COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI D’AMERICA
15 SETTEMBRE 1787
Noi, Popolo degli Stati Uniti, allo Scopo di realizzare una più perfetta Unione, stabilire la Giustizia, garantire la Tranquillità interna, provvedere per la difesa comune, promuovere il Benessere generale ed assicurare le Benedizioni della Libertà a noi stessi ed alla nostra Posterità, ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione per gli Stati Uniti d’America.
ARTICOLO I
Sec. 1 – Di tutti i poteri legislativi qui concessi sarà investito un Congresso degli Stati Uniti che consisterà di un Senato e di una Camera dei Rappresentanti.
Sec. 2 – La Camera dei Rappresentanti sarà composta di Membri scelti ogni due anni dal popolo dei diversi Stati, ed in ciascuno Stato gli Elettori dovranno avere i requisiti richiesti per essere Elettori della camera più numerosa del Legislativo dello Stato.
Non può essere Rappresentante chi non abbia compiuto l’età di 25 anni, non sia da sette anni cittadino degli Stati Uniti, ed al momento delle elezioni non sia abitante nello Stato in cui viene eletto.
I rappresentanti e i tributi diretti saranno ripartiti tra i diversi Stati che facciano parte di questa Unione, in proporzione alla loro rispettiva consistenza numerica, che sarà determinata aggiungendo al totale degli uomini liberi ñ compresi quelli che vi svolgono un servizio per un limitato periodo di tempo ed esclusi gli Indiani non soggetti a imposte ñ i tre quinti di tutti gli altri [e cioè degli schiavi: disposizione modificata con gli emendamenti XIII-XV]. Il computo effettivo sarà fatto entro tre anni dalla prima riunione del Congresso degli Stati Uniti, ed entro ogni successivo termine di dieci anni, nel modo che essi [i rappresentanti] stabiliranno con legge. Il numero dei Rappresentanti non sarà superiore a uno per ogni trentamila [abitanti], ma ciascuno Stato avrà almeno un Rappresentante; e finché tale computo non sarà fatto, lo Stato del New Hampshire avrà diritto di eleggerne tre, il Massachusetts otto, il Rhode Island e le Piantagioni di Providence uno, il Connecticut cinque, il New York sei, il New Jersey quattro, la Pennsylvania otto, il Delaware uno, il Maryland sei, la Virginia dieci, il North Carolina cinque, il South Carolina cinque, e la Georgia tre [in base a questa disposizione, a causa della formazione di numerosi nuovi Stati la Camera giunse progressivamente fino a 435 membri. Per evitarne l’ulteriore accrescimento, nel 1929 il numero fu fissato a tale cifra, distribuendo i seggi tra gli Stati in relazione ai risultati dei censimenti].
Quando si vengano a determinare posti vacanti nella rappresentanza di uno Stato la corrispondente autorità esecutiva emetterà i provvedimenti per le elezioni per colmare tali posti vacanti.
La Camera dei Rappresentanti sceglierà il suo Speaker e gli altri suoi funzionari; ed avrà in via esclusiva il potere di impeachment.
Sec. 3 – Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due Senatori per ciascuno Stato, eletti dai locali corpi legislativi [disposizione modificata con il XVII emendamento, sez.1] per sei anni; ed ogni Senatore avrà un voto.
Immediatamente dopo che si saranno riuniti a seguito delle prime elezioni, essi saranno divisi nel modo più uniforme possibile in tre classi. I seggi dei Senatori della prima classe si riterranno vacanti allo scadere del secondo anno, quelli della seconda classe allo scadere del quarto anno e quelli della terza classe allo scadere del sesto anno, in modo tale che un terzo [del Senato] sarà eletto ogni due anni. E se si determinano seggi vacanti per dimissioni o altro durante i periodi di sospensione dei legislativi di ciascuno Stato, gli esecutivi locali possono fare delle nomine provvisorie fino alla successiva riunione dei legislativi, che copriranno tali posti vacanti [disposizione modificata con il XVII emendamento, sez.2].
Non può essere Senatore chi non abbia compiuto i 30 anni d’età, non sia da nove anni cittadino degli Stati Uniti ed al momento delle elezioni non risieda nello Stato per il quale viene eletto.
Il Vice presidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Senato, ma non vi avrà voto, se non quando si abbia parità di voti.
