L’Accordo di Villa Madama e il suo Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che ha apportato modifiche e integrazioni al Concordato meglio noto come Patto lateranense dell’11 febbraio 1929, siglato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede (ratificato con la legge n. 121 del 1985), ha introdotto l’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, assurgendo, quest’ultima, di fatto a nuova disciplina. 

 

Gli “Accordi di Villa Madama” sanciscono la fine del principio in base al quale la religione cattolica era considerata la religione di Stato e riaffermano il principio costituzionale dell’indipendenza e della naturale e inalienabile sovranità sia dello Stato italiano sia della Chiesa, riconoscendo a quest’ultima, e allo Stato Pontificio, la piena libertà di svolgere la sua missione.
Trova, dunque, legittimità costituzionale “l’insegnamento della religione cattolica” (Irc) nella scuola così come “il diritto di rispondere, nel quadro dell’agibilità scolastica, alle eventuali richiesta provenienti dagli alunni, delle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni”.

 

L’articolo 9 del Concordato
L’Insegnamento della Religione Cattolica è regolato dall’art. 9, comma 2 del “Nuovo Concordato” e dal relativo articolo del “Protocollo addizionale”. L’art. 9 § 2 recita, infatti, che ” La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del Cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.

Il Protocollo addizionale
Il “Protocollo addizionale”, in relazione all’art. 9, indica che l’Irc è insegnato “in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni” da docenti “riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica” ma pagati, comunque, pur sempre dallo Stato italiano.

La radicale novità rispetta all’ordinamento precedente
La nuova norma estende la disciplina concordataria ad ogni ordine e grado di scuola. Nel passato, invece, l’insegnamento di religione cattolica (IRC) per le scuole materne ed elementari era stato normato in via del tutto monolaterale dallo Stato (Regio Decreto del 1° ottobre 1923, il numero 2185, per le scuole elementari, e gli “Ordinamenti” del 1969 per la scuola materna).

Libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori
L’Accordo afferma, tra l’altro, che “nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. Dunque, studenti e genitori possono o “avvalersi” dell’insegnamento della religione o “non avvalersi” dell’IRC.
La sentenza n. 13 del 1991 della Corte Costituzionale afferma che “Lo «stato di non-obbligo» vale dunque a separare il momento dell’interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica”.

La religione cattolica e il suo insegnamento

Per effetto dell’art. 5, punto 2, dell’accordo con la Santa Sede – ratificato con la Legge 25 marzo 1985, n. 121 – lo Stato continua ad assicurare tale insegnamento, “nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado”, “nel quadro delle finalità della scuola”. Ciò comporta che l’insegnamento in parola concorre a costituire, per gli studenti che abbiano esercitato la facoltà di avvalersene, il complesso degli obblighi scolastici ad essi riferito e deve trovare collocazione nel quadro orario delle lezioni. Per le scuole materne ed elementari, in considerazione del loro particolare carattere per le motivazioni evidenziate anche nella risoluzione parlamentare in data 16 gennaio 1986, restano ferme le indicazioni fornite con C.M. 3 maggio 1986, n. 128 e C.M. 3 maggio 1986, n. 129 che segnalavano l’esigenza di collocare l’insegnamento di cui trattasi, nonché le attività educative alternative, all’inizio o alla fine dell’orario giornaliero, e ciò salvo che vi ostino situazioni di carattere eccezionale sotto il profilo organizzativo e della piena utilizzazione del personale. Relativamente alle scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e di II grado viene ad assumere più puntuale rilievo l’autonomia da riconoscersi alle singole istituzioni scolastiche per quanto concerne la definizione dell’orario delle lezioni e la sua articolazione funzionale al particolare tipo di scuola. L’organizzazione delle lezioni e, in tale ambito, la collocazione dell’insegnamento della religione cattolica (così come la contestuale offerta di attività, spazi attrezzati e servizi ad esso alternativi) dovranno essere attuati dal capo d’istituto, sentito il collegio dei docenti, secondo criteri volti a perseguire il miglior grado di razionalità ed efficacia didattica e nel contempo intesi ad evitare ogni forma, anche indiretta, di discriminazione o di disimpegno oltre che a costituire elemento di vincolo o di rigidità per l’orario delle altre materie.


