COSTITUZIONE DI WEIMAR (11. 8. 1919)
Il popolo tedesco, unito nelle sue stirpi, ed animato dalla volontà di rinnovare e rafforzare, in libertà e giustizia, il suo Reich, di servire la causa della pace interna ed internazionale e di promuovere il progresso sociale, si è data questa costituzione.
PARTE PRIMA STRUTTURA E FUNZIONI DEL REICH
CAPO I REICH E LÄNDER
Art. 1 – Il Reich tedesco è una repubblica. Il potere statale emana dal popolo.
Art. 2 – Il territorio del Reich si compone dei territori dei Länder tedeschi. Altri territori potranno essere riuniti al Reich, con legge di questo, se la loro popolazione ne esprima il desiderio, in virtù del diritto di autodecisione.
Art. 3 – La bandiera del Reich è nero-rosso-oro. La bandiera mercantile è nero-bianco-rosso, con i colori del Reich nell’angolo superiore interno.
Art. 4 – I principi fondamentali riconosciuti dal diritto delle genti hanno valore di parti integranti del diritto tedesco.
Art. 5 – Il potere statale nelle materie di competenza del Reich viene esercitato dagli organi di questo in base alla sua costituzione; nelle altre materie dagli organi dei Länder, in conformità alle loro leggi costituzionali.
Art. 6 – Il Reich ha competenza legislativa esclusiva:
1) per i rapporti con l’estero;
2) per la materia coloniale;
3) per la cittadinanza, la libertà di locomozione, di immigrazione, di emigrazione e di estradizione; 4) per la costituzione della difesa armata;
5) per il sistema monetario;
6) per il regime doganale, nonché per l’unità del territorio nei rapporti doganali e commerciali, e per la libertà di scambio delle merci;
7) per il regime delle poste, telegrafi e telefoni.
Art. 7 – Il Reich esercita il potere legislativo nelle seguenti materie:
1) il diritto civile;
2) il diritto penale;
3) il procedimento giudiziario, compresa l’esecuzione penale e l’assistenza reciproca fra autorità;
4) i passaporti e la polizia per gli stranieri;
5) la cura dei poveri e dei senzatetto;

6) la stampa, le associazioni e riunioni;
7) la politica della popolazione, l’assistenza per la maternità, i lattanti, i fanciulli e la gioventù;
8) il regime sanitario, quello veterinario e la protezione delle piante contro le malattie ed i danneggiamenti;
9) il diritto del lavoro, l’assicurazione e la protezione degli operai ed impiegati, nonché il collocamento dei lavoratori;
10) la rappresentanza professionale per il territorio del Reich;
11) l’assistenza agli antichi combattenti ed alle loro famiglie;
12) il diritto di espropriazione;
13) la socializzazione delle ricchezze naturali e delle imprese economiche, così come la produzione, la reintegrazione, la ripartizione e la determinazione dei prezzi dei beni economici utili alla collettività;
14) il commercio, il regime dei pesi e misure, l’emissione di carta moneta, il regime delle banche e delle borse;
15) lo scambio dei prodotti alimentari e di consumo, nonché degli oggetti di uso quotidiano;
16) l’industria e le miniere;
17) il regime delle assicurazioni;
18) la navigazione marittima, la pesca di alto mare e del mare costiero;
19) le ferrovie, la navigazione interna, la circolazione a trazione meccanica sulla terra, l’acqua e nell’aria, così come la costruzione di strade, in quanto interessino il traffico generale e la difesa nazionale;
20) il regime dei teatri e dei cinematografi.
Art. 8 – Il Reich ha inoltre competenza legislativa sulle imposte e le altre entrate, in quanto esse possano in tutto o in parte attenere ai propri scopi. Se il Reich si appropria di entrate che prima spettavano ai Länder deve provvedere a procurare a questi i mezzi di vita di cui abbisognano.
Art. 9 – Ove si manifesti il bisogno di una regolamentazione uniforme il Reich ha potere legislativo: 1) nella cura del benessere pubblico;
2) nella protezione dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Art. 10 – Il Reich può stabilire con legge i principi generali in materia di:
1) diritti e doveri delle associazioni religiose;
2) ordinamento scolastico, compreso l’insegnamento superiore e le biblioteche scientifiche;
3) diritto di impiego per tutti gli enti pubblici;
4) diritto fondiario, ripartizione della terra, regime di colonizzazione interna e del patrimonio familiare, vincoli della proprietà fondiaria, regime delle abitazioni e distribuzione della popolazione;
5) regime delle inumazioni.
Art. 11 – Il Reich può stabilire con legge principi intorno alla creazione e al modo di riscossione delle imposte nei Länder, in quanto ciò si palesi necessario per impedire:
1) danni alle entrate o ai rapporti commerciali del Reich;

2) doppie imposizioni;
3) pesi eccessivi o tali da ostacolare l’utilizzazione dei mezzi di comunicazione, o relativi a istituzioni che obblighino a contributi;
4) misure fiscali tendenti ad ostacolare l’importazione di merci a vantaggio della produzione interna, nei rapporti fra i vari Länder o parti di Land;
5) premi all’esportazione;
oppure per salvaguardare importanti interessi sociali.
Art. 12 – Ove il Reich non faccia uso del suo potere legislativo i Länder conservano l’esercizio di quello loro spettante, a meno non si tratti di materia esclusiva del primo.
Contro le leggi dei Länder, nelle materie relative agli oggetti di cui all’art. 7 n. 13 spetta al governo del Reich un diritto di veto quando esse possano compromettere il benessere della generalità dello Stato.
Art. 13 – Il diritto del Reich prevale su quello dei Länder.
Ove sorgano dubbi o contestazioni sulla conciliabilità delle disposizioni di un Land con il diritto del Reich le autorità competenti dell’uno o dell’altro possono provocare, nelle forme stabilite da una legge del Reich, la decisione di un supremo tribunale del Reich.
Art. 14 – Le leggi del Reich, ove queste non dispongano altrimenti, sono portate ad esecuzione dalle autorità dei Länder.
Art. 15 – Il governo del Reich esercita il controllo sugli affari rispetto ai quali compete ad esso la potestà legislativa.
Esso potrà emanare disposizioni generali per disciplinare l’esecuzione da parte dei Länder delle leggi del Reich. Inoltre esso ha facoltà, allo scopo di sorvegliare la detta esecuzione, di inviare propri incaricati presso le autorità centrali dei Länder, ed altresì, con il consenso di queste, presso gli uffici dipendenti.
I governi dei Länder sono obbligati ad eliminare, su richiesta del governo del Reich, le deficienze che fossero accertate nell’esecuzione delle leggi del Reich. In caso di divergenza di opinioni ciascuno dei due governi può provocare la decisione del tribunale costituzionale, salvo il caso in cui la legge del Reich preveda la competenza di un’altra giurisdizione.
Art. 16 – I funzionari incaricati dell’immediata amministrazione del Reich nei Länder devono di regola appartenere per la loro origine a questi. Gli impiegati, agenti ed operai dell’amministrazione del Reich devono, se lo richiedano, venire utilizzati nel territorio di cui sono originari, in quanto ciò si renda possibile e non appaia in contrasto con la loro preparazione o con esigenze di servizio.
Art. 17 – Ogni Land deve avere una costituzione di Stato libero. Gli organi rappresentativi devono essere formati mediante voto generale, uguale, immediato e segreto, reso da tutti i cittadini di ambo i sessi, secondo i principi fondamentali della rappresentanza proporzionale. Il governo del Land deve godere della fiducia della rappresentanza popolare.
Le norme fondamentali, vigenti per la rappresentanza politica sono applicabili anche per le elezioni comunali. Tuttavia con legge dei Länder si può subordinare l’esercizio della capacità elettorale al fatto della residenza nel comune per almeno un anno.

Art. 18 – La divisione del Reich in Länder deve, tenendosi presente per quanto è possibile la volontà
delle popolazioni interessate, favorire al massimo l’elevamento economico e culturale del popolo. I mutamenti di territorio dei Länder e la formazione di nuovi Länder nell’ambito del Reich sono disposti con legge costituzionale del Reich.
Se però i Länder immediatamente interessati vi consentano è sufficiente una legge ordinaria.
È altresì sufficiente una legge ordinaria del Reich, anche se uno dei Länder interessati non consenta, quando il mutamento territoriale o la nuova formazione proposte corrispondano alla volontà della popolazione ed il Reich annetta ad esse un interesse preminente.
La volontà della popolazione deve essere accertata con plebiscito. Il governo del Reich promuove il plebiscito quando un terzo dei cittadini abitanti nel territorio da separare, che siano elettori politici, lo richieda.
Per potere operare un mutamento territoriale, o una nuova formazione è necessario che si raggiungano tre quinti di voti favorevoli, e che al voto partecipi la maggioranza degli elettori iscritti. Anche quando si tratti solo della separazione di una parte di una provincia (Regierungsbezirk) prussiana, di un circondario bavarese (Kreis) o di una porzione corrispondente di distretto amministrativo di altri Länder, dev’essere accertata la volontà della popolazione di tutta la circoscrizione interessata. Se non vi sia contiguità territoriale della porzione da separare rispetto alla restante circoscrizione si potrà, con apposita legge del Reich, dichiarare sufficiente la volontà della popolazione del territorio da separare.
Dopo che sia accertato il risultato della votazione popolare il governo del Reich deve presentare all’approvazione del Reichstag una legge corrispondente.
Se in occasione della riunione o della separazione sorga contrasto sul regolamento dei rapporti patrimoniali, esso sarà risolto, su istanza di una parte, dal tribunale costituzionale del Reich.
Art. 19 – Il tribunale costituzionale del Reich, in quanto non vi sia la competenza di un altro organo giudiziario del Reich, decide, su richiesta di una delle parti contendenti, le controversie costituzionali che sorgano nell’interno di un Land, per la cui soluzione non esista alcun tribunale, ed altresì quelle di natura non privata fra diversi Länder, o fra il Reich e un Land.
Il presidente del Reich esegue le decisioni del tribunale costituzionale.
CAPO II
IL REICHSTAG
Art. 20 – Il Reichstag è formato dai deputati del popolo tedesco.
Art. 21 – I deputati rappresentano tutto il popolo.
Essi non dipendono che dalla loro coscienza e non sono vincolati da alcun mandato.
Art. 22 – I deputati sono eletti con elezione generale, uguale, immediata e segreta da uomini e donne che abbiano raggiunto il 20° anno di età, secondo i principi generali della rappresentanza proporzionale.