Il Senato sceglierà gli altri suoi funzionari ed anche un Presidente pro tempore, per il caso in cui il Vice Presidente manchi o eserciti l’ufficio di Presidente degli Stati Uniti.
Il Senato avrà in via esclusiva il potere di giudicare su tutti i casi di impeachment. Quando di riunisce a tal fine, dovrà prestare giuramento o impegno solenne. Se è sotto accusa il Presidente degli Stati Uniti, presiederà il Giudice in capo della Corte Suprema; e nessuno sarà dichiarato colpevole senza il concorso dei voti dei due terzi dei presenti.
Le condanne per i casi di impeachment non andranno oltre alla rimozione dalla carica ed all’interdizione dal tenere e godere qualsiasi carica onorifica, fiduciaria o retribuita alle dipendenze degli Stati Uniti: ma il condannato sarà non di meno responsabile e soggetto a imputazione, processo, giudizio e condanna penale, secondo il diritto comune.
Sec. 4 – I tempi, i luoghi e le modalità per le elezioni dei Senatori e dei Rappresentanti saranno stabiliti in ciascuno Stato dal Legislativo locale; ma in ogni tempo il Congresso potrà con legge disporre o modificare la relativa disciplina, salvo che per la sede dell’elezione dei Senatori.
Il Congresso dovrà riunirsi almeno una volta l’anno, e la riunione sarà il primo lunedì di dicembre [disposizione modificata con il XX emendamento, sez.2], salvo che non stabilisca con legge un giorno diverso.
Sec. 5 – Ciascuna Camera sarà giudice di elezioni, voti e requisiti dei propri membri, e la maggioranza di ciascuna costituirà il quorum per trattare gli affari; tuttavia un numero inferiore può disporre aggiornamenti da un giorno all’altro ed è autorizzata ad imporre la presenza dei membri assenti, nei modi e con le sanzioni che ciascuna Camera potrà prevedere.
Ciascuna Camera può determinare le regole per i propri lavori, punire i suoi membri per comportamenti scorretti e, con la maggioranza dei due terzi, espellere uno dei suoi membri.
Ciascuna Camera terrà un verbale dei suoi lavori e lo pubblicherà periodicamente, togliendo le parti che a suo giudizio richiedono la segretezza; ed i voti favorevoli e contrari dei membri di ciascuna camera su ogni questione devono essere inseriti nel verbale a richiesta di un quinto dei membri presenti.
Durante le sessioni del Congresso nessuna delle due Camere potrà, senza il consenso dell’altra, aggiornarsi per più di tre giorni od in qualsiasi luogo diverso da quello in cui le due Camere sederanno.
Sec. 6 – Senatori e Rappresentanti riceveranno un compenso per i loro servizi, da determinare per legge e da pagare a carico del Tesoro degli Stati Uniti. In ogni caso tranne che per tradimento, fellonia o violazione dell’ordine pubblico, essi saranno esenti da arresti durante la loro partecipazione alle sessioni delle rispettive Camere e mentre vi si recano o ne fanno ritorno; e per qualsiasi discorso e dibattito in ciascuna camera, essi non potranno ricevere contestazioni in qualsiasi altro luogo.
Nessun Senatore o Rappresentante potrà, durante il periodo per il quale è eletto, essere nominato a qualsiasi carica pubblica sotto l’autorità degli Stati Uniti, che sarà stata istituita o la cui retribuzione sia stata aumentata durante tale periodo; e nessuno che abbia un qualsiasi ufficio alle dipendenze degli Stati Uniti potrà esser membro di una delle Camere finché resta in carica nell’ufficio.
Sec. 7 – Tutti i progetti di legge per l’esazione di imposte debbono avere origine nella Camera dei Rappresentanti; ma il Senato può fare proposte o concorrere con emendamenti come per gli altri progetti.