SITI CONSIGLIATI

I.R.C. PROGRAMMI MINISTERIALI OBBLIGATORI PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2017/02/Intesa_programmi_IRC_15.07.87.pdf


ORIZZONTE SCUOLA    INSEGNAMENTO E PROGRAMMI RELIGIONE CATTOLICA NEI LICEI

 

Le opzioni per i non avvalentesi
La Circolare Ministeriale 28 ottobre 1987, n. 316, avente come oggetto “Insegnamento della religione cattolica – Attività alternative – Altre opportunità – Istruzioni per l’anno scolastico 1987/88” prevede che misure a garanzia delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, intervenendo sulle fruizioni di spazi e di servizi scolastici. Nello specifico specifica che “Gli alunni non avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica – previa richiesta del genitore o di chi esercita la potestà o richiesta personale degli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria superiore – hanno il diritto di scegliere tra le attività didattiche e formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio o attività individuali da svolgersi con l’assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell’ambito dei locali scolastici”.

Attività didattiche alternative
Per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi, si ribadisce la necessità che da parte dei collegi dei docenti siano formulati precisi programmi.

Studio e attività individuali
Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, da svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalità della scuola, la Circolare Ministeriale, specifica che il capo di istituto deve sottoporre all’esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che discende dalla natura stessa dell’istituzione scolastica. L’assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti. Infatti, non si esclude la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi, nonché le modalità di intervento della scuola. Per l’assistenza agli studenti che hanno scelto di svolgere lo studio o le attività individuali, rientranti nel quadro delle finalità della scuola, il capo d’istituto, previa deliberazione del consiglio d’istituto per i profili propositivi ed organizzativi, e su proposta del collegio dei docenti, relativamente agli aspetti didattico-formativi ed alla individuazione del personale da utilizzare, designerà uno o più docenti, in servizio nella scuola secondo le modalità sopra precisate.

Obbligatorietà delle attività alternative: la scelta a chi?
Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 96 del 2012 “la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori o dagli studenti stessi (nel caso di alunni frequentanti gli istituti di istruzione secondaria superiore) all’atto dell’iscrizione mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati”. All’atto dell’iscrizione, coloro che hanno deciso di non avvalersi della Religione Cattolica devono indicare le attività alternative che intendono svolgere compilando l’apposito modello messo a disposizione dalla scuola.

Le opzioni per chi non si avvale dell’IRC
Coloro che non intendono avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica possono scegliere fra le seguenti quattro opzioni:

  • attività didattiche e formative;
  • attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente (ai fini del credito scolastico, è previsto che possano essere considerati anche i risultati conseguiti nello studio individuale, a condizione che la scuola abbia però individuato e deliberato specifiche modalità di valutazione e certificazioni);
  • libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per gli studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
  • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

La scuola ha l’obbligo di organizzare le attività
La C.M. n. 18 del 4 luglio 2013 ribadisce che “…deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati…”.

Il Primo Ciclo
Scrive Sergio Cicatelli, dirigente scolastico incaricato presso il MIUR Roma, “per il primo ciclo, infatti, la CM 4/10 – probabilmente nell’intento di semplificare le procedure – aveva abbinato la scelta delle attività alternative a quella dell’Irc al momento dell’iscrizione, ma con nota della DG per gli ordinamenti del 21-1-2010, prot. n. 427, è stato rettificato che la scelta sulle attività alternative va effettuata solo all’inizio dell’anno scolastico successivo. La medesima CM 4/10 aveva inoltre ridotto a tre le opzioni per i non avvalentisi, cancellando di fatto lo studio individuale non assistito, forse nella giusta convinzione che in questa fascia di età non fosse praticabile una soluzione del genere. La modulistica allegata alla circolare aveva poi ulteriormente ridotto a due le opzioni, proponendo accanto all’uscita da scuola (pudicamente ribattezzata «non frequenza della scuola nelle ore di Irc») la generica formula di «attività didattiche individuali o di gruppo con assistenza di personale docente». La dizione poteva comprendere sia le effettive attività didattiche alternative, sia lo studio assistito, ma subito si è strillato contro la volontà di cancellare le attività didattiche alternative e quindi la già citata nota di rettifica ha dovuto precisare che le due proposte costituivano «il numero minimo di opzioni che la scuola offre agli alunni».

