La tutela dell’ambiente è, a livello mondiale, un’esigenza fondamentale per assicurare il benessere e il progresso della società. Eppure in Italia si avverte, sia da parte dello Stato sia da parte dei cittadini, una scarsa sensibilità verso i problemi ambientali. Non si tiene assolutamente conto del fatto che le risorse naturali sono spesso irriproducibili e, una volta consumate, vanno irrimediabilmente perdute.

In Italia la prima legge per la tutela dell’ambiente è la n. 319 del 10 maggio 1976, concernente la tutela delle acque. Conosciuta come legge Merli, ha introdotto norme relative agli scarichi di tutte le acque e alle fognature, definendo i livelli di competenza territoriale sulla materia. Molte di tali norme sono state riviste e aggiornate nel corso degli anni con altre disposizioni normative, tese a rendere più pesanti le sanzioni e a innalzare i limiti delle sostanze inquinanti scaricabili dalle industrie, specialmente quelle chimiche.

Esiste anche una legge del 1966, relativa all’inquinamento atmosferico (nota con il nome di “legge antismog“), che ha disciplinato gli impianti di riscaldamento domestico, le emissioni degli autoveicoli e degli impianti industriali. Per quanto riguarda questi ultimi, in pratica, questa legge si è rivelata del tutto inefficace, poiché non prevede sanzioni deterrenti e disperde la competenza dell’accertamento della violazione fra una pluralità di enti.

Un’altra importante legge, introdotta nel 1977, ha definito la fauna selvatica – intesa fino allora come res nullius (“cosa di nessuno”) – “patrimonio indisponibile dello Stato”, sottoponendola quindi a tutela. In particolare, con questa legge viene vietata la caccia di alcuni animali come le aquile, i gufi reali, le gru, i fenicotteri, gli orsi e altre specie in via di estinzione.

Con una legge del 1982, poi, si è affrontato il problema della difesa del mare, individuando alcune riserve marine, stabilendo pesanti sanzioni per le discariche abusive, fissando una rigida classificazione dei rifiuti tossici e le norme da osservare per il loro smaltimento.

La legge 431 dell’8 agosto 1985 (legge Galasso) ha posto sotto tutela i più interessanti beni paesaggistici, ma anche altri beni ambientali (laghi, fiumi, ghiacciai), in attesa che le                                                                                  Regioni elaborino i “piani paesistici”.

Ricordiamo che, in merito alla tutela dell’ambiente, esiste un articolo del Codice penale che punisce la distruzione delle bellezze naturali, in relazione all’art. 9 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione»: in pratica, lo Stato si impegna a conservare e proteggere le bellezze naturali del paese e i suoi musei, le biblioteche, gli edifici di carattere storico e artistico. A questo scopo lavorano il Ministero per l’Ambiente e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Il Ministero per l’Ambiente è stato istituito nel 1986 ed è diventato il referente politico e amministrativo di tutte la azioni di salvaguardia del territorio. Con la legge istituitiva del Ministero, inoltre, sono stati fissati tre principi fondamentali:

  • il primo stabilisce che il danno arrecato all’ambiente colpisce tutta la collettività, per cui lo Stato e gli altri enti pubblici hanno l’obbligo di imporre il risarcimento da parte dell’inquinatore;
  • il secondo è che spetta a ogni cittadino e alle associazioni ambientaliste il diritto di denunciare gli atti che danneggiano l’ambiente;
  • il terzo è che ogni opera pubblica, sia essa la costruzione di una strada o di un edificio, può essere permessa solo dopo aver valutato la sua compatibilità con l’ambiente (il cosidetto “impatto ambientale“), che deve essere verificata attraverso precisi accertamenti tecnici.
  • Un altro importante decreto è stato emanato nel 1996: con esso si è imposta, a partire dal 1° luglio 1997, la riduzione all’1,4% del tasso di benzene, una sostanza inquinante contenuta nei carburanti.