Ogni progetto di legge che sia stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato dovrà, prima di diventare legge, essere presentato al Presidente degli Stati Uniti; e questi, se lo approva, dovrà firmarlo, ma altrimenti dovrà restituirlo con le sue obiezioni alla Camera dalla quale esso ha avuto origine, la quale dovrà riportare per intero tali obiezioni nei suoi verbali e procedere ad un riesame. Se dopo tale riesame i due terzi di quella camera consentiranno ad approvare il progetto, esso sarà trasmesso, assieme alle obiezioni [del presidente], all’altra Camera, dalla quale esso sarò analogamente riesaminato e, se approvato dai due terzi di questa Camera, diventerà legge. Ma in tutti questi casi i voti di entrambe le Camere dovranno essere manifestati con dei Sì e No [cioè a scrutinio palese] e i nomi delle persone che votano a favore e contro il progetto dovranno esser trascritti nei verbali della rispettiva Camera. Se un qualche progetto non viene rinviato dal Presidente entro 10 giorni (domeniche escluse) dopo che gli è stato presentato, lo stesso progetto diventa legge, come se fosse stato firmato, a meno che il Congresso, aggiornandosi, non abbia impedito che gli venisse rinviato, nel qual caso il progetto non diventerà legge.
Qualsiasi ordine, risoluzione o voto per i quali sia necessario il concorso del Senato e della Camera dei Rappresentanti (salvo una questione di aggiornamento) dovrà esser presentato al Presidente degli Stati Uniti; e prima che esso abbia effetto dovrà venire approvato da lui, o venendone disapprovato dovrà essere nuovamente votato dai due terzi del Senato e della Camera dei Rappresentanti, secondo le regole e i limiti prescritti per il caso di progetti di legge.
Sec. 8 – Il Congresso avrà il potere: ñ Di fissare e riscuotere tasse, diritti, imposte e dazi, di pagare i debiti [pubblici] e provvedere alla difesa comune e al benessere generale degli Stati Uniti; ma i diritti, le imposte e i dazi saranno uniformi in tutti gli Stati Uniti;
Di prendere danaro in prestito sul credito degli Stati Uniti;
Di regolare il commercio coi Paesi stranieri, tra gli Stati e con le tribù indiane;
Di stabilire una disciplina uniforme della Naturalizzazione, e leggi uniformi in materia di fallimento in tutti gli Stati Uniti;
Di battere moneta, di regolare il valore di questa e delle monete straniere, e di fissare lo standard dei pesi e delle misure;
Di provvedere a punire la contraffazione dei titoli e della moneta corrente degli Stati Uniti;
Di stabilire Uffici postali e Linee postali;
Di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, assicurando per periodi limitati di tempo agli Autori ed agli Inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e scoperte;
Di costituire Tribunali inferiori alla Corte suprema;
Di definire e punire gli atti di pirateria e fellonia compiuti in alto mare e le offese contro il Diritto delle Genti;
Di dichiarare guerra, di concedere licenze di preda e di rappresaglia, e di stabilire regole sulle prede in terra e in mare;
Di reclutare e mantenere eserciti, ma nessun tipo di acquisizione di danaro a tal fine potrà esser votato per un termine più lungo di due anni;
Di creare e mantenere una marina militare;
Di stabilire regole per l’amministrazione e il governo delle forze militari di terra e di mare;
Di provvedere a convocare la Milizia per l’esecuzione delle leggi dell’Unione, per reprimere insurrezioni e respingere invasioni;
Di provvedere a organizzare, armare e disciplinare la Milizia e a disporre quale parte di essa sia impiegata al servizio degli Stati Uniti, riservando ai relativi Stati la nomina degli ufficiali e la funzione di addestrare la Milizia in conformità alla disciplina dettata dal Congresso;
Di esercitare in via esclusiva e per qualsiasi caso il potere legislativo in quel Distretto (di non più di dieci miglia quadrate) che, per cessione di alcuni Stati e con l’accettazione del Congresso, diverrà la sede del Governo degli Stati Uniti, e di esercitare eguali poteri su tutti i luoghi acquistati, con il consenso dei corpi legislativi dello Stato in cui si trovano per erigervi fortilizi, magazzini, arsenali, cantieri e altri edifici di necessità [pubblica]; e
Di fare tutte le leggi che saranno necessarie e utili per portare ed esecuzione i poteri predetti e tutti gli altri poteri di cui questa Costituzione investe il Governo degli Stati Uniti od i suoi Dipartimenti e funzionari.
Sec. 9 – L’immigrazione o l’introduzione delle persone che gli Stati ora esistenti riterranno opportuno ammettere, non potrà esser vietata dal Congresso prima dell’anno 1808, ma potrà essere imposta una tassa o un diritto su simili immigrazioni, non eccedente dieci dollari per persona.
Il privilegio del mandato di Habeas Corpus non potrà essere sospeso, se non quando, in casi di rivolta o di invasione, la Sicurezza pubblica lo richieda.