Le elezioni dovranno aver luogo di domenica, o in altro giorno festivo.
Le disposizioni più particolari sono contenute nella legge elettorale del Reich.
Art. 23 – Il Reichstag è eletto per 4 anni. Le nuove elezioni devono aver luogo non oltre il 60° giorno dopo la scadenza di tale termine.
La prima riunione del Reichstag deve avvenire non oltre il 30° giorno dopo le elezioni.
Art. 24 – Il Reichstag si convoca ogni anno nel primo venerdì di novembre nella città sede del governo del Reich. Il presidente del Reichstag può convocarlo prima di detta epoca, se ciò sia richiesto dal presidente del Reich, o per lo meno da un terzo dei membri del Reichstag.
Il Reichstag decide la chiusura della sessione e stabilisce altresì il giorno della riconvocazione.
Art. 25 – Il presidente del Reich può procedere allo scioglimento del Reichstag, ma solo una volta per lo stesso motivo.
La nuova elezione deve aver luogo non oltre il 60° giorno dopo lo scioglimento.
Art. 26 – Il Reichstag elegge il proprio presidente, i suoi vice presidenti ed i segretari. Esso si dà il suo regolamento interno.
Art. 27 – Nell’intervallo fra due sessioni o legislature il presidente ed i vice presidenti in carica dell’ultima sessione rimangono in funzione.
Art. 28 – Il presidente esercita il diritto di casa e dispone del potere di polizia nell’edifizio del Reichstag. Esso presiede all’amministrazione, dispone delle entrate e delle uscite, secondo gli stanziamenti di bilancio, e rappresenta il Reichstag in tutti i rapporti e controversie della sua amministrazione.
Art. 29 – Il Reichstag esplica la sua attività pubblicamente. Può deliberare in segreto quando vi sia la richiesta di almeno cinquanta deputati, approvata con la maggioranza di due terzi.
Art. 30 – I verbali delle discussioni che hanno luogo nelle sedute pubbliche del Reichstag, o del parlamento di un Land, o delle loro commissioni, non possono mai dar luogo a responsabilità.
Art. 31 – In seno al Reichstag è costituito un tribunale elettorale. Esso giudica anche della questione se un deputato abbia perduto il mandato.
Il tribunale elettorale è composto da membri del Reichstag eletti da questo per tutta la legislatura, e da membri del tribunale amministrativo del Reich, che il presidente del Reich nomina, su designazione della presidenza del medesimo.
Il tribunale decide, sulla base di una pubblica trattazione orale, con tre membri provenienti dal Reichstag e due dal tribunale amministrativo.
All’infuori della trattazione davanti al tribunale, l’istruttoria viene compiuta da un incaricato del Reich nominato dal presidente di questo. Pel rimanente la procedura viene regolata dal tribunale elettorale.
Art. 32 – Le decisioni del Reichstag sono prese a maggioranza semplice, in quanto la costituzione non esiga un diverso rapporto di voti. Per le elezioni che hanno luogo nel Reichstag il regolamento interno può consentire eccezioni.
Il numero legale viene determinato dal regolamento interno.

Art. 33 – Il Reichstag e le sue commissioni possono richiedere la presenza del cancelliere e dei ministri.
Il cancelliere, i ministri e i loro incaricati sono ammessi alle sedute del Reichstag e delle commissioni.
I Länder sono autorizzati ad inviare alle sedute loro incaricati per rappresentare il punto di vista del loro governo relativamente agli oggetti in trattazione.
Su loro richiesta i rappresentanti dei governi devono essere intesi durante la discussione; i rappresentanti del governo del Reich anche fuori dell’ordine del giorno.
Essi sono sottoposti al potere disciplinare del presidente.
Art. 34 – Il Reich ha il diritto, e su richiesta di un quinto dei suoi membri deve, costituire commissioni di inchiesta. Queste commissioni raccolgono con procedimento pubblico le prove, che esse o i promotori dell’inchiesta ritengono necessarie. La pubblicità può essere esclusa con la maggioranza di due terzi. Il regolamento interno disciplina la procedura delle commissioni e determina il numero dei loro membri.
I giudici ed i funzionari amministrativi sono obbligati a prestare assistenza per la raccolta delle prove richieste da queste commissioni e di sottoporre ad esse gli atti di ufficio in loro possesso.
Per le attività delle commissioni e delle autorità dalle medesime richieste trovano impiego, in via analogica, le norme della procedura penale, senza che tuttavia venga meno il segreto epistolare e delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche.
Art. 35 – Il Reichstag costituisce una commissione permanente per gli affari esteri, che rimane in funzione, indipendentemente dalla convocazione dell’assemblea, anche dopo la fine della legislatura e lo scioglimento del Reichstag, fino alla convocazione del nuovo parlamento. Le sue sedute non sono pubbliche, ma la pubblicità può venire disposta con la maggioranza di due terzi. Inoltre il Reichstag costituisce, a garanzia del diritto della rappresentanza popolare di fronte al governo, pel periodo intermedio fra le sessioni e dopo la dissoluzione dell’assemblea, per fine della legislatura o scioglimento, fino alla convocazione del nuovo Reichstag, una commissione permanente.
Queste commissioni hanno i diritti propri delle commissioni di inchiesta.
Art. 36 – Nessun membro del parlamento del Reich o di un Land può in qualsiasi tempo essere perseguito giudizialmente o disciplinarmente in conseguenza dei suoi voti o delle manifestazioni compiute nell’esercizio del suo mandato, o comunque dichiarato responsabile fuori che dall’assemblea.
Art. 37 – Nessun membro del Reich o di un Land può, senza autorizzazione della camera cui appartiene, durante la sessione, essere sottoposto a procedimento penale o arrestato, a meno che l’arresto non avvenga in fragrante, o al più tardi nel corso del giorno seguente al delitto.
Uguale autorizzazione è necessaria per qualsiasi altra restrizione della libertà personale che incida sull’esercizio dell’attività parlamentare. Ogni procedimento penale contro un membro del parlamento, arresto o altra limitazione della libertà personale, deve essere sospeso per il periodo della sessione, o su richiesta della camera cui il deputato appartiene.

Art. 38 – I membri del Reichstag o di un Landtag sono autorizzati a rifiutare la testimonianza sulle persone che hanno loro confidato dei fatti nella loro qualità di deputati, o a cui essi nella qualità stessa li hanno confidati, e altresì sui fatti stessi. Essi sono assimilati alle persone che sono per legge sciolti dal dovere di testimonianza, anche per quanto riguarda la consegna di documenti.
Solo con il consenso dei presidenti possono essere eseguite perquisizioni o sequestri nei locali del Reichstag o di un Landtag.
Art. 39 – Gli impiegati o gli appartenenti alle forze armate non hanno bisogno di congedo per l’esercizio delle loro funzioni di membri del Reichstag o di un Landtag.
Ove essi siano candidati ad un seggio nelle dette assemblee deve esser loro concesso il permesso necessario per la preparazione dell’elezione.
Art. 40 – I membri del Reichstag godono del diritto di libera circolazione su tutte le ferrovie tedesche, nonché ad un’indennità, da fissare mediante una legge del Reich.
Art. 40a – Le prescrizioni degli artt. 36, 37, 38 comma I, e 39 comma I valgono pel presidente e i vice presidenti del Reichstag, per i membri permanenti e primi supplenti delle commissioni indicate nell’articolo 35, anche pei periodi intermedi fra le sessioni o le legislature del Reichstag. Ugualmente avviene per tutti i membri dei corrispondenti organi di un Landtag, se essi, a norma delle loro costituzioni, debbano rimanere in funzione fuori del periodo della sessione o legislatura. Per l’applicazione dell’art. 37 ai membri di cui al precedente comma le competenze attribuite al Reichstag e al Landtag sono esercitate dalle corrispondenti commissioni.
Le persone indicate nel primo comma godono, nel periodo fra due legislature, degli stessi diritti indicati nell’articolo 40.
CAPO III
IL PRESIDENTE ED IL GOVERNO DEL REICH
Art. 41 – Il presidente del Reich viene eletto da tutto il popolo tedesco.
Eleggibile è ogni tedesco che abbia compiuto il trentacinquesimo anno. Le norme più particolari sono stabilite da apposita legge.
Art. 42 – Il presidente presta davanti al Reichstag, all’atto dell’assunzione delle sue funzioni, il seguente giuramento:
“Io giuro che dedicherò le mie forze al bene del popolo tedesco onde accrescere la sua prosperità e preservarlo da danni, che osserverò la costituzione e le leggi del Reich, e che adempirò il mio dovere con coscienza e giustizia verso ciascuno”.
È consentita l’aggiunta di una formula di impegno di carattere religioso.
Art. 43 – L’ufficio del presidente del Reich dura sette anni. È possibile la rielezione.
Su iniziativa del Reichstag e mediante votazione popolare il presidente può essere deposto dalla carica prima del decorso del suo termine. La deliberazione del Reichstag deve essere presa con la maggioranza di due terzi. In seguito ad essa il presidente è sospeso dall’esercizio del suo ufficio. Il