Contenuti e programmazione delle attività alternative all’I.R.C.
Per quanto concerne l’organizzazione delle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica si fa rinvio alle indicazioni contenute nella C.M. n.316 del 28 ottobre 1987.
Il compito di programmare tali attività spetta al Collegio dei Docenti, il quale deve definire i contenuti e gli obiettivi delle attività alternative nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa.
Al riguardo si precisa che non esistono programmi specifici per le attività alternative, tuttavia il Ministero ha fornito al riguardo alcune indicazioni di massima con le seguenti circolari:

  • C.M. n. 128 del 3.5.1986 avente per oggetto “IRC e attività alternative nella scuola materna”;
  • C.M. n. 129 del 3.5.1986 avente per oggetto “IRC e attività alternative nella scuola elementare”;
  • C.M. n. 130 del 3.5.1986 avente per oggetto “IRC e attività alternative nella scuola media”;
  • C.M. n. 131 del 3.5.1986 avente per oggetto “IRC e attività alternative nella scuola superiore”.

La Circolare CM 4/2010 e lo “studio assistito”
La CM 4/2010 – precisa Sergio Cicatelli – “aveva inoltre ridotto a tre le opzioni per i non avvalentisi, cancellando di fatto lo studio individuale non assistito, forse nella giusta convinzione che in questa fascia di età non fosse praticabile una soluzione del genere. La modulistica allegata alla circolare aveva poi ulteriormente ridotto a due le opzioni, proponendo accanto all’uscita da scuola (pudicamente ribattezzata «non frequenza della scuola nelle ore di Irc») la generica formula di «attività didattiche individuali o di gruppo con assistenza di personale docente». La dizione poteva comprendere sia le effettive attività didattiche alternative, sia lo studio assistito, ma subito si è strillato contro la volontà di cancellare le attività didattiche alternative e quindi la già citata nota di rettifica ha dovuto precisare che le due proposte costituivano «il numero minimo di opzioni che la scuola offre agli alunni»”.

Lo studio individuale e la CM 17/2010
Coloro che hanno scelto lo studio individuale assistito sono affidati, sempre entro trenta giorni dall’inizio delle lezioni, all’assistenza degli insegnanti individuati dal dirigente scolastico in ragione della loro disponibilità e competenza. Tale attività non richiede alcuna programmazione ma è frutto della libera iniziativa degli studenti interessati, di concerto con l’insegnante incaricato dell’assistenza.

Lo studio non assistito
Coloro che hanno scelto lo studio non assistito possono invece avviare subito la propria attività, dopo aver ricevuto dal dirigente scolastico istruzioni circa i luoghi e le modalità di svolgimento di questa attività.

Individuazione docenti e pagamento delle ore alternative all’I.R.C.
Con nota n. 26482 del 7 marzo 2011 il M.E.F. ha fornito chiarimenti in merito alla individuazione dei docenti per lo svolgimento delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e alle modalità di retribuzione degli stessi: “poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell’insegnamento delle attività alternativa, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa”. Precisa la nota che, al fine dell’attribuzione delle ore da liquidare, possono identificarsi quattro tipologie di docenti:

1. Personale di ruolo interamente o parzialmente a disposizione della scuola.

Come indicato nella Circolare C.M. del 29 ottobre 1986, n. 302, poiché lo svolgimento delle attività integrative e culturali rientra (nei limiti dell’orario d’obbligo) fra i compiti istituzionali del personale docente in servizio, i Dirigenti scolastici devono attribuire le ore di attività alternative alla religione cattolica prioritariamente ai docenti di ruolo in servizio nella rispettiva scuola.
In tal caso, trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi.

2. Docenti dichiaratisi disponibili ed effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo.
Tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.

3. Personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo.
In tale ipotesi le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.

4. In via del tutto residuale (non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate) personale supplente appositamente assunto.

Trattandosi di personale assunto esclusivamente per le attività alternative, per assicurarne il tempestivo pagamento nelle more delle necessarie implementazioni ai sistemi informativi del Miur e del Mef, l’onere potrebbe, al momento, essere imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti per la scuola dell’infanzia (cap. 2156), la scuola primaria (cap. 2154), la scuola secondaria di primo grado (cap. 2155), la scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149).

Le ore di servizio per le attività destinate agli alunni che non si avvalgono all’insegnamento della religione cattolica sono pagate dal Ministero dell’economia e delle finanze, tramite le Direzioni provinciali dell’economia e finanze fino al 30 giugno di ogni anno scolastico. I provvedimenti di nomina per le “ore eccedenti e i contratti di supplenza, con la specifica del numero delle ore, dovranno esplicitare di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere con l’attribuzione di ore eccedenti. I provvedimenti emanati dai Dirigenti Scolastici non necessitano di alcuna autorizzazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale o degli Uffici Territoriali, essendo l’attività alternativa prevista per legge, e pertanto le relative ore non devono essere autorizzate in organico come quelle di altre discipline di insegnamento”.