Non potrà essere emanato alcun Bill of Atteinder [atti legislativi di condanna o leggi penali ad personam] né alcuna legge ex post facto [che cioè punisca come reato un fatto che non era tale quando fu compiuto].
Non potrà esser fissata alcuna capitazione o imposta diretta, se non in proporzione degli averi o del censimento come qui in precedenza regolato [v. però il XVI emendamento].
Non potrà essere fissata alcuna tassa o diritto sugli articoli esportati da alcuno degli Stati.
Nessuna preferenza potrà esser fatta, da qualsiasi disciplina commerciale o fiscale, in favore dei porti di uno degli Stati su quelli di un altro: né le navi che muovono da o verso uno Stato potranno essere obbligate ad entrare, sgomberare o pagare diritti in un altro Stato.
Nessuna somma potrà esser pagata dal Tesoro se non in conseguenza di stanziamenti disposti con legge. E un regolare bilancio preventivo e consuntivo delle entrate e delle spese di danaro pubblico dovrà essere periodicamente pubblicato.
Nessun titolo di nobiltà sarà concesso dagli Stati Uniti; e nessuno che detenga uffici retribuiti o di fiducia alle dipendenze degli Stati Uniti potrà, senza il consenso del Congresso, accettare doni, emolumenti, uffici, titoli di qualsiasi natura da parte di qualsiasi monarca, principe o Stato straniero.
Sec. 10 – Nessuno Stato potrà partecipare a trattati, alleanze o patti confederali; concedere licenze di preda e rappresaglia; battere moneta; emettere titoli di credito; costituire come mezzo di pagamento di debiti cose diversa dalla moneta d’oro e d’argento; approvare dei Bill of Atteinder, leggi ex post facto o leggi che indeboliscano gli effetti obbligatori dei contratti, o che diano titoli di nobilità.
Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, fissare imposte o diritti sulle importazioni o sulle esportazioni, salvo ciò che sia assolutamente necessario per l’esecuzione delle sue leggi sulle ispezioni; ed il gettito di tutti i diritti e imposte fissati da uno Stato sulle importazioni o sulle esportazioni sarà per l’uso del Tesoro degli Stati Uniti; e tutte le leggi del genere saranno sottoposte alla revisione ed al controllo del Congresso.
Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, fissar diritti sul tonnellaggio, tenere truppe o navi da guerra in tempo di pace, formare accordi o unioni con un altro Stato o Potenza straniera o impegnarsi in una guerra, salvo un’effettiva invasione o un pericolo così imminente da non consentire alcun ritardo.
Sec. 1 – Del potere esecutivo sarà investito un Presidente degli Stati Uniti d’America. Egli terrà il suo ufficio per un periodo di quattro anni [disposizione modificata con il XXII emendamento] e, insieme con il Vice presidente, eletto per lo stesso periodo, sarà eletto come segue.
Ciascuno Stato nominerà, nel modo che sarà prescritto dal Legislativo locale, un numero di Elettori pari al totale dei Senatori e dei Rappresentanti ai quali lo Stato abbia titolo nel Congresso: ma nessun Senatore o Rappresentante o persona che abbia un ufficio fiduciario o retribuito dagli Stati Uniti potrà esser nominato come Elettore.
[Comma abrogato con il XII emendamento] Gli Elettori di riuniranno nei rispettivi Stati e voteranno a scrutinio segreto per due persone, di cui almeno una non dev’essere un abitante del loro stesso Stato. Essi faranno una lista di tutte le persone che abbiano ottenuto voti, e del numero di voti ottenuto da ciascuno; la quale lista essi dovranno firmare, certificare e trasmettere sotto sigillo alla sede del Governo degli Stati Uniti, indirizzata al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato, in presenza del Senato e della Camera dei Rappresentanti, aprirà tutte queste certificazioni e i voti saranno contati. La persona che avrà il maggior numero di voti sarà il Presidente, se tale numero rappresenta la maggioranza del totale degli Elettori nominati; e se c’è più di uno che ha questa maggioranza, e hanno un egual numero di voti, allora la Camera dei Rappresentanti deve immediatamente scegliere a scrutinio segreto uno di loro come Presidente; mentre se nessuno ha tale maggioranza, allora tra i primi cinque della lista la stessa Camera in modo analogo dovrà scegliere il Presidente. Però nello scegliere il Presidente i voti saranno dati per Stati, e la rappresentanza di ciascuno Stato disporrà di un voto. E a tal fine il quorum [inteso come numero legale per la validità della votazione] sarà costituito dalle rappresentanze, composte da una o più persone, dei due terzi degli Stati, e la maggioranza degli Stati sarà necessaria per la scelta. In ogni caso, dopo la scelta del Presidente, la persona che ha il maggior numero di voti degli Elettori sarà il Vice presidente. Ma se restano due o più che abbiano un egual numero di voti, il Senato sceglierà tra loro il Vice presidente a scrutinio segreto.