rigetto della proposta di deposizione del Reichstag vale come rielezione del presidente in carica, ed ha per conseguenza lo scioglimento del Reichstag.
Il presidente del Reich non può essere perseguito penalmente senza il consenso del Reichstag.
Art. 44 – Il presidente non può essere contemporaneamente membro del Reichstag.
Art. 45 – Il presidente rappresenta il Reich nei rapporti internazionali. Egli conclude in nome del Reich alleanze ed altri trattati con potenze estere. Egli invia ed accredita gli ambasciatori. Dichiarazione di guerra o conclusione di pace devono avvenire per legge.
Alleanze e trattati con altri Stati, in quanto tocchino materia legislativa, hanno bisogno del consenso del Reichstag.
Art. 46 – Il presidente nomina e licenzia gli impiegati e gli ufficiali, ove la legge non disponga altrimenti. Egli può delegare tali poteri ad autorità a lui sottoposte.
Art. 47 – Il presidente ha il comando supremo di tutte le forze armate del Reich.
Art. 48 – Se un Land non adempie gli obblighi impostigli dalla costituzione o da una legge del Reich, il presidente può costringervelo con l’aiuto della forza armata.
Il presidente può prendere le misure necessarie al ristabilimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, quando essi siano turbati o minacciati in modo rilevante, e, se necessario, intervenire con la forza armata. A tale scopo può sospendere in tutto o in parte la efficacia dei diritti fondamentali stabiliti dagli articoli 114, 115, 117, 118, 123, 124 e 153.
Di tutte le misure prese ai sensi dei precedenti commi il presidente deve senza indugio dare notizia al Reichstag. Le misure stesse devono essere revocate se il Reichstag lo richieda.
Nel caso di urgente necessità, il governo di un Land può adottare pel proprio territorio le misure provvisorie indicate nel secondo comma. Esse vanno revocate se lo richiedono il presidente del Reich o il Reichstag.
Norme più particolari saranno date con legge del Reich.
Art. 49 – Il presidente esercita il diritto di grazia per tutto il Reich.
L’amnistia che debba valere per tutto il Reich può concedersi solo con legge di questo.
Art. 50 – Tutte le ordinanze e provvedimenti del presidente, anche se riferentesi alle forze armate, non sono validi senza la controfirma del cancelliere o del ministro competente, che ne assumono così la responsabilità.
Art. 51 – Il presidente, in caso di impedimento, viene supplito dal cancelliere. Se l’impedimento debba presumibilmente durare per lungo tempo, la supplenza sarà regolata per legge.
Tali norme valgono anche nel caso di una prematura cessazione del presidente, fino allo svolgimento della nuova elezione.
Art. 52 – Il governo del Reich si compone del cancelliere e dei ministri.
Art. 53 – Il cancelliere e, su proposta di questi, i ministri vengono nominati e licenziati dal presidente.
Art. 54 – Il cancelliere ed i ministri per rimanere in carica hanno bisogno della fiducia del Reichstag. Ognuno di essi deve dimettersi se il Reichstag, con espressa deliberazione, gli ritiri la sua fiducia.

Art. 55 – Il cancelliere ha la presidenza del governo e ne dirige l’attività secondo un regolamento che viene predisposto dal governo ed approvato dal presidente del Reich.
Art. 56 – Il cancelliere determina le direttive politiche, e ne assume la responsabilità innanzi al Reichstag. Nell’ambito di queste direttive ogni ministro dirige in modo autonomo il ramo d’affari a lui affidato, assumendone la responsabilità di fronte al Reichstag.
Art. 57 – I ministri devono sottoporre all’esame e alla decisione del consiglio dei ministri tutti i progetti di legge, o altri provvedimenti per cui ciò sia richiesto dalla costituzione o dalle leggi, come pure conflitti su questioni che toccano la competenza di più ministeri.
Art. 58 – Il consiglio dei ministri prende le sue decisioni a maggioranza. In caso di parità decide il voto del presidente.
Art. 59 – Il Reichstag può accusare innanzi al tribunale costituzionale il presidente del Reich, il cancelliere e i ministri, quando essi abbiano violato colpevolmente la costituzione o le leggi. La proposta di elevamento dell’accusa deve essere firmata da almeno cento membri del Reichstag ed esige per l’approvazione la maggioranza richiesta per i mutamenti costituzionali. Le altre norme sono contenute nella legge sul tribunale costituzionale.
CAPO IV
IL REICHSRAT
Art. 60 – Per la rappresentanza dei Länder tedeschi nella legislazione ed amministrazione del Reich viene costituito un Reichsrat.
Art. 61 – Nel Reichsrat ogni Land ha almeno un voto. Nei Länder più grandi è attribuito un voto per ogni settecentomila abitanti, o per frazioni superiori a trecentocinquantamila abitanti. Nessun Land può essere rappresentato da più di due quinti di tutti i voti.
L’Austria tedesca, dopo la sua unione al Reich, avrà diritto di partecipare al Reichsrat con il numero di voti corrispondenti alla sua popolazione. Fino ad allora i suoi rappresentanti hanno voto solo consultivo.
Il numero dei voti viene determinato di nuovo dal Reichsrat dopo ogni censimento generale.
Art. 62 – Nelle commissioni formate dal Reichsrat nel suo seno nessun Land ha più di un voto.
Art. 63 – I Länder vengono rappresentati nel Reichsrat dai membri dei loro governi. Tuttavia la metà dei rappresentanti della Prussia è designata, con le modalità stabilite da una legge del Land, dalle amministrazioni provinciali prussiane.
I Länder sono autorizzati ad inviare al Reichsrat tanti rappresentanti quanti sono i seggi ad essi spettanti.
Art. 64 – Il governo deve convocare il Reichsrat quando un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.
Art. 65 – La presidenza del Reichsrat e delle sue commissioni è tenuta da un membro del governo del Reich. I membri del governo del Reich hanno il diritto, e su richiesta del Reichsrat il dovere di

prendere parte alle sedute di questo e delle sue commissioni. Essi devono su loro richiesta essere sempre ascoltati durante le deliberazioni.
Art. 66 – Il governo del Reich ed ogni membro del Reichsrat sono autorizzati di presentare proposte al Reichsrat.
Il Reichsrat regola il suo procedimento con apposito regolamento.
Le sedute del Reichsrat sono pubbliche. In conformità alle norme del regolamento può essere esclusa la pubblicità per singole trattazioni.
Le votazioni avvengono a maggioranza semplice.
Art. 67 – I ministri del Reich devono tenere al corrente il Reichsrat della condotta degli affari dello Stato. Per deliberare sugli affari più importanti devono essere consultate dai ministri del Reich le commissioni competenti del Reichsrat.
CAPO V
IL POTERE LEGISLATIVO
Art. 68 – Il diritto di iniziativa appartiene al governo e al Reichstag.
Le leggi vengono deliberate dal Reichstag.
Art. 69 – La presentazione di proposte di legge da parte del governo deve essere preceduta dal consenso del Reichsrat. Se non si raggiunga un accordo fra il governo e il Reichsrat, il governo può dar corso alla sua proposta, ma deve far presente l’opinione contraria del Reichsrat.
Se il Reichsrat propone un progetto di legge, che non sia approvato dal governo, questo deve presentarlo al Reichstag, indicando il proprio punto di vista.
Art. 70 – Il presidente del Reich deve promulgare la legge approvata secondo il procedimento prescritto e pubblicarla nel giornale ufficiale del Reich nel termine di un mese.
Art. 71 – Le leggi entrano in vigore, se non sia prescritto diversamente, nel quattordicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo la loro pubblicazione nel giornale ufficiale del Reich, nella capitale del Reich stesso.
Art. 72 – La pubblicazione di una legge può essere sospesa per due mesi se ciò sia richiesto da un terzo dei membri del Reichstag. Però le leggi che siano dichiarate urgenti dal Reichstag e dal Reichsrat devono essere pubblicate dal presidente senza tener conto della detta richiesta.
Art. 73 – Una legge votata dal Reichstag deve essere, prima della sua pubblicazione, sottoposta alla votazione popolare, se entro un mese dalla approvazione il presidente del Reich lo stabilisca.
Una legge la cui pubblicazione sia stata, su richiesta di almeno un terzo del Reichstag, sospesa, deve essere sottoposta a votazione popolare se ciò sia richiesto da un ventesimo degli elettori.
Infine deve procedersi ad una votazione popolare se un decimo degli elettori richieda, sulla base di un concreto progetto di legge, che essa abbia luogo. Il progetto sottoposto alla consultazione popolare deve essere dettagliato. Esso deve essere sottoposto dal governo al Reichstag con l’indicazione del proprio parere in merito. La votazione non ha luogo se il progetto sia accettato dal Reichstag senza mutamento.