Covid e spazi da destinare allo “studio individuale”

In questo particolare momento storico, è fatto divieto di:

posizionarsi in un tavolo o in una postazione diversa da quella assegnata per lo studio individuale (in classe o i aula diversa);
stazionare nel corridoio, onde evitare di recare disturbo alle classi che stanno seguendo le lezioni;
spostarsi all’interno dell’istituto, per raggiungere altre aule e/o laboratori senza l’autorizzazione dell’insegnante.
Preme sottolineare come sia indispensabile la collaborazione di tutti, docenti, personale ATA e studenti, affinché vengano scrupolosamente rispettate sia la dislocazione degli alunni che il distanziamento interpersonale previsto dalle norme per la prevenzione del contagio da Covid-19.


La dichiarazione dei dirigenti scolastici

Si rammenta che, nei provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore eccedenti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo in soprannumero, tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere all’attribuzione di ore eccedenti.


L’Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all’atto della prima iscrizione ad uno dei corsi di studi delle istituzioni scolastiche, di scegliere se avvalersi o se non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l’iscrizione d’ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale per l’anno scolastico successivo tramite un’espressa dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni.

Pertanto, di norma, entro l’avvio delle attività didattiche, in relazione alla programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, le scuole nel primo ciclo di istruzione chiedono alle famiglie che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, quali attività alternative intendano scegliere. Nel secondo ciclo, invece la scelta spetta direttamente allo studente, anche se minorenne.

ORGANO COLLEGIALE COMPETENTE PER LA DECISIONE DEI “PROGRAMMI”

È compito del collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica/studio assistito.

La Circolare Ministeriale 28 ottobre 1987, n. 316 chiarisce che per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi dell’IRC, vi è la necessità da parte dei COLLEGI DEI DOCENTI di formulare precisi programmi.

Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, da svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalità della scuola, il capo di istituto deve sottoporre all’esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che discende dalla natura stessa dell’istituzione scolastica.

L’assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti.

Infatti non si esclude la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi, nonché le modalità di intervento della scuola.

Per quanto attiene la scuola materna, non può non raccomandarsi vivamente che nelle suddette scuole lo svolgimento delle attività educative si realizzi avendo ogni cura affinché i bambini non avvertano alcuna forma di disagio psicologico e relazionale per le differenti scelte operate dai genitori. Allo scopo può rivelarsi utile articolare le sezioni in gruppi, quale fatto ordinario di organizzazione della attività didattica.

Pertanto, spetta al Collegio dei docenti delle singole scuole programmare una specifica attività didattica alternativa anche valutando le richieste dell’utenza e fissare i contenuti ed obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa relativamente alla necessità che i predetti contenuti non appartengano a discipline curricolari.

Sempre la Circolare Ministeriale 28 ottobre 1987, n. 316 precisava che relativamente alle modalità di impiego del personale per lo svolgimento delle attività didattiche e formative e per l’assistenza allo studio o alle attività individuali debbono prioritariamente essere utilizzati

  • docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d’obbligo
  • nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti.

Tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della “par condicio”.

Allo scopo di assicurare l’effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all’assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l’utilizzazione del personale già in servizio.

Nel corso degli anni sono intervenuti su questo particolare aspetto diverse circolari degli Uffici Scolastici Regionali.

Questa la procedura indicata da tutte le circolari in questione:

per coprire le ore delle attività alternative i dirigenti scolastici devono procedere secondo quanto di seguito indicato:

a) attribuendo le ore a docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o a docenti di ruolo e non di ruolo la cui cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio.

Si evidenzia che non risulta possibile, per gli insegnanti a tempo indeterminato di scuola secondaria, titolari di cattedra su due scuole (c.d. cattedra oraria esterna), completare l’orario nella prima scuola con ore di attività alternative;

b) qualora non fosse possibile procedere secondo il punto a), le ore saranno attribuite, con il loro consenso, a docenti di ruolo o supplenti in servizio nella scuola, che hanno già l’orario di cattedra, secondo quanto stabilito dal comma 4 articolo 22 della Legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448 (ore aggiuntive di insegnamento);

c) nel caso in cui non fosse possibile procedere con i docenti di cui ai punti a) e b) i dirigenti scolastici attribuiranno le ore attraverso la stipula di contratti a tempo determinato con candidati inclusi nelle graduatorie di istituto con termine fino al 30 giugno.

Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) i dirigenti scolastici avranno cura di scegliere i docenti tra quelli che non siano già in servizio nella classe.