Il Congresso determina il tempo per la scelta degli Elettori [fissato con una legge nel 1792 al martedì che segue il primo lunedì di novembre, ogni 4 anni] e il giorno in cui essi voteranno [fissato con una legge nel 1934 al lunedì che segue il secondo mercoledì di dicembre]; il quale giorno deve essere lo stesso in tutti gli Stati Uniti [cfr. anche il XX emendamento].
Nessuno che non sia cittadino per nascita, o cittadino degli Stati Uniti all’epoca in cui questa Costituzione è adottata, è eleggibile all’ufficio di Presidente; né è eleggibile a tale ufficio chi non abbia compiuto l’età di 35 anni e non sia residente da 14 anni negli Stati Uniti.
In caso di rimozione del Presidente dall’ufficio o di sua morte, dimissioni o incapacità ad esercitare i poteri e i doveri del detto Ufficio, questo passerà al Vice presidente, e il Congresso dovrà con legge provvedere per i casi di rimozione, morte, dimissioni o incapacità sia del Presidente sia del Vice presidente, dichiarando quale funzionario agirà in tal caso come Presidente, e tale funzionario agirà di conseguenza finché tale incapacità venga a cessare o sia eletto un Presidente.
Il Presidente dovrà ricevere per i suoi servizi, a tempi determinati, un compenso, che non potrà essere né aumentato né diminuito durante il periodo per il quale è stato eletto, ed egli non potrà ricevere in tale periodo qualsiasi altro emolumento dagli Stati Uniti o da alcuno degli Stati.
Prima di entrare nella pienezza del suo ufficio, egli deve prestare il seguente giuramento o affermazione solenne: ´Io solennemente giuro (o affermo) che svolgerò fedelmente l’ufficio di Presidente degli Stati Uniti, e che preserverò, proteggerò e difenderò al massimo delle mie capacità la Costituzione degli Stati Unitiª.
Sec. 2 – Il Presidente sarà Comandante in capo dell’Esercito e della Marina degli Stati Uniti, e della Milizia dei diversi Stati quando chiamata al servizio attivo degli Stati Uniti; egli può chiedere l’opinione scritta del principale funzionario in ciascuno dei Dipartimenti dell’esecutivo su qualsiasi oggetto che attenga ai doveri dei rispettivi uffici, ed avrà il potere di concedere commutazioni di pene e grazie per offese contro gli Stati Uniti, salvi i casi di impeachement.
Egli avrà il potere, con il parere ed il consenso del Senato, di stipulare trattati, purché vi concorrano i due terzi dei Senatori presenti; e con il parere ed il consenso del Senato nominerà gli Ambasciatori, gli altri Rappresentanti pubblici ed i Consoli, i Giudici della Corte Suprema e tutti gli altri funzionari degli Stati Uniti la cui nomina non sia qui altrimenti disciplinata, e che sarà stabilita con legge: ma il Congresso può con legge attribuire la nomina di questi funzionari inferiori, come riterrà conveniente, al solo Presidente o alle Corti giudiziarie o ai capi dei Dipartimenti [disposizione modificata con l’XI emendamento]
Il Presidente avrà il potere di coprire i posti che si rendessero vacanti durante gli aggiornamenti del Senato, concedendo incarichi provvisori che dureranno fino alla fine della sessione successiva.
Sec. 3 – Egli darà di tempo in tempo al Congresso una Informativa sullo stato dell’Unione, e raccomanderà alla considerazione [delle Camere] le misure che giudicherà necessarie e convenienti; egli potrà, in occasioni straordinarie, convocare entrambe le Camere o una di esse, ed in caso di disaccordi tra di esse sulla data del loro aggiornamento egli le potrà aggiornare al momento che riterrà migliore; egli curerà che le leggi siano fedelmente eseguite e darà ordini a tutti i funzionari degli Stati Uniti.
