capi responsabili del regime fascista.
XIII. (2)
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pub- blici ne ́ cariche elettive.
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(1) L’articolo unico della legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1, sta- bilisce che:
«Il termine di cui alla XI delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione scadra` il 31 dicembre 1963».
(2) L’articolo unico della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 («Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione», Gazz. Uff. n. 252 del 26 ottobre 2002), stabilisce che:
«I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di en- trata in vigore della presente legge costituzionale».
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Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro di- scendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasfe- rimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV.
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 otto- bre 1922, valgono come parte del nome.
L’Ordine mauriziano e` conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV.
Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogo- tenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordina- mento provvisorio dello Stato.
XVI.
Entro un anno dall’entrata in vigore della Costi- tuzione si procede alla revisione e al coordina- mento con essa delle precedenti leggi costituzio-
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nali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII.
L’Assemblea Costituente sara` convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Ca- mere, l’Assemblea Costituente puo` essere convo- cata, quando vi sia necessita` di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli arti- coli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti re- stano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emenda- menti.
I deputati possono presentare al Governo inter- rogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al se- condo comma del presente articolo, e` convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Go- verno o di almeno duecento deputati.
XVIII.
La presente Costituzione e` promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni
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dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1o gennaio 1948. Il testo della Costituzione e` depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repub- blica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinche ́ ogni cittadino possa prenderne co-
gnizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato,
sara` inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovra` essere fedelmente osser- vata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, add`ı 27 dicembre 1947
ENRICO DE NICOLA CONTROFIRMANO
Il Presidente dell’Assemblea Costituente
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
ALCIDE DE GASPERI
V. Il Guardasigilli GIUSEPPE GRASSI
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