Quanto detto si applica anche nel caso in cui la scelta di coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica riguardi lo studio e le altre attività individuali da svolgersi con l’assistenza di personale docente, come previsto dalla C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.

Si evidenzia come la Corte dei Conti del Piemonte con deliberazione n. 50/2014 ricorda ai dirigenti scolastici che l’articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 13 giugno 2007 e la circolare MIUR 1878 del 31 agosto 2013, laddove prevedono il limite delle “24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo”, INTENDANO ESCLUDERE LA POSSIBILITÀ DI SUPERARE, NELL’ASSEGNAZIONE DELLE  ORE O FRAZIONI DI ORE FINO A 6, LE COMPLESSIVE 24 ORE SETTIMANALI.

Tali  ore, pertanto, potrebbero essere assegnate come ore eccedenti SOLO NELLE SCUOLE SECONDARIE, dove l’orario d’obbligo è di 18 ore settimanali  (attribuendo fino ad un massimo di 6 ore si arriverebbe al limite delle  24 settimanali). Di contro, tale possibilità risulterebbe preclusa nelle scuole primarie laddove l’orario d’obbligo è già fissato in 24 ore  settimanali e ovviamente in quella dell’infanzia laddove l’orario d’obbligo è fissato in 25 ore  settimanali.

PAGAMENTO DELLE ORE

I fondi per il pagamento dei docenti che svolgono le attività alternative sono inseriti nel bilancio annuale del MIUR e vengono gestiti direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite le Direzioni Provinciali dell’Economia e delle Finanze, su specifici capitoli di spesa che riguardano l’insegnamento della religione cattolica e le attività alternative
Pertanto, anche le spese di eventuali supplenze per tali attività non possono gravare sul bilancio dell’istituzione scolastica.

DOCENTE DI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA E SCRUTINI

Il docente di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime.

Ricordiamo infatti che la nota del Ministero del 9 febbraio 2012 ha finalmente chiarito tale questione in base ad una sentenza del TAR del Lazio (n. 33433 del 15/11/2011) passata in giudicato che ha disposto il parziale annullamento del DPR 122/2009, nella parte in cui prevede che “i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profilo raggiunto da ciascun alunno”.


Nell’art.9 comma 2 della Legge n.121/1985 viene stabilito che, come risulta assicurato in tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento della Religione cattolica, deve essere garantito, nello stesso modo, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, anche il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell’istituzione scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Normativa

Queste disposizioni vengono ulteriormente ribadite nell’art 310 del DL 297/1994, avente come oggetto il “Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica”. Nei commi 3 e 4 del succitato articolo si sottolinea, inoltre, quanto segue:

3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscrizione non d’ufficio, dai genitori o da chi esercita la potestà nell’adempimento della responsabilità educativa di cui all’articolo 147 del codice civile.

4. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell’autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

La scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica viene, quindi, esercitata dagli interessati (i genitori o gli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione online e per le iscrizioni che non siano presentate online, del modello nazionale denominato scheda B.

L’eventuale scelta di non avvalersi comporterà che all’interno di ciascuna scuola sarà presentata la Scheda C che prevede le diverse opzioni alternative all’insegnamento della Religione:

  • attività didattiche e formative;
  • attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;

(si chiarisce che questa attività non prevede un programma specifico e, di conseguenza, nemmeno la valutazione dell’alunno. Il docente dovrà garantire la sua presenza nelle ore sopra indicate e assistere gli alunni nelle loro attività individuali)

  • libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
  • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

Come chiarisce la succitata normativa, “La scelta specifica di attività alternative ha effetto per l’intero anno scolastico” e deve essere operata da parte degli interessati all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali.

Con la CM n.316/1987 si chiarisce, infatti, che è compito del Collegio dei Docenti definire i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica.

Per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC, vi è la necessità, quindi, da parte dei Collegi dei Docenti di programmare specifiche attività didattiche alternative anche valutando le richieste dell’utenza e di fissare i contenuti ed obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa relativamente alla necessità che i contenuti programmati non appartengano a discipline curricolari.