Sec. 4 – Il Presidente, il Vice presidente e tutti i funzionari civili degli Stati Uniti potranno essere rimossi dai loro uffici su accusa e verdetto di colpevolezza di tradimento, corruzione o altri gravi crimini e misfatti.
ARTICOLO III
Sec. 1 – Del potere giudiziario degli Stati Uniti saranno investite una Corte Suprema e le Corti inferiori che di tempo in tempo il congresso potrà istituire e disciplinare. I giudici, sia della Corte suprema sia di quelle inferiori, conserveranno le loro cariche finché manterranno buona condotta, e riceveranno per i loro servizi, a tempi prefissati, un compenso che non potrà esser diminuito durante la loro permanenza in carica.
Sec. 2 – Il potere giudiziario si estenderà a tutte le cause di stretto diritto e di equità, fondate sulla disciplina di questa Costituzione, delle leggi degli Stati Uniti e dei trattati stipulati, o che saranno stipulati sotto la loro autorità; a tutte le cause che riguardano ambasciatori, altri rappresentanti pubblici o consoli; a tutte le cause di ammiragliato e di giurisdizione marittima; alle controversie nelle quali gli Stati Uniti siano una delle parti; alle controversie tra due o più Stati; tra uno Stato e i cittadini di un altro Stato; tra i cittadini di diversi Stati; tra cittadini dello stesso stato che reclamino terre in base a concessioni di altri Stati, e fra uno Stato, e i suoi cittadini, e Stati o cittadini o soggetti stranieri.
In tutti i casi riguardanti ambasciatori, altri rappresentanti pubblici o consoli, e quelli in cui uno Stato sia parte, la Corte suprema ha giurisdizione originaria. In tutti gli altri casi prima menzionati, la Corte suprema ha giurisdizione d’appello, sia in diritto sia in fatto, con le eccezioni e secondo le regole che il Congresso stabilirà.
Il processo per tutti i reati, tranne i casi di impeachment, sarà mediante giuria; e tale processo sarà tenuto nello Stato dove i detti reati sarebbero stati commessi; ma se non sono commessi all’interno di alcuno degli Stati, il processo avverrà nel luogo o nei luoghi che il Congresso avrà stabilito con legge.
Sec. 3 – Il tradimento nei confronti degli Stati Uniti consisterà esclusivamente nell’aver mosso guerra contro di essi o essersi congiunti ai loro nemici dando loro aiuto e sostegno. Nessuno potrà esser condannato per tradimento se non con la testimonianza di due testimoni del medesimo atto manifesto, o per confessione in un pubblico processo.
Il Congresso avrà il potere di emettere una condanna per tradimento, ma nessuna condanna per tradimento può determinare effetti negativi sui discendenti o confische che vadano oltre la vita del condannato.
Sec. 1 – Piena fede e credito sarà dato in ciascuno Stato agli atti pubblici, ai documenti e ai procedimenti giudiziari degli altri Stati. E il Congresso con leggi di carattere generale potrà prescrivere i modi con cui questi atti, documenti e procedimenti andranno provati, e i loro effetti.
Sec. 2 – I cittadini di ciascuno Stato hanno diritto in tutti gli altri Stati a tutti i privilegi e immunità dei cittadini.
Una persona accusata in qualsiasi Stato di tradimento o fellonia o altro crimine, che si sia sottratto alla Giustizia e che sia trovato in un altro Stato, su domanda dell’autorità esecutiva dello Stato dal quale è fuggito sarà consegnato per essere ricondotto nello Stato che ha giurisdizione per il reato.
Nessuna persona, tenuta ad un servizio o un lavoro in uno Stato secondo le leggi locali, rifugiandosi in un altro Stato e per effetto di qualsiasi legge o regola colà vigente potrà essere esentata da tale servizio o lavoro, ma dovrà esser riconsegnata su richiesta della parte a cui tale servizio o lavoro sia dovuto [disposizione riferita essenzialmente agli schiavi fuggitivi: si ritiene abrogata dal XIII emendamento].