Solo il presidente può provocare una decisione popolare sulla legge di bilancio, su leggi di imposte, o relative a stipendi.
Una legge regolerà il procedimento del referendum e dell’iniziativa popolare.
Art. 74 – Il Reichsrat può sollevare opposizione contro le leggi approvate dal Reichstag. L’opposizione deve essere recata dal governo a conoscenza del Reichstag entro due settimane dalla sua formulazione e non più tardi di altre due settimane deve essere integrata con i motivi.
In caso di opposizione, la legge viene sottoposta al Reichstag per un’ulteriore deliberazione. Se non si raggiunga un accordo fra Reichstag e Reichsrat il presidente del Reich può, entro tre mesi, promuovere una decisione popolare sull’oggetto del conflitto. Ove il presidente non faccia uso di questo diritto la legge si considera come non esistente. Se il Reichstag, con una maggioranza di due terzi, si sia dichiarato contrario alla opposizione del Reichsrat, il presidente deve, entro tre mesi, o pubblicare la legge nella formulazione data dal Reichstag, oppure provocare una votazione popolare.
Art. 75 – La votazione popolare può rendere inefficace una decisione del Reichstag se ad essa partecipi la maggioranza degli elettori.
Art. 76 – La costituzione può essere mutata in via legislativa. Tuttavia le modificazioni sono possibili solo se siano presenti i due terzi dei membri assegnati per legge al Reichstag, e vi consentano due terzi dei presenti. Anche le decisioni del Reichsrat dirette al mutamento della costituzione richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti. Se per iniziativa popolare un mutamento costituzionale deve aver luogo con referendum è necessario che si raggiunga il consenso della maggioranza degli elettori.
Se il Reichstag abbia approvato una legge modificativa della costituzione contro l’opposizione del Reichsrat il presidente non potrà procedere alla sua pubblicazione se il Reichsrat entro due settimane richieda la decisione popolare su di essa.
Art. 77 – I regolamenti per l’esecuzione delle leggi sono di competenza del governo se non sia altrimenti disposto dalla legge. Per essi è richiesto il consenso del Reichsrat se l’esecuzione delle leggi competa alle autorità dei Länder.
CAPO VI
IL POTERE ESECUTIVO
Art. 78 – La materia dei rapporti internazionali è riservata esclusivamente al Reich.
I Länder possono stipulare trattati con altri Stati per le materie la cui regolamentazione competa ad essi, ma tali trattati hanno bisogno dell’approvazione del Reich.
Accordi con altri Stati relativi a mutamento delle frontiere del Reich vengono conclusi da questo, con il consenso dei Länder interessati. Mutamenti di confine possono avvenire solo sulla base di una legge del Reich, a meno non si tratti di una pura rettifica di confini di parti del territorio non abitate.

Per assicurare la tutela degli interessi che sorgono per i singoli Stati dalle loro relazioni economiche o dalla loro contiguità con altri Stati, il Reich, d’accordo con i Länder interessati, prende le necessarie disposizioni e misure.
Art. 79 – La difesa dello Stato è riservata al Reich. L’ordinamento delle forze armate del popolo tedesco è regolato in modo unitario da una legge del Reich, avendo riguardo alle particolarità regionali.
Art. 80 – La materia coloniale rientra nella competenza esclusiva del Reich.
Art. 81 – Tutto il naviglio mercantile tedesco forma un’unica flotta.
Art. 82 – La Germania forma un territorio doganale e commerciale racchiuso in un unico confine doganale.
Il confine doganale coincide con quello politico. Dalla parte del mare esso è formato dalla spiaggia della terraferma e delle isole appartenenti al territorio del Reich. Possono essere determinate delle deviazioni relativamente al corso del confine doganale verso il mare ed altre acque.
Territorio o parti di territorio straniero possono essere inclusi nel territorio doganale con trattati internazionali o altri accordi.
Speciali esigenze possono determinare l’esclusione di singole zone dal territorio doganale. Per i porti franchi tali esclusioni possono avere luogo solo con legge costituzionale.
Tali zone potranno essere unite a territori doganali stranieri solo con trattati o accordi internazionali. Tutti i prodotti della natura, così come dell’industria e dell’arte, che sono nel libero commercio del Reich possono essere liberamente importati, esportati o trasportati attraverso i confini dei Länder e dei Comuni. Eccezioni sono possibili solo per mezzo di una legge del Reich.
Art. 83 – Le dogane e le imposte di consumo sono amministrate dalle autorità del Reich. Nell’amministrazione delle imposte del Reich da parte delle autorità di questo devono essere predisposte delle disposizioni, le quali garantiscano ai Länder la salvaguardia dei loro interessi particolari in materia di agricoltura, di commercio e di industria.
Art. 84 – Il Reich regola con legge tutto ciò che riguarda:
1) l’ordinamento dell’amministrazione delle entrate dei Länder, in quanto ciò sia richiesto dall’esigenza di applicazione uguale ed unitaria delle leggi fiscali del Reich;
2) il modo di formazione e la competenza delle autorità cui è affidata la sorveglianza sull’esecuzione delle leggi fiscali del Reich;
3) i regolamenti dei conti con i Länder;
4) i rimborsi delle spese di amministrazione occasionate dall’esecuzione delle leggi fiscali del Reich.
Art. 85 – Tutte le entrate e le spese del Reich devono essere valutate per ogni anno finanziario ed incluse nel bilancio.
Il bilancio deve essere approvato al principio dell’anno finanziario con legge.
Le spese sono di regola autorizzate per un solo anno. Esse possono essere autorizzate anche per un periodo più lungo, in casi particolari. Non sono ammissibili nella legge di bilancio prescrizioni che

estendano la loro efficacia al di là dell’anno finanziario; o che non attengano alle entrate o spese del Reich, o all’amministrazione delle medesime.
Il Reichstag non può, senza il consenso del Reichsrat, aumentare le spese previste nel progetto di bilancio o introdurne di nuove.
Il consenso del Reichsrat può essere sostituito nella forma di cui all’art. 74.
Art. 86 – Dell’impiego di tutte le entrate del Reich il ministro delle finanze, a discarico del governo, rende conto nel successivo anno finanziario al Reichsrat ed al Reichstag. L’esame del rendiconto è regolato da apposita legge.
Art. 87 – L’acquisto di mezzi finanziari con prestiti è consentito solo per far fronte ad esigenze straordinarie e di regola solo per spese relative a scopi produttivi. Provvedimenti del genere, come pure la assunzione di garanzie a carico del Reich possono avere luogo solo con autorizzazione di una legge del Reich.
Art. 88 – La materia delle comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche è affidata in modo esclusivo al Reich.
I valori postali sono regolati in modo unitario per tutto il Reich.
Il governo del Reich emana, con il consenso del Reichsrat, le ordinanze relative al modo di utilizzazione dei mezzi di comunicazione ed ai diritti che ne conseguono. Esso può, con il consenso del Reichsrat, delegare questa facoltà al ministro delle poste del Reich.
Il governo del Reich, con il consenso del Reichsrat, istituisce un consiglio consultivo, per attuare la collaborazione nella materia delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche e delle relative tariffe.
Solo il Reich è competente a procedere alle convenzioni con paesi stranieri relativamente a tali comunicazioni.
Art. 89 – Il Reich deve assumere la proprietà delle ferrovie che servono alle comunicazioni di interesse generale ed amministrarle con una gestione unitaria.
I diritti dei Länder all’esercizio di linee ferroviarie private devono, se il Reich lo richieda, essere trasferiti ad esso.
Art. 90 – Il Reich con il passaggio delle linee ferroviarie acquista il diritto di espropriazione e gli altri poteri pubblici che si riferiscono alle medesime. Sull’estensione di tali poteri decide, in caso di contestazioni, il Tribunale costituzionale.
Art. 91 – Il governo del Reich emana, con il consenso del Reichsrat, i regolamenti disciplinanti la costruzione, l’esercizio ed il traffico delle ferrovie. Esso può, con il consenso del Reichsrat, delegarli al ministro del Reich competente.
Art. 92 – Le linee ferroviarie del Reich, tenuta ferma l’inclusione del loro bilancio preventivo e del loro rendiconto nel bilancio e nel rendiconto generale dello Stato, devono essere amministrate sotto forma di azienda autonoma, che deve far fronte da sé alle proprie spese, comprese quelle relative al pagamento degli interessi ed all’ammortamento del debito delle ferrovie, nonché alla costituzione di un fondo di riserva. L’ammontare delle quote di ammortamento e di riserva come pure l’impiego di queste ultime saranno regolate con legge speciale.

