Da oltre un secolo si celebra la festa della donna. L’’idea di istituire la Giornata internazionale della donna nacque nel 1909 negli USA. L’anno seguente la proposta viene raccolta anche in Europa, a Copenaghen. Ma la data dell’8 marzo viene scelta definitivamente solo nel 1921 nell’allora Unione Sovietica, durante la Conferenza delle donne comuniste. Un momento fondamentale per l’indipendenza femminile che vide le donne socialiste e liberali in prima fila a San Pietroburgo contro il regime degli zar nel marzo del 1917-
Altre fonti fanno risalire alla scelta di quella data per un tragico episodio avvenuto in precedenza, l’8 marzo 1911 a New York, quando durante il rogo di una fabbrica tessile morirono 134 donne ma tale fonte risulta non comprovata.
Nel nostro Paese le prime celebrazioni per la festa della donna risalgono al 1922, ma entrano nel vivo durante la Seconda Guerra Mondiale quando in occasione della lotta di liberazione si formarono i primi gruppi e poi l’Udi (Unione donne italiane) che nel 1946 organizzò il primo 8 marzo in Italia.
A livello di simboli della festa della donna la scelta del fiore della mimosa risale allo stesso anno (1946) quando alcune partigiane scelsero uno dei pochi fiori che fiorisce ai primi di marzo. Inoltre il suo colore giallo, energico e vitale, ben rappresenta le tante donne che in ogni periodo storico si sono battute per i diritti femminili.
Da quel giorno la festa delle donna celebra le conquiste sociali ottenute, ma è anche un momento per riflettere su quanto ancora c’è da fare per le discriminazioni e i soprusi che molte donne ancora subiscono. In tal senso l’8 marzo viene associato al 25 novembre, data della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
LA VERA ORIGINE DELLA FESTA DELLA DONNA
La nascita della Giornata Internazionale della Donna – è questo il nome ufficiale – ebbe in realtà una genesi molto più “ordinaria”, collegata strettamente al clima politico di inizio ‘900, quando la popolazione femminile cominciava ad organizzarsi per reclamare maggiori diritti (tra cui, soprattutto, il diritto al voto).
Nel 1909 infatti fu il Partito Socialista americano a lanciare l’idea di una giornata dedicata all’importanza delle donne all’interno della società che in effetti venne celebrata il 23 febbraio di quell’anno. La proposta travalicò i confini nazionali e venne ripresa dall’attivista Clara Zetkin nel 1910 durante la seconda Conferenza Internazionale delle Donne Socialiste tenutasi a Copenaghen, in Danimarca.
Da quel giorno ogni Paese cominciò a scegliere una data sul calendario da dedicare alla figura femminile. Fu solo nel 1921 che si pensò ad un’unica data internazionale e probabilmente la scelta cadde sull’8 marzo per ricordare la protesta del 1917 descritta nel paragrafo precedente. Quindi in un certo modo la manifestazione contro lo zar a sancire il giorno, ma sicuramente non fu l’origine diretta della ricorrenza.
La parità di genere nella Costituzione italiana
La parità di genere è garantita dalla Costituzione della Repubblica italiana nel vasto
quadro dei diritti dell’essere umano, riconosciuti all’articolo 2 come inviolabili, e in
quello, proclamato all’articolo 3, della pari dignità sociale e dell’uguaglianza di tutti i
cittadini «senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».
A questi articoli, che fanno parte dei “Principi fondamentali” della nostra Carta costituzionale, ne sono collegati altri, più direttamente riguardanti la parità di genere: nel
Titolo III (“Rapporti economici”) l’articolo 37 sui diritti della donna lavoratrice; nel
Titolo IV (“Rapporti politici”) l’articolo 51 sulle pari opportunità di uomini e donne
per l’accesso a cariche pubbliche ed elettive. Al dettato costituzionale inoltre si è ispirata – e continua a ispirarsi – una legislazione la cui evoluzione tende a rispecchiare i
profondi mutamenti di mentalità e di costume in corso nella società italiana, così come in quella globale.
Gli articoli sopra citati sono riportati qui di seguito per intero o per ampi stralci.
2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
51. Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti
dalla legge.
A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari
opportunità tra donne e uomini.
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