Sec. 3 – Nuovi Stati possono essere ammessi dal Congresso in questa Unione; ma nessuno Stato sarà formato o istituito all’interno della giurisdizione di un altro Stato; né alcuno Stato potrà esser formato con la fusione di due o più Stati, o parti di Stati, senza il consenso sia dei corpi legislativi degli Stati interessati, sia del Congresso.
Il Congresso avrà il potere di disporre e produrre tutte le necessarie regole e discipline concernenti il territorio o altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti; e nulla in questa Costituzione potrà essere interpretato in modo da pregiudicare qualsiasi pretesa degli Stati Uniti o di un qualsiasi singolo Stato.
Sec. 4 – Gli Stati Uniti garantiranno a tutti gli Stati di questa Unione la forma repubblicana di governo, e proteggeranno ciascuno di essi da invasioni; e, su richiesta del Legislativo o dell’esecutivo (quando il legislativo non possa essere convocato), anche da ogni violenza interna.
Il Congresso, quando i due terzi di ciascuna Camera lo ritengano necessario, potrà proporre emendamenti a questa Costituzione o, su richiesta dei Legislativi dei due terzi dei vari Stati, potrà convocare una Convenzione per proporre emendamenti, che, in entrambi i casi, saranno validi ad ogni intento e proposito come parte di questa Costituzione quando ratificati dai Legislativi dei tre quarti dei diversi Stati, o da apposite Convenzioni nei tre quarti di essi, a seconda che l’uno o l’altro modo di ratifica sia proposto dal Congresso; con l’eccezione che nessun emendamento che sia fatto prima dell’anno 1808 potrà in qualsiasi modo incidere sulla prima e sulla quarta clausola della Sezione nona dell’articolo primo; e che nessuno Stato potrà, senza il suo consenso, esser privato della sua parità di suffragio nel Senato.
Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte in essi prima dell’adozione della presente Costituzione, saranno validi nei confronti degli Stati Uniti sotto la presente Costituzione così come sotto la Confederazione.
Questa Costituzione, e le leggi degli Stati Uniti che saranno fatte in sua applicazione; e tutti i trattati stipulati o che saranno stipulati sotto l’autorità degli Stati Uniti, costituiranno la legge suprema del Paese; e in ciascuno Stato i giudici ne saranno vincolati, senza considerare qualsiasi cosa sia disposta in contrario nella Costituzione o nelle leggi di qualsiasi Stato.
I Senatori e i Rappresentanti sopra menzionati, e i membri dei diversi Legislativi statali, e tutti i funzionari amministrativi e giudiziari sia degli Stati Uniti sia dei diversi Stati, saranno tenuti per giuramento o per solenne affermazione a sostenere questa Costituzione; ma nessuna prova di fede religiosa potrà essere richiesta come requisito per qualsiasi ufficio o incarico pubblico alle dipendenze degli Stati Uniti.
La ratifica da parte delle Convenzioni di nove Stati sarà sufficiente a far entrare in vigore questa Costituzione negli Stati che l’abbiano così ratificata [i primi nove stati furono Delaware, Pennsylvania e New Jersey nel 1787; Georgia, Connecticut, Massachusetts, Maryland, South Carolina e New Hampshire nel 1788. Seguirono poi Virginia e New York nello stesso anno, North Carolina nel 1789 e Rhode Island nel 1791]
Fatto in assemblea con il consenso unanime degli Stati presenti, il diciassettesimo giorno di settembre nell’anno di nostro Signore mille settecento ottantasette, e dodicesimo dall’Indipendenza degli Stati Uniti d’America. In fede di che noi abbiamo qui sotto apposto le nostre firme.
(seguono le firme dei costituenti)
EMENDAMENTI COSTITUZIONALI
(I primi dieci emendamenti sono del 1787. Degli altri si indica tra parentesi l’anno di approvazione)
I – Il Congresso non potrà fare alcuna legge che stabilisca una religione di Stato o che proibisca il libero esercizio di una religione; o che limiti la libertà di parola o di stampa; o il diritto del popolo di riunirsi pacificamente, e di rivolgere petizioni al governo per la riparazione di torti.
II – Essendo necessaria, per la sicurezza di uno Stato libero, una Milizia ben organizzata, non sarà violato il diritto del popolo di tenere e portare armi.
III – Nessun soldato potrà, in tempo di pace, essere acquartierato in una casa senza il consenso del relativo proprietario, né in tempo di guerra se non nei modi che saranno prescritti dalla legge.