Art. 93 – Il governo del Reich, con il consenso del Reichsrat, istituisce dei consigli consultivi, nella materia dei trasporti e delle tariffe, relativamente alle ferrovie del Reich.
Art. 94 – Ove il Reich abbia assunto nella propria amministrazione delle linee ferroviarie di una determinata regione, di interesse generale, non possono nella stessa regione costituirsi nuove linee, anche esse di interesse generale, se non dal Reich stesso o con la sua autorizzazione. Se la costruzione di nuove linee o la variazione di quelle esistenti riguardano la sfera di competenza dell’autorità di polizia dei Länder l’amministrazione delle ferrovie del Reich deve, prima di procedervi, sentire tali autorità.
Quando il Reich non abbia assunto ancora nella propria amministrazione le ferrovie, può costruire per proprio conto quelle ad esso considerate necessarie per le comunicazioni di interesse generale o per la difesa del territorio, anche contro l’opposizione dei Länder, il territorio dei quali viene dalle medesime attraversato, tuttavia senza pregiudizio della loro sovranità. Il Reich può anche in detti casi trasferire ad altri il compito della costruzione, concedendo loro, quando occorra, il diritto di espropriazione.
Ogni amministrazione ferroviaria è obbligata a consentire il raccordo con altre linee a spese di queste ultime.
Art. 95 – Le ferrovie di interesse generale che non sono amministrate dal Reich sono soggette alla vigilanza da parte di questo.
Esse devono essere stabilite ed esercitate secondo norme unitarie emananti dal Reich, e sono da mantenere in condizioni atte a garantire la sicurezza dell’esercizio e da costruire in modo adeguato alle esigenze del traffico. I trasporti di persone e di cose devono essere esercitati in modo da corrispondere al bisogno di chi le richiede.
Il controllo delle tariffe deve tendere ad eguagliarle e ad abbassarle.
Art. 96 – Tutte le ferrovie, anche se non siano di interesse generale, possono essere requisite dal Reich allo scopo della difesa del territorio.
Art. 97 – Spetta al Reich acquistare la proprietà ed assumere l’amministrazione delle vie navigabili di interesse generale.
Dopo che sia avvenuto tale passaggio non può essere costruita, né messa in opera altra via navigabile di interesse generale se non dal Reich o con il suo consenso.
Nell’amministrazione, nel completamento o nella nuova costruzione delle vie navigabili devono essere, d’accordo con i Länder, tutelati e promossi gl’interessi legati al regime delle acque. L’amministrazione delle vie navigabili deve consentire i raccordi con altre vie d’acqua interne a spese di chi li intraprende. Il medesimo obbligo sussiste nel caso che si operi un collegamento fra una via navigabile interna ed una linea ferroviaria.
Nell’assumere le vie navigabili il Reich acquista la facoltà di espropriazione, il potere di stabilire le tariffe, nonché la polizia sui corsi d’acqua e sulle navi.
Il Reich deve assumere a proprio carico le obbligazioni delle società costituite per la costruzione dei corsi d’acqua naturali nei bacini del Reno, del Weser e dell’Elba.

Art. 98 – Per attuare la collaborazione nella materia delle vie navigabili saranno costituiti, presso l’amministrazione di Stato di tali vie, con il consenso del Reichsrat, e secondo particolari disposizioni del governo, dei consigli.
Art. 99 – Non possono essere percepite tasse per l’uso dei corsi d’acqua naturali se non per opere, costruzioni o installazioni aventi lo scopo di facilitare il traffico. Tali tasse per le installazioni dovute allo Stato o ai comuni non possono nel complesso superare il costo delle spese di impianto e di manutenzione. Per le installazioni non destinate esclusivamente a facilitare il traffico ma altresì ad altri fini le spese di impianto e di manutenzione non possono essere coperte dalle tasse se non per la parte che attiene alla prima di dette destinazioni. Fra le spese di impianto si devono comprendere il servizio degli interessi e le quote di ammortamento.
Le disposizioni del comma precedente trovano applicazione anche per le tasse percepite per i corsi d’acqua navigabili artificiali e altresì per le installazioni fatte su tali corsi e nei porti.
Il calcolo delle tasse in materia di navigazione interna può prendere a base il complesso delle spese sostenute per una via navigabile, un bacino fluviale o una rete di corsi navigabili.
Le presenti disposizioni valgono anche per la fluitazione sui corsi di acqua navigabili.
Solo il Reich ha diritto di imporre su navi straniere e sui loro carichi delle tasse diverse o più elevate di quelle percepite sulle navi tedesche.
Il Reich, allo scopo di procurare i mezzi necessari per la manutenzione e l’ampliamento della rete fluviale navigabile può imporre con legge alle persone interessate alla navigazione contributi diversi da quelli precedentemente previsti.
Art. 100 – Il Reich può altresì, con legge, e allo scopo di coprire le spese di costruzione e manutenzione delle vie di navigazione interna, obbligare a contribuire chiunque profitti, in modo diverso dalla navigazione, dei lavori di sbarramento di una valle, tanto nel caso che esso solo ne sopporti il costo, quanto in quello del concorso di più Länder.
Art. 101 – Il Reich deve acquistare la proprietà ed assumere l’amministrazione di tutti i mezzi di segnalazione marittima, e in particolar modo dei fari, vascelli-fanali, boe e galleggianti. Dopo che sia avvenuto tale acquisto nessun mezzo di segnalazione potrà essere posto o mantenuto se non dal Reich o con il suo consenso.
CAPO VII
IL POTERE GIURISDIZIONALE
Art. 102 – I giudici sono indipendenti e soggetti solo alla legge.
Art. 103 – La giurisdizione ordinaria viene esercitata per mezzo dei tribunali del Reich e di quelli dei Länder.
Art. 104 – I giudici della giurisdizione ordinaria vengono nominati a vita. Essi non possono, senza la loro volontà, essere rimossi, né sospesi dal loro ufficio o trasferiti ad altro ufficio, o collocati a riposo se non in virtù di una decisione giudiziaria e solo per motivi e con le forme stabilite dalla

legge. La legge può stabilire limiti di età, al cui raggiungimento i giudici debbono essere collocati a riposo.
La precedente disposizione non riguarda la temporanea sospensione dall’ufficio stabilita in forza di legge.
In caso di modifica nell’organizzazione dei tribunali o delle loro circoscrizioni l’amministrazione della giustizia dei Länder può disporre trasferimenti non arbitrari ad altri tribunali o sospensioni dall’ufficio, tuttavia a condizione della conservazione dell’intero stipendio.
Le precedenti disposizioni non trovano applicazione per i giudici commerciali, scabini e giurati. Art. 105 – Non sono consentiti tribunali eccezionali. Nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale. Questa norma non riguarda le disposizioni legislative relative ai tribunali di guerra ed alle corti marziali. I giurì d’onore militari sono soppressi.
Art. 106 – La giurisdizione militare è soppressa, tranne che per il tempo di guerra ed a bordo delle navi da guerra. Disposizioni più particolari sono date con legge del Reich.
Art. 107 – Nel Reich e nei Länder saranno costituiti con legge tribunali amministrativi per la protezione dei singoli contro ordinanze e provvedimenti delle autorità amministrative.
Art. 108 – Con apposita legge del Reich sarà istituito un tribunale costituzionale per il Reich.
PARTE SECONDA
I DIRITTI ED I DOVERI FONDAMENTALI DEI TEDESCHI
CAPO I
LE PERSONE SINGOLE
Art. 109 – Tutti i tedeschi sono uguali innanzi alla legge.
Uomini e donne hanno di regola gli stessi diritti e doveri civici.
Sono aboliti i privilegi o le incapacità di diritto pubblico, collegati con la nascita o l’appartenenza a ceti. I titoli nobiliari sono utilizzabili solo come parte del nome e non possono essere ulteriormente concessi.
I titoli che possono venire conferiti sono solo quelli che contrassegnano un ufficio o una professione.
Questa disposizione non riguarda i gradi accademici.
Ordini cavallereschi e distinzioni onorifiche non possono essere concessi dallo Stato.
Nessun tedesco può accettare titoli o decorazioni da un governo straniero.
Art. 110 – L’acquisto o la perdita della cittadinanza nel Reich o nei Länder non possono avvenire altrimenti che in virtù delle disposizioni di una legge del Reich. Ogni cittadino di un Land è contemporaneamente cittadino del Reich.
Ogni tedesco ha in ciascun Land del Reich gli stessi diritti e doveri di un cittadino di questo.
Art. 111 – Tutti i tedeschi godono di libertà di circolazione in tutto il Reich. Ognuno ha il diritto di fermarsi nella contrada del Reich da lui preferita, o di allontanarsene, di acquistarvi immobili ed

esercitarvi ogni attività professionale. Nessuna limitazione può essere imposta altrimenti che con legge.
Art. 112 – Ogni tedesco è autorizzato a trasferirsi all’estero, salvo le limitazioni poste con legge. Tutti i cittadini, risiedano dentro o fuori del territorio del Reich, hanno diritto alla protezione del Reich di fronte all’estero.
Nessun tedesco può essere consegnato ad un governo straniero per essere perseguito o punito.
Art. 113 – La parte di popolazione del Reich alloglotta non può, sia in via legislativa che amministrativa, essere ostacolata nel suo libero svolgimento nazionale, specialmente per quanto riguarda l’uso della lingua materna nell’istruzione, nell’amministrazione interna e nella giurisdizione.
Art. 114 – La libertà della persona è inviolabile.
Una diminuzione o soppressione della libertà individuale da parte dell’autorità pubblica è possibile solo in virtù di legge.
Chi sia arrestato deve essere informato, al più tardi nel giorno successivo all’arresto, del motivo per cui ciò sia avvenuto e del giudice che l’ha disposto. Gli deve essere data immediatamente la possibilità di proporre azione contro tale arresto.
Art. 115 – L’abitazione di ogni tedesco è per lui un luogo di asilo ed è inviolabile. Eccezioni sono ammissibili solo in virtù di legge.
Art. 116 – Un’azione può essere sanzionata con pene solo nel caso che ciò sia stabilito con legge, emanata prima che l’azione stessa sia stata compiuta.
Art. 117 – Il segreto epistolare e quello telegrafico e telefonico è inviolabile, salvo le limitazioni da stabilire con legge del Reich.
Art. 118 – Ogni tedesco ha il diritto di esprimere liberamente, nei limiti stabiliti dalle disposizioni generali di legge, le sue opinioni mediante la parola, lo scritto, la stampa, le immagini o in analoghe guise. Nessun rapporto di lavoro o di impiego può recare impedimento a questo diritto, e nessuno può recare danno per il fatto che si usi del medesimo.
Non è ammessa alcuna censura. Possono tuttavia stabilirsi, con legge, deroghe per gli spettacoli cinematografici. Sono altresì ammissibili misure legislative per la repressione della letteratura immorale e pornografica e per la protezione della gioventù nei riguardi degli spettacoli e rappresentazioni pubbliche.
CAPO II
LA VITA COLLETTIVA
Art. 119 – Il matrimonio, quale fondamento della vita della famiglia, e del mantenimento e potenziamento della nazione, è posto sotto la speciale protezione della costituzione. Esso è fondato sull’uguaglianza dei due sessi.
L’elevamento spirituale, la salute e lo sviluppo sociale della famiglia è compito dello Stato e dei Comuni. Le famiglie numerose hanno diritto ad un’adeguata assistenza.