In Italia si occupano della tutela dell’ambiente i seguenti enti:

  • Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  • l’ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale, creato nel 2008 a seguito della fusione dell’APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici) con altri istituti (l’INFS sulla fauna selvatica e l’ICRAM sul mare);
  • il SINA (Sistema Informativo Nazionale Ambientale), che gestisce la Rete (SINAnet), di cui fanno parte:
  • PFR (Punti Focali Regionali), riferimento territoriale della Rete;
  • i 21 ARPA (Agenzie Regionali e Provinciali, chiamate “APPA” nelle sole province autonome di Trento e Bolzano), nate con legge n. 61 del 1994, aventi funzioni di controllo e di supporto tecnico, scientifico, giuridico e analitico a favore delle amministrazioni pubbliche.

 

Un ruolo importante svolgono le associazioni ambientaliste, per esempio Legambiente, WWF, Ambiente e Lavoro impegnate a divulgare informazioni sull’ambiente del nostro Paese e sui suoi numerosi problemi.

 


 

 

LA GIURISPRUDENZA DOMESTICA E L’ASSERITO CONTRASTO CON LE NORME COMUNITARIE

Tali ultime riflessioni non sono però state condivise dal Consiglio di Stato, il quale, nella sua massima espressione nomofilattica, ha recentemente ritenuto, ex art 267 TFUE, di dover investire della questione la Corte di Giustizia Europea, onde consentire a quest’ultima di far maggior chiarezza su come debba essere inteso il principio comunitario “chi inquina paga”.

Il giudice amministrativo ha rilevato come, in base alla normativa nazionale (art. 240 e ss., d.lgs. 152/2006), l’autorità amministrativa non possa imporre al proprietario incolpevole dell’area da bonificare opere di prevenzione o di riparazione del danno (se non nei limiti e secondo i presupposti contemplati dall’art. 253 del medesimo decreto).

L’ Adunanza Plenaria ha ritenuto di dover chiedere lumi al giudice europeo in ordine alla corretta interpretazione da attribuirsi alla normativa comunitaria di riferimento: laddove il giudice europeo rilevi un insanabile contrasto tra la disciplina comunitaria e la normativa nazionale, l’Adunanza Plenaria, in qualità di giudice rimettente, lungi dal dover sollevare necessariamente la questione di legittimità costituzionale degli artt. 240 e ss. del d.lgs. 152/2006, può, nel relativo giudizio, applicare direttamente i principi di diritto enucleati dalla Corte di Giustizia. Non vi è dubbio, infatti, come il principio “chi inquina paga”, in quanto contemplato direttamente dal “Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea”, rappresenti una regola generale direttamente applicabile all’interno dei Paesi membri, senza necessità, pertanto, che lo stesso debba essere recepito negli ordinamenti interni dei Paesi dell’Unione mediante l’intermediazione dei legislatori nazionali. Ne consegue che anche il giudice nazionale, in caso di rilevato contrasto tra la disciplina nazionale e il principio de quo, avrà il potere-dovere di decidere la causa sulla base delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte di Giustizia Europea.

Gli ulteriori principi enucleati in ambito comunitario (principio della “precauzione”, “dell’azione preventiva”, “della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente”) rispondono ad una logica di anticipazione della soglia di intervento ad un momento prodromico rispetto alla concretizzazione dell’evento dannoso: il legislatore comunitario, atteso l’elevato rilievo sociale del bene giuridico da presidiare, tende a favorire una politica comunitaria che non si limiti alla riparazione del danno, ma che sia finalizzata, altresì, alla individuazione della mera esposizione al pericolo di tale bene.

I Paesi membri, allora, sono obbligati ad adottare una normativa interna che sia ossequiosa di tali principi: anche il mero sospetto che da una determinata attività possa sorgere il rischio d’inquinamento ambientale deve poter consentire all’autorità amministrativa di predisporre tutte le misure di prevenzione atte a scongiurare l’evento dannoso.