Il documento (di cui si omettono alcune parti, come risulta dalla numerazione) fu concordato tra i baroni ed imposto a re Giovanni come un accordo e riconoscimento solenne sui limiti derivanti alla corona dalla Law of the Land e dai privilegi della Chiesa, dell’aristocrazia, dei borghi e degli uomini liberi. Del testo originale, nonostante le successive vicende del conflitto feudale del XIII sec., si sono conservate almeno quattro delle numerose copie che i baroni vollero far fare e far sigillare dal re al fine di assicurarne la custodia, la diffusione e il rispetto.
Giovanni per grazia di Dio re d’Inghilterra, signore d’Irlanda, duca di Normandia e di Aquitania, e conte d’Angiò, agli arcivescovi, vescovi, abati, conti, baroni, alti funzionari, magistrati delle foreste, sceriffi, preposti, ministri e a tutti i suoi balivi e fedeli, salute. Sappiate che per ispirazione di Dio e per la salvezza dell’anima nostra e di tutti i nostri antenati ed eredi, per l’onore di Dio e l’esaltazione della santa Chiesa e per la correzione del nostro regno, su consiglio dei nostri venerabili padri [seguono i nomi dei magnati ecclesiastici e laici e degli altri “nobiles viri” consultati] e di altri nostri fedeli.
- 1. In primo luogo noi abbiamo promesso a Dio, e confermato con questa nostra presente carta per noi e i nostri eredi in perpetuo, che la chiesa inglese sarà libera, e avrà i suoi diritti integri e le sue libertà inviolate; e così vogliamo che sia osservato; il che si manifesta da ciò, che la libertà delle elezioni, ritenuta particolarmente importante ed essenziale per la chiesa inglese, con pura e spontanea volontà, prima che nascesse la discordia tra noi e i nostri baroni, abbiamo concesso e confermato con la nostra carta ed abbiamo ottenuto che fosse ratificata dal signor nostro papa Innocenzo III; ed essa noi osserveremo e vogliamo che sia osservata con buona fede dai nostri eredi in perpetuo. Abbiamo anche concesso a tutti gli uomini liberi del nostro regno per noi e i nostri eredi in perpetuo tutte le libertà sotto elencate, che saranno possedute e mantenute da loro e dai loro eredi, per parte nostra e dei nostri eredi. […]
- 12. Nessun tributo vassallatico o conferimento (scutagium vel auxilium) sarà imposto nel nostro regno, se non per comune consenso del nostro regno (nisi per commune consilium regni nostri), salvo che per riscattare la nostra persona e per mettere in armi il nostro figlio primogenito e per maritare la nostra figlia primogenita una sola volta; e a tale scopo non vi sarà che un contributo ragionevole: allo stesso modo sarà fatto per i contributi della città di Londra.
- 13. E la città di Londra avrà tutte le sue antiche libertà e libere consuetudini, tanto sulle terre quanto sulle acque. Inoltre vogliamo e concediamo che tutte le altre città, borghi villaggi e porti, mantengano tutte le loro libertà e libere consuetudini.
- 14. E per avere il comune consenso del regno riguardo alla fissazione di un contributo in casi diversi dai tre detti sopra o alla fissazione di un tributo vassallatico, noi faremo convocare gli arcivescovi, vescovi, abati, conti, e baroni maggiori con nostre lettere individualmente indirizzate; e inoltre faremo convocare collettivamente per il tramite dei nostri sceriffi e balivi tutti coloro che hanno diritti da noi; per un giorno determinato, s’intende con un termine di almeno quaranta giorni, e per un luogo determinato; ed in tutte le lettere di tale convocazione indicheremo il motivo della convocazione; e fatta così la convocazione, la questione stabilita per quel giorno procederà secondo l’opinione di coloro che saranno presenti, anche se non tutti i convocati saranno venuti.