La maternità ha diritto alla protezione ed all’assistenza dello Stato.
Art. 120 – L’educazione del fanciullo, per il suo sviluppo corporale, spirituale e sociale, è supremo dovere e diritto naturale dei genitori, al cui adempimento veglia lo Stato.
Art. 121 – Ai figli illegittimi sono dalla legge garantite le stesse condizioni dei legittimi, onde assicurare il loro sviluppo corporale, spirituale e sociale.
Art. 122 – La gioventù deve essere tutelata dallo sfruttamento e dall’abbandono morale, spirituale e corporeo. Lo Stato ed i Comuni devono creare le istituzioni a ciò necessarie.
Norme assistenziali che implichino coazione possono essere disposte solo in via legislativa.
Art. 123 – Tutti i tedeschi hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, all’infuori di ogni preavviso, o speciale permesso.
La legge può subordinare le riunioni all’aperto all’obbligo del preannunzio e disporre la loro proibizione quando da esse derivi un immediato pericolo per la sicurezza pubblica.
Art. 124 – Tutti i tedeschi hanno il diritto di formare unioni o associazioni per il raggiungimento di scopi che non siano in contrasto con la legge penale. Tale diritto non può venire limitato con misure preventive. Il medesimo principio vale per le unioni o associazioni religiose.
Ogni unione può liberamente acquistare la capacità giuridica, in conformità alle norme del diritto civile, senza che ciò possa essere rifiutato in considerazione dello scopo politico, sociale o religioso perseguito.
Art. 125 – La libertà e la segretezza del voto sono garantite. I particolari sono stabiliti dalla legge elettorale.
Art. 126 – Ogni tedesco ha il diritto di indirizzare petizioni o reclami scritti alle autorità competenti, o ai rappresentanti popolari. Tale diritto può essere esercitato sia singolarmente che collettivamente. Art. 127 – I Comuni ed i consorzi di Comuni hanno il diritto all’autoamministrazione nei limiti della legge.
Art. 128 – Tutti i cittadini senza distinzione hanno diritto di essere ammessi agli uffici pubblici in conformità alle disposizioni di legge e secondo le loro attitudini e capacità.
Sono abolite tutte le norme di eccezione nei confronti delle donne impiegate.
Le norme fondamentali del diritto di impiego sono da stabilire con legge del Reich.
Art. 129 – La nomina a pubblici impieghi avviene a vita, a meno che la legge non disponga altrimenti. Le pensioni dirette e quelle di riversibilità sono regolate legislativamente. I diritti acquisiti dagli impiegati sono intangibili. Per la tutela delle pretese patrimoniali degli impiegati sono assicurate le vie giudiziarie.
Solo con l’osservanza delle condizioni e delle forme determinate con legge gli impiegati possono essere privati del loro ufficio temporaneamente, oppure collocati in riposo temporaneo o definitivo, o trasferiti ad altro ufficio provvisto di stipendio minore.
Ogni impiegato deve avere la possibilità di impugnare le decisioni disciplinari emesse nei suoi confronti, nonché di invocare una loro revisione. Nel suo fascicolo personale sono da registrare elementi a lui sfavorevoli solo quando sia a lui data la possibilità di esprimersi sui medesimi. L’impiegato ha il diritto di prendere conoscenza del suo fascicolo personale.

L’intangibilità dei diritti quesiti e le garanzie giurisdizionali per le pretese patrimoniali sono in particolare garantiti anche ai militari di carriera. Per il resto la loro posizione giuridica viene disciplinata con legge del Reich.
Art. 130 – Gli impiegati sono al servizio della collettività, non di un partito.
A loro sono assicurati la libertà del pensiero politico e quella di riunione.
Altre leggi del Reich garantiranno agli impiegati speciali rappresentanze professionali.
Art. 131 – Se un impiegato nell’esercizio di un potere pubblico a lui affidato viola di fronte a terzi il suo dovere di ufficio, la responsabilità che ne consegue è assunta dallo Stato, o dall’ente al cui servizio sta l’impiegato stesso, salvo il regresso contro questi. Non può essere esclusa l’azione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
Le disposizioni più particolari sono emesse dalla legislazione competente.
Art. 132 – Ogni tedesco ha il dovere di assumere gli uffici onorari a lui conferiti, in conformità alla legge.
Art. 133 – Tutti i cittadini sono obbligati ad adempiere alle prestazioni personali a favore dello Stato e dei Comuni, loro imposte dalla legge.
Il dovere militare si adempie secondo le disposizioni della legge del Reich sull’esercito. Questa determina anche le limitazioni ad alcuni diritti fondamentali, che nei riguardi dei militari, siano rese necessarie dall’adempimento dei compiti loro imposti e dal mantenimento della disciplina.
Art. 134 – Tutti i cittadini, senza distinzione, contribuiscono, in proporzione ai loro mezzi, a tutte le spese pubbliche, in conformità alla legge.
CAPO III
RELIGIONE ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE
Art. 135 – Tutti i residenti nel Reich godono di piena libertà di opinione e di coscienza. Il libero esercizio del culto è garantito dalla costituzione ed è posto sotto la protezione dello Stato, senza che perciò siano derogate le leggi generali dello Stato.
Art. 136 – I diritti ed i doveri civili e pubblici non sono limitati dall’esercizio della libertà religiosa, né ad esso sono condizionati.
Il godimento dei detti diritti e l’ammissione agli uffici pubblici sono indipendenti dalla confessione religiosa.
Nessuno può essere obbligato a rendere manifeste le sue convinzioni religiose. Le autorità possono procedere ad interpellazioni circa l’appartenenza ad una associazione religiosa solo quando ad essa siano collegati diritti o doveri, o quando ciò sia richiesto dalle esigenze di rilevazioni statistiche disposte con legge.
Nessuno può essere costretto ad atti o a cerimonie di culto, o alla partecipazione ad esercizi religiosi, o alla prestazione di formule religiose di giuramento.
Art. 137 – Non vi è una religione di Stato.

La libertà di associazione religiosa è garantita. L’unione delle associazioni religiose entro il territorio del Reich non è soggetta ad alcuna limitazione.
Ogni associazione religiosa ordina e gestisce in modo autonomo i propri interessi, nei limiti delle leggi generali, e conferisce le cariche senza intervento dello Stato o delle autorità locali.
La capacità giuridica delle associazioni religiose viene acquistata secondo le disposizioni generali del diritto civile.
Le associazioni religiose le quali per il diritto anteriore erano considerate di diritto pubblico rimangono tali. Il medesimo carattere potrà essere riconosciuto, su loro richiesta, ad altre associazioni religiose se esse, in relazione al loro ordinamento ed al numero dei propri membri, offrano garanzia di durata. Le unioni di associazioni religiose di diritto pubblico assumono anch’esse natura pubblica.
Le associazioni religiose che possiedono personalità di diritto pubblico sono autorizzate a prelevare imposte sulla base di ruoli, conformemente alle leggi dei Länder.
Il trattamento fatto alle associazioni religiose viene esteso a quelle associazioni le quali assumono quale proprio fine il perseguimento in comune di un ideale generale della vita (Weltanschaung).
Le disposizioni necessarie per l’esecuzione delle precedenti norme saranno emesse con leggi dei Länder.
Art. 138 – I contributi statali alle associazioni religiose derivanti dalla legge, dal contratto o da altri titoli giuridici speciali sono affrancati mediante leggi dei Länder, con l’osservanza dei principi generali posti dal Reich.
Sono garantiti la proprietà e gli altri diritti delle associazioni ed unioni religiose sui propri istituti, fondazioni ed altri complessi di beni destinati a scopo di culto, istruzione o beneficenza.
Art. 139 – La legge garantisce la destinazione della domenica e degli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato al riposo ed all’elevamento spirituale.
Art. 140 – Agli appartenenti alle forze armate deve essere assicurata la libertà dal servizio necessaria per l’adempimento dei loro doveri religiosi.
Art. 141 – Le associazioni religiose sono autorizzate alle prestazioni religiose che si rendano necessarie per il servizio divino e la cura delle anime presso l’esercito, negli ospedali, nelle case di pena ed in altri pubblici istituti, a condizione che vi procedano con esclusione di ogni forma di costrizione.
CAPO IV EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE
Art. 142 – L’arte, la scienza ed i loro rispettivi insegnamenti sono liberi.
Lo Stato ne protegge la libera esplicazione e contribuisce al loro sviluppo.
Art. 143 – All’educazione dei giovani deve provvedersi per mezzo di istituti pubblici formati con il contributo del Reich, dei Länder e dei Comuni.