La programmazione delle attività che rientrano nell’insegnamento alternativo alla Religione cattolica, dovrebbe essere inserita, quindi, all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), in coerenza con quanto prevede la Legge 107/2015 nel comma 14 dove il Piano viene definito come “il  documento  fondamentale  costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”

Le disposizioni normative impongono, quindi, alle istituzioni scolastiche i seguenti adempimenti:

1- offrire, in fase di iscrizione a scuola, per coloro che non si avvalgono dell’IRC, le quattro opzioni, indicate nell’allegato C, per effettuare la loro scelta

Le singole scuole, quindi, sono tenute ad attivarsi prima dell’inizio dell’anno scolastico, per raccogliere i dati di quanti hanno scelto di non avvalersi dell’IRC e sottoporre all’attenzione dei genitori o degli alunni (per le scuole secondarie di secondo grado) il modulo integrativo per la scelta delle attività alternative (Allegato C), in modo che non vi siano periodi, sia pur brevi, di inattività dovuti a motivi organizzativi.

2- inserire la programmazione delle attività alternative all’IRC, come deliberate dal Collegio dei Docenti, nel PTOF

3- attivare l’insegnamento alternativo all’IRC per tutti coloro che lo richiedono, indipendentemente dal numero di richiedenti per ciascuna classe

Gli alunni che scelgono di frequentare le attività alternative possono essere accorpati per classi sia parallele sia verticali (CM 302/86). L’esercizio del diritto di scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica non può costituire, come chiarisce il MIUR nella CM telegrafica n.253 del 13.08.1987, criterio per la formazione delle classi e, pertanto, deve essere mantenuta l’unità della classe cui appartiene l’alunno.

L’attività alternativa alla Religione cattolica, per coloro che, non avvalendosi dell’IRC, ne fanno richiesta, deve, quindi, essere offerta e garantita obbligatoriamente dalle istituzioni scolastiche, per rendere effettiva la scelta compiuta dalle famiglie degli studenti al momento dell’iscrizione ad una scuola pubblica. Tale attività diventa, in tal modo, curricolare a tutti gli effetti per gli studenti coinvolti.

I docenti di attività alternativa all’IRC, al pari degli insegnanti di Religione cattolica, partecipano, infatti, a pieno titolo ai Consigli di classe, compresi quelli dedicati alla valutazione periodica e finale degli alunni che si sono avvalsi del suddetto insegnamento.

La valutazione delle attività alternative alla Religione cattolica è disciplinata nell’art.2 del D.Lgs. n.62 de 2017, dove nel comma 7 si esplicita che La valutazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica è resa su nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti

Gli studenti che hanno optato per un’attività alternativa all’IRC, hanno, quindi, il diritto di seguire tale attività come programmata dal Collegio dei Docenti e inserita nel PTOF, ma non sempre le scuole agiscono in tal senso.

Sono diverse, infatti, le segnalazioni che arrivano in redazione e che segnalano situazioni non proprio in sintonia con la normativa.

Diverse sono le irregolarità segnalate:

1- inserimento degli alunni che non si avvalgono dell’IRC in classi parallele o tenuti nella loro classe all’ora di Religione cattolica;

2- vigilanza degli studenti che non si avvalgono dell’IRC da parte del personale ATA;

3- utilizzo del docente nominato per l’attività alternativa alla Religione cattolica per sostituire colleghi assenti in altre classi.

Riteniamo utile ribadire che l’attività alternativa all’IRC è, per gli studenti che ne hanno fatto richiesta, attività curricolare a tutti gli effetti, oggetto di valutazione periodica e finale, e come tale deve essere garantita dal docente nominato specificatamente per tale insegnamento, docente che non può, quindi, essere utilizzato, nelle sue ore di attività alternativa, per supplenze.

Questa irregolare utilizzazione dei docenti di attività alternativa lede il diritto allo studio degli studenti che hanno optato per tale attività in alternativa alla Religione cattolica. L’attività alternativa, infatti, una volta scelta, diventa un diritto e la sua erogazione non può essere interrotta dalla scuola per utilizzare il docente in altra attività come quella di sostituzione dei colleghi assenti.

Ribadiamo, quindi, che è illegittimo utilizzare l’insegnante di attività alternativa per fare sostituzioni nelle ore curricolari in cui devono essere impegnati nelle attività per le quali sono stati nominati , attività che devono essere garantite a tutela del diritto di scelta degli studenti e delle loro famiglie di avvalersi o meno dell’IRC.

Se tale situazione dovesse presentarsi è opportuno che il docente interessato chieda il rilascio di specifico ordine di servizio scritto in modo tale che sia il Dirigente scolastico ad assumersi la responsabilità di tale scelta e decisione che viola il diritto allo studio degli studenti che non si avvalgono dell’IRC e hanno optato per l’attività alternativa che, per loro, diventa attività curricolare e, quindi, obbligatoria

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SITOGRAFIA

https://www.orizzontescuola.it/