- 15. Per il resto noi non concederemo a nessuno di esigere contributi dai suoi uomini liberi, salvo che per riscattare la sua persona e per mettere in armi il suo figlio primogenito e per maritare la sua figlia primogenita una sola volta; e a tale scopo non vi sarà che un contributo ragionevole. […]
- 20. Un uomo libero non sarà condannato ad ammende per un illecito minore se non in proporzione all’illecito; e per gli illeciti gravi sarà condannato ad una ammenda secondo la gravità dell’illecito, salvo quanto occorre per il mantenimento del suo stato; e un mercante salvo quanto occorre per la sua attività mercantile; e un contadino salvo quanto occorre al suo lavoro, se saranno incorsi nella nostra clemenza; e nessuno dei predetti provvedimenti sarà preso se non in base a giuramento di onesti uomini dei dintorni.
- 21. I conti e i baroni non saranno condannati ad ammende se non da parte di loro pari, e in proporzione all’illecito. […]
- 30. Nessuno sceriffo o balivo, o chiunque altro, prenderà i cavalli o i carri di alcun uomo libero per fare un trasporto, se non con la volontà dello stesso uomo libero.
- 31. Né noi né gli sceriffi prenderemo gli alberi altrui, per i nostri castelli o altri lavori, se non con la volontà di colui a cui quegli alberi apparterranno […].
- 35. Vi sia una sola unità di misura per il vino per tutto il nostro regno, ed una sola unità di misura per la birra, ed una per il grano, cioè il quartaruolo di Londra, ed una unità di lunghezza per le stoffe tinte o rustiche o pesanti, cioè due ell tra le cimose; vi siano anche delle misure uniche per i pesi […].
- 38. Nessun balivo metterà alcuno sotto accusa con la sua sola parola, senza testimoni credibili portati a questo fine.
- 39. Nessun uomo libero sarà preso o imprigionato o espropriato o bandito o esiliato o in altro modo colpito, né noi andremo su di lui o su di lui manderemo, se non in base ad un giudizio legale dei suoi pari e secondo la legge del paese.
- 40. A nessuno venderemo, o negheremo, o differiremo il diritto o la giustizia.
- 41. Tutti i mercanti avranno per salvo e sicuro uscire dall’Inghilterra, e venire in Inghlterra, e soffermarsi e muoversi per l’Inghilterra, tanto per terra che per acqua, per comprare e vendere, senza alcun male, secondo le antiche e giuste consuetudini, tranne che in tempo di guerra e se siano di un paese in guerra contro di noi: e se se ne troveranno di tali nella nostra terra quando inizia la guerra, siano detenuti senza danno per le loro persone e cose, finché non si sappia da parte nostra o di un nostro giudice capo, in che modo siano trattati i mercanti del nostro paese che in quel momento fossero trovati nel paese in guerra con noi; e se i nostri sono salvi colà, questi altri siano salvi nella nostra terra.
- 42. Sia lecito a chiunque uscire dal nostro regno,e rientrarvi, salvo e sicuro, per terra e per acqua, salva la fedeltà a noi dovuta, tranne che in tempo di guerra per un breve periodo, in vista di una comune utilità del regno, eccetto le persone imprigionate o bandite secondo le leggi del regno, e le genti di un paese in guerra contro di noi, e i mercanti, dei quali avvenga come sopra si è detto.
- 43. Noi non nomineremo giudici, connestabili, sceriffi o balivi se non persone che conoscano la legge del regno e intendano correttamente osservarla [..].
- 49. Noi restituiremo immediatamente tutti gli ostaggi e i documenti che ci sono stati dati dagli Inglesi come garanzie di pace o di fedele servizio […].
- 51. E appena la pace sarà ristabilita noi allontaneremo dal regno tutti i soldati, balestrieri, sergenti e mercenari di provenienza stranieri, che son venuti con cavalli ed armi a nocumento del regno.
- 52. Se alcuno sarà stato espropriato o rimosso da noi senza un giudizio legale dei suoi pari dalle sue terre, castelli, libertà o diritti, subito glieli restituiremo; e se nascerà controversia su ciò, allora vi si provvederà con un giudizio dei venticinque baroni, di cui si fa menzione qui sotto nella clausola per assicurare la pace […].