La formazione degli insegnanti deve essere regolata in modo uniforme dal Reich in base a principi sull’istruzione superiore, da valere in via generale.
I diritti ed i doveri dei pubblici impiegati valgono anche per gli insegnanti delle scuole pubbliche. Art. 144 – Tutta l’organizzazione scolastica è sottoposta alla vigilanza dello Stato, il quale può associare a sé i Comuni. Tale vigilanza viene esercitata per mezzo di impiegati tecnicamente specializzati (sachmannisch vorgebilde) ed addetti ad apposito ufficio (hauptamtlich tätige).
Art. 145 – Vi è un obbligo generale d’istruzione. Esso si adempie, di norma, con la frequenza della scuola popolare, della durata di almeno otto anni scolastici, e delle scuole complementari annesse, fino al compimento del diciottesimo anno. L’istruzione ed i mezzi di apprendimento nelle scuole popolari e complementari sono gratuiti.
Art. 146 – L’insegnamento pubblico dev’essere ordinato organicamente. La scuola media e quella superiore si basano su una inferiore comune a tutte e devono essere costituite in modo da soddisfare alla molteplicità delle vocazioni. Per l’ammissione di un giovane in una determinata scuola sono da prendere in considerazione le sue attitudini ed inclinazioni, non già la posizione economica e sociale, o la confessione religiosa dei suoi genitori.
Nell’ambito dei Comuni, su richiesta di coloro che hanno la cura dell’educazione, sono da costituire scuole popolari della confessione o concezione filosofica dei predetti, in quanto ciò non rechi pregiudizio all’organizzazione scolastica, anche nel senso del primo comma. La volontà di chi ha la cura dell’adempimento dell’obbligo scolastico deve essere tenuta nel massimo conto. Le disposizioni particolari saranno dettate con leggi dei Länder, in conformità ai principi stabiliti dal Reich.
Allo scopo di consentire l’accesso alle scuole medie e superiori dei giovani sforniti di mezzi economici il Reich, i Länder, i Comuni devono predisporre dei fondi, specie per corrispondere sussidi, fino all’esaurimento del corso di studi, ai genitori dei giovani predetti, quando questi siano ritenuti idonei a percorrere gli studi delle scuole stesse.
Art. 147 – Le scuole private non possono funzionare in sostituzione delle pubbliche se non con l’autorizzazione del Reich ed in quanto si sottopongano alle leggi dei Länder. Per ottenere l’autorizzazione è necessario che esse non siano in condizione di inferiorità rispetto alle scuole pubbliche per quanto riguarda i programmi, l’organizzazione, la formazione scientifica degli insegnanti, e non facciano valere fra gli allievi distinzioni fondate sullo stato di fortuna dei genitori. L’autorizzazione deve essere rifiutata se non siano fornite sufficienti garanzie relativamente al trattamento economico e giuridico del personale insegnante.
Scuole popolari private sono consentite solo nel caso che non esista nel Comune una scuola popolare pubblica che corrisponda alla confessione religiosa, o alla concezione filosofica della minoranza delle persone obbligate ad avere cura dell’educazione, alla cui volontà deve aversi riguardo, ai sensi del secondo comma dell’art. 146, oppure quando l’amministrazione della pubblica istruzione attribuisca alle medesime uno speciale interesse pedagogico.
Le scuole preparatorie private devono essere soppresse.

Le scuole private che non sostituiscono le pubbliche rimangono sottoposte al diritto attualmente vigente.
Art. 148 – In tutte le scuole si deve tendere a sviluppare la formazione morale, il sentimento civico, la virtù privata ed il valore professionale, nello spirito del germanesimo e con lo scopo della riconciliazione fra i popoli.
Nelle scuole pubbliche l’insegnamento deve essere impartito in modo da non ledere il sentimento di coloro che dissentono dalle opinioni della maggioranza.
L’insegnamento civico e quello del lavoro manuale devono essere impartiti nelle scuole. Ogni scolaro, all’atto del compimento dell’obbligo scolastico, riceve una copia della costituzione. L’insegnamento popolare, compreso quello delle università popolari, deve essere favorito dal Reich, dai Länder e dai Comuni.
Art. 149 – L’istruzione religiosa è materia ordinaria di insegnamento nelle scuole, ad eccezione che in quelle le quali non riconoscono alcuna confessione (laiche). Essa viene impartita secondo i principi fondamentali della legislazione scolastica ed in armonia con le concezioni della comunità religiosa interessata, salvo il diritto di sorveglianza da parte dello Stato.
Il modo di impartire l’istruzione religiosa e la iniziativa delle funzioni ecclesiastiche rimangono affidate alle disposizioni dell’insegnante. La partecipazione a tale istruzione, agli atti di culto ed alle cerimonie religiose ha luogo su consenso di coloro cui spetta regolare l’educazione religiosa dei fanciulli.
Sono mantenute le facoltà teologiche nelle Università.
Art. 150 – I monumenti storici, le opere d’arte, le bellezze della natura, ed il paesaggio sono protetti e curati dal Reich.
Rientra nella competenza del Reich evitare l’esportazione all’estero del patrimonio artistico.
CAPO V
LA VITA ECONOMICA
Art. 151 – L’ordinamento della vita economica deve corrispondere alle norme fondamentali della giustizia e tendere a garantire a tutti un’esistenza degna dell’uomo. In questi limiti è da tutelare la libertà economica dei singoli.
La costrizione legale è da ammettere solo per la reintegrazione del diritto violato, o per soddisfare esigenze preminenti di pubblico interesse.
La libertà di commercio e di industria è garantita, nei limiti disposti con leggi del Reich.
Art. 152 – I rapporti economici sono regolati dal principio della libertà contrattuale in conformità alle disposizioni della legge.
L’usura è proibita. Gli atti giuridici immorali sono nulli.
Art. 153 – La proprietà è garantita dalla costituzione. Il suo contenuto ed i suoi limiti sono fissati dalla legge.

L’espropriazione può avvenire solo se consentita dalla legge e nell’interesse collettivo. Salvo che la legge del Reich non disponga altrimenti, deve essere corrisposto all’espropriato un congruo indennizzo. Le controversie sorte circa l’ammontare del medesimo devono essere sottoposte al giudice ordinario, a meno che la legge del Reich non disponga altrimenti. Le espropriazioni da parte del Reich di beni dei Länder, dei Comuni e delle associazioni di pubblica utilità sono possibili solo dietro indennità.
La proprietà obbliga. Il suo uso, oltre che al privato, deve essere rivolto al bene comune.
Art. 154 – Il diritto di successione viene garantito in conformità alle norme del diritto civile.
La partecipazione dello Stato ai beni ereditari è regolata dalla legge.
Art. 155 – La ripartizione ed utilizzazione delle terre sono controllate con lo scopo di impedire gli abusi e di assicurare ad ogni tedesco un’abitazione sana, ed a tutte le famiglie tedesche, specie a quelle numerose, una casa ed un patrimonio familiare corrispondenti ai loro bisogni. La legislazione sui beni di famiglia dovrà avere particolare considerazione per gli antichi combattenti. Le proprietà fondiarie possono essere espropriate quando ciò sia reso necessario per soddisfare il bisogno di abitazione, o per promuovere la colonizzazione interna, il dissodamento delle terre incolte, o lo sviluppo dell’agricoltura. I fedecommessi sono soppressi.
La coltivazione ed utilizzazione della terra è un dovere che i proprietari assumono di fronte alla collettività. L’aumento di valore dei terreni, che non derivi da un impiego di lavoro o di capitali sulla terra, deve essere rivolto a vantaggio della collettività.
Tutte le ricchezze del suolo e le forze della natura economicamente utilizzabili sono da porre sotto la sorveglianza dello Stato, secondo le disposizioni della legge.
Art. 156 – Il Reich può, con riserva di indennizzo e per via legislativa, trasferire in proprietà collettiva, con applicazione analogica delle norme vigenti per l’espropriazione, le imprese economiche private suscettibili di socializzazione. Il Reich, i Länder ed i Comuni possono partecipare all’amministrazione di imprese ed associazioni economiche, o assicurarsi una influenza efficace sulle
loro amministrazioni.
Inoltre il Reich può disporre con legge, nel caso di urgente necessità, e per il vantaggio della pubblica economia, la riunione e gestione autonoma di imprese ed associazioni economiche con lo scopo di assicurare la collaborazione dei fattori della produzione, nonché la compartecipazione all’amministrazione dei datori e prestatori di lavoro, e di disciplinare secondo i principi di un’economia specializzata 1a produzione, la fabbricazione, la distribuzione, la utilizzazione, l’ammontare dei prezzi, ed altresì l’importazione ed esportazione dei beni economici.
Le cooperative di produzione e di commercio e le loro unioni, su loro richiesta e con riguardo alla loro costituzione e natura, possono essere comprese nella gestione collettivizzata.
Art. 157 – Il lavoro è posto sotto la speciale protezione del Reich.
Il Reich provvede a rendere unitario il diritto del lavoro.
Art. 158 – Il lavoro intellettuale, il diritto degli autori, inventori ed artisti è posto sotto la protezione e la cura del Reich.

Le creazioni della scienza, dell’arte e della tecnica tedesche devono essere valorizzate e protette anche all’estero per mezzo di accordi internazionali.
Art. 159 – La libertà di coalizione per la conservazione e lo sviluppo delle condizioni di lavoro ed economiche è garantita ad ognuno, qualunque sia l’attività esercitata. Sono contrari alla legge tutti gli accordi e le misure che mirano a limitare o impedire questa libertà.
Art. 160 – Chi si trova in rapporto di servizio o di lavoro come impiegato o operaio ha il diritto di disporre del tempo necessario per l’esercizio dei diritti civici, ed inoltre, in quanto ciò non rechi grave danno all’azienda, degli uffici pubblici a lui affidati. La legge determina quale diritto allo stipendio possa spettare in questi casi.
Art. 161 – Il Reich organizza con la congrua partecipazione degli assicurati, un unitario sistema assicurativo allo scopo di tutelare la salute e la capacità di lavoro, di proteggere la maternità e di prevenire le conseguenze economiche della vecchiaia, delle malattie e degli incidenti della vita.
Art. 162 – Il Reich sosterrà una regolamentazione internazionale dei rapporti di lavoro, che tenda ad assicurare all’intera classe dei lavoratori un minimo di diritti sociali comuni a tutti.
Art. 163 – Ogni tedesco, pur conservando la sua libertà personale, ha il dovere morale di impiegare le sue energie spirituali e corporee in modo da riuscire utile alla collettività.
Ad ogni tedesco deve essere data la possibilità di potere provvedere al proprio sostentamento, con il suo lavoro produttivo. Ove non gli si possa procurare una occupazione adatta, deve essere provveduto a quanto è necessario al suo sostentamento. Le norme più particolari saranno disposte con legge del Reich.
Art. 164 – Lo Stato deve promuovere con la sua attività legislativa ed amministrativa lo sviluppo della classe media indipendente e proteggerla dall’eccessivo carico tributario e dall’assorbimento in altre classi.
Art. 165 – Gli operai ed impiegati debbono collaborare con gli imprenditori per la determinazione delle condizioni di impiego e di lavoro e per lo sviluppo economico complessivo delle energie produttive. Le organizzazioni delle due categorie ed i contratti da esse stipulati sono giuridicamente riconosciuti.
Gli operai ed impiegati, per la tutela dei loro interessi sociali ed economici, dispongono di una rappresentanza legale nei consigli operai di azienda e nei consigli operai di distretto, formati secondo la ripartizione delle regioni economiche, nonché nel consiglio operaio del Reich.
I consigli operai di distretto e quello del Reich per l’adempimento dei generali compiti economici e la collaborazione all’attuazione delle leggi di socializzazione, formano, insieme ai rappresentanti degli imprenditori e con gli altri ceti interessati, dei consigli economici di distretto, ed un consiglio economico del Reich. Questi consigli devono essere organizzati in modo che vi siano rappresentati i gruppi di mestiere importanti ed in misura proporzionale al loro rilievo economico e sociale.
I progetti di legge in materia sociale ed economica di più rilevante importanza devono essere, prima della loro presentazione, a cura del governo del Reich, sottoposti al parere del consiglio economico del Reich. Il consiglio economico ha il diritto di formulare proposte di legge nella materia stessa, ed il governo del Reich è obbligato a presentarle al Reichstag, anche se non consenta ad esse. Il

consiglio economico può incaricare uno dei suoi membri di sostenere innanzi al Reichstag il progetto da esso proposto.
I poteri di controllo e di amministrazione possono essere trasferiti ai consigli dei lavoratori ed a quelli economici nell’ambito territoriale loro spettante.
Appartiene alla competenza esclusiva del Reich di regolare l’organizzazione e le attribuzioni dei consigli operai ed economici ed i loro rapporti con altri enti sociali autonomi.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 166 – Fino alla costituzione del tribunale amministrativo del Reich interverrà in sua vece per la formazione del tribunale elettorale il tribunale del Reich (Reichsgericht).
Art. 167 – Le disposizioni dell’art. 18, commi da 3 a 6, entrano in vigore per la prima volta due anni dopo la pubblicazione della costituzione. Nella provincia prussiana dell’Alta Slesia sarà indetta, entro due mesi dopo che le autorità tedesche avranno riassunto l’amministrazione del territorio, temporaneamente occupato, un referendum, ai sensi dell’art. 18 comma 4 n. 1 e comma 5, sul punto se l’Alta Slesia debba formare un Land. Se la risposta sarà affermativa allora il Land sarà costituito senza che occorra una legge del Reich.
Su questo punto valgono le seguenti disposizioni:
1) deve essere eletta un assemblea del Land la quale, entro tre mesi dalla proclamazione ufficiale del risultato delle elezioni, deve procedere alla riorganizzazione del governo del Land ed alla deliberazione della costituzione. Il presidente del Reich emana l’ordinanza elettorale, in conformità ai principi fondamentali della legge elettorale del Reich e fissa il giorno delle elezioni.
2) Il presidente del Reich, d’accordo con l’assemblea del Land dell’Alta Slesia, determina in che momento il Land deve ritenersi costituito.
3) Acquistano la cittadinanza dell’Alta Slesia:
a) i cittadini del Reich maggiorenni, i quali nel giorno della formazione del Land hanno il domicilio o
la stabile residenza nel suo territorio da questo giorno;
b) gli altri cittadini prussiani maggiorenni, che sono nati nel territorio della provincia dell’Alta Slesia, ed entro un anno dalla costituzione del Land dichiarano al governo di questo di volere acquistare la cittadinanza dell’Alta Slesia, dal giorno del ricevimento di questa dichiarazione;
c) tutti i cittadini del Reich che per nascita, legittimazione o matrimonio seguono la cittadinanza delle persone indicate sub a) e b).
Art. 168 – Fino all’emanazione delle leggi dei Länder, previste dall’art. 63, ma non oltre il 1° luglio 1921, tutti i voti prussiani nel Reichsrat possono essere dati dai membri del governo.
Art. 169 – La data di entrata in vigore delle disposizioni previste dall’art. 83, comma 1, viene stabilita dal governo del Reich.
Per un congruo periodo transitorio può lasciarsi ai Länder, dietro loro richiesta, la riscossione ed amministrazione dei dazi doganali e delle imposte di consumo.

Art. 170 – L’amministrazione delle poste e telegrafi della Baviera e del Württemberg passeranno al Reich non oltre il 1° aprile 1921.
Se fino al 1° ottobre 1920 non si raggiungerà l’accordo sulle condizioni del passaggio, la controversia sarà deferita al tribunale costituzionale.
Fino al passaggio rimangono in vigore i preesistenti diritti e doveri della Baviera e del Württemberg. Tuttavia le comunicazioni postali e telegrafiche con gli altri Stati vengono regolate esclusivamente dal Reich.
Art. 171 – Le ferrovie, le vie d’acqua ed i segnali marittimi passeranno al Reich non oltre il 1° aprile 1921.
Se fino al 1° ottobre 1920 non siasi raggiunta una intesa sulle modalità del passaggio deciderà il tribunale costituzionale.
Art. 172 – Fino all’entrata in vigore della legge del Reich intorno al tribunale costituzionale, esercita le sue funzioni un senato di sette membri, di cui quattro sono eletti dal Reichstag e tre dal Reichsgericht, traendoli dai propri componenti. Esso regolerà il proprio procedimento.
Art. 173 – Fino all’emanazione di una legge del Reich, in conformità dell’art. 138, saranno dovute le prestazioni statali a favore di associazioni religiose, disposte con leggi, contratti o titoli giuridici speciali.
Art. 174 – Fino all’emanazione della legge del Reich prevista dall’art. 146 comma 2, rimane in piedi l’attuale situazione giuridica. La legge deve essere soprattutto riguardo ai territori del Reich, nei quali non esiste legalmente una scuola separata in considerazione della confessione.
Art. 175 – La disposizione dell’art. 109 non si applica agli ordini e titoli onorifici, conferiti per benemerenze di servizio nella guerra 1914-19.
Art. 176 – Tutti i pubblici impiegati e gli appartenenti alle forze armate devono giurare fedeltà alla presente costituzione. Le norme speciali saranno emanate con ordinanza del presidente del Reich. Art. 177 – Se le leggi in vigore prevedono per la prestazione di giuramento una formula religiosa, il giuramento potrà seguire efficacemente anche quando chi lo presta si limiti a dire: “io giuro”, tralasciando la formula religiosa. Per il rimanente il contenuto del giuramento previsto dalla legge non subisce varianti.
Art. 178 – La costituzione del Reich del 16 aprile 1871 e la legge sul governo provvisorio del 10 febbraio 19l9 sono abrogate.
Le altre leggi ed i regolamenti del Reich rimangono in vigore, in quanto non contrastino con la presente costituzione. Le disposizioni del trattato di pace stipulato a Versailles non sono toccate dalla presente costituzione. Con riguardo alle trattative per l’acquisto dell’isola di Helgoland può essere emanata per la sua popolazione una norma derogativa dell’articolo 17 comma 2.
Le decisioni prese validamente dall’autorità sulla base delle leggi preesistenti conservano la loro validità fino alla loro abrogazione per opera di leggi o ordinanze contrarie.
Art. 179 – Quando nelle leggi o ordinanze è fatto riferimento a prescrizioni o disposizioni abrogate o soppresse dalla presente costituzione occorre sostituirle con le prescrizioni ed istituzioni corrispondenti di questa. In particolare, in luogo di assemblea nazionale, bisognerà leggere

Reichstag, in luogo di comitato degli Stati Reichsrat, in luogo del presidente del Reich eletto sulla base della legge sul governo provvisorio il presidente del Reich eletto sulla base di questa costituzione.
I poteri conferiti in virtù delle leggi finora in vigore alla Commissione degli Stati per l’emanazione di ordinanze sono devolute al governo del Reich, che a questo effetto, deve ottenere l’assenso del Reichsrat, secondo le norme della presente costituzione.
Art. 180 – Fino alla convocazione del primo Reichstag l’assemblea nazionale funziona come Reichstag.
Il Presidente del Reich eletto dall’assemblea nazionale rimane nel suo ufficio fino al 30 giugno 1925.
Art. 181 – Il popolo tedesco, per mezzo della sua assemblea nazionale, ha deliberato e sanzionato questa costituzione.
Essa entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
FONTE:
C. Mortati, La Costituzione di Weimar, Sansoni, Firenze 1946.