- 53. Nessuno sia preso o imprigionato per denunzia di una donna per la morte di persone diverse dal di lei marito […].
- 60. Tutte queste consuetudini predette e libertà che noi abbiamo concesso, da osservarsi nel nostro regno per quanto riguarda il nostro comportamento verso i nostri uomini, tutti nel nostro regno, ecclesiastici e laici, debbono osservarle per quanto riguarda i loro comportamenti verso i loro uomini.
- 61. E poiché per Iddio e per la correzione del nostro regno, e per meglio sopire la discordia insorta tra noi e nostri baroni, abbiamo concesso tutte queste cose predette, volendo che esse godano di integra e ferma stabilità in perpetuo, facciamo e concediamo per esse la clausola di garanzia scritta sotto; e cioè che i baroni eleggano venticinque baroni del regno che essi vorranno, che debbano con tutte le loro forze osservare, tener ferme e far osservare, la pace e le libertà che abbiamo concesso, e confermato con questa presente nostra carta, così che se noi o un nostro alto funzionario o i nostri balivi o alcuno dei nostri amministratori commetteremo illecito in qualcosa contro qualcuno o avremo trasgredito qualcuno degli articoli di pace e sicurezza, e la violazione sarà stata presentata a quattro baroni dei venticinque baroni predetti, quei quattro baroni vengano a noi o ai nostri alti funzionari, se saremo fuori dal regno, prospettandoci l’abuso, e chiedano che facciamo correggere quell’abuso senza dilazione. E se noi non correggeremo l’abuso o se, essendo noi fuori dal regno, non lo correggerà il nostro alto funzionario, allora, nel termine di quaranta giorni da computare dal tempo in cui sarà stato presentato a noi o al nostro alto funzionario se saremo fuori dal regno, i predetti quattro baroni porteranno la questione agli altri di quei venticinque baroni, ed essi venticinque baroni insieme con la comunità dell’intero paese ci stringeranno e ci premeranno in tutti i modi che potranno, cioè mediante presa di castelli, terre, possessi ed altri modi che potranno, finché [l’abuso] sarà corretto secondo il loro giudizio, salve le persone nostra e della nostra regina e dei nostri figli; e dopo che sarà corretto saranno in accordo con noi come lo erano prima. E chiunque nel paese vorrà, giuri che per eseguire tutte le predette cose obbedirà agli ordini dei predetti venticinque baroni, e che farà pressione su di noi quanto potrà insieme a loro, e noi pubblicamente e liberamente diamo licenza di giurare a chiunque vorrà giurare, e a nessuno proibiremo di giurare. Ed a quelli del paese che per sè e di propria volontà non vorranno giurare ai venticinque baroni, di stringerci e gravarci assieme a loro, noi comandiamo di giurare per nostro stesso mandato, come sopra si è detto. E se qualcuno dei venticinque baroni sarà venuto o a morte o si sarà allontanato dal paese, o in altro modo sarà impedito, in modo che le cose predette non possano eseguirsi, coloro che resteranno dei predetti venticinque baroni ne eleggeranno un altro al suo posto a loro giudizio, che giurerà in modo analogo agli altri. E in tutte le cose che a questi venticinque baroni si affida di eseguire, se per caso questi venticinque saranno presenti e discorderanno tra loro su qualcosa, o se alcuni tra loro pur convocati non vorranno intervenire, resti deciso e fermo ciò che la parte maggiore dei presenti avrà stabilito o ordinato, come se vi avessero consentito tutti i venticinque; e i predetti venticinque giurino che osserveranno fedelmente tutte le cose predette, e per tutto quanto potranno le facciano osservare. E noi nulla chiederemo a nessuno, né per noi né per altri, per cui alcuna di queste concessioni o libertà possa essere revocata o diminuita; e se qualcosa del genere sarà richiesta, sia nulla e senza effetto, e mai ne faremo uso né per noi né per altri.
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