IV – Il diritto dei cittadini ad essere assicurati nelle loro persone, case, carte ed effetti contro perquisizioni e sequestri non ragionevoli, non potrà essere violato, e non potranno essere emessi mandati se non su motivi probabili, sostenuti da giuramenti o solenni affermazioni e con una dettagliata descrizione del luogo da perquisire e delle persone o cose da prendere in custodia.
V – Nessuno sarà tenuto a rispondere per un reato capitale o altrimenti infamante, se non su denuncia o accusa di un Gran giurì, salvo che per i casi che si ponessero presso le forze di terra o di mare o presso la Milizia, quando si trovino in servizio attivo in tempo di guerra o di pericolo pubblico; e nessuno può essere esposto due volte per lo stesso delitto a rischiare la vita o le membra; né sarà costretto in un qualsiasi processo penale a testimoniare contro se stesso, né sarà privato della vita, della libertà o delle proprietà senza un regolare procedimento legale [due process of Law]; né la proprietà privata potrà esser presa per un uso pubblico, senza un giusto compenso.
VI – In ogni processo penale, l’accusato avrà il diritto ad un procedimento pronto e pubblico, con una giuria imparziale di persone dello Stato e del distretto in cui il delitto sia stato commesso; il quale distretto dovrà essere previamente determinato dalla legge; e avrà il diritto di essere informato della natura e del motivo dell’accusa; di esser posto a confronto coi testi a suo carico; di avere strumenti cogenti per ottenere testimonianze in proprio favore, e di avere l’assistenza di un avvocato per la sua difesa.
VII – Nei processi di common law, in cui il valore della controversia ecceda i venti dollari, sarà preservato il diritto al giudizio per mezzo di giuria, e nessun fatto giudicato da una giuria potrà essere riesaminato in qualsiasi corte degli Stati Uniti se non secondo le regole del common law.
VIII – Non si potranno richiedere cauzioni eccessive, né imporre ammende eccessive, né infliggere pene crudeli e inusitate.
IX – Il fatto che la Costituzione enumeri determinati diritti non potrà intendersi nel senso di negare o di deprezzare altri diritti che il popolo si sia riservato.
X – I poteri che la costituzione non attribuisce agli Stati Uniti né inibisce agli Stati, sono riservati ai singoli Stati o al popolo.
XI – (1798) Il potere giudiziario degli Stati Uniti non si potrà considerare esteso a qualsiasi processo, di diritto comune o di equity, iniziato o proseguito contro uno degli Stati Uniti da cittadini di un altro Stato ovvero da cittadini o sudditi di un qualsiasi Stato straniero.
XII – (1804) Gli Elettori si riuniranno nei rispettivi Stati, e voteranno a scrutinio segreto per il Presidente e il Vice-Presidente, uno dei quali almeno dovrà non essere un abitante del loro stesso Stato; essi indicheranno nelle loro schede la persona votata come Presidente, e in distinte schede la persona votata come Vice-Presidente, e faranno distinte liste di tutte le persone votate come Presidente e di tutte le persone votate come Vice-Presidente, e del numero dei voti di ciascuno, liste che essi firmeranno e certificheranno e trasmetteranno sigillate alla sede del governo degli Stati Uniti, dirette al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato, alla presenza del Senato e della Camera dei Rappresentanti, aprirà tutti i plichi certificati e i voti saranno contati. La persona che avrà il più alto numero di voti come Presidente sarà Presidente se tale numero è la maggioranza del numero totale degli Elettori nominati.E se nessuno ottiene questa maggioranza, allora tra coloro, non superiori a tre, che hanno il maggior numero di voti sulla lista delle persone votate come Presidente, la Camera dei Rappresentanti sceglierà immediatamente, a scrutinio segreto, il Presidente. Ma nello scegliere il Presidente i voti saranno dati per Stati, e la rappresentanza di ciascuno Stato disporrà di un voto; a tal fine il quorum [inteso come numero legale per la validità della votazione] sarà costituito da uno o più membri provenienti dai due terzi degli Stati, e la maggioranza degli Stati sarà necessaria per la scelta. E se la Camera dei Rappresentanti non sceglierà un Presidente, quando il diritto di scelta le sarà devoluto, prima del quarto giorno del successivo mese di marzo, allora il Vice-Presidente agirà come Presidente, come in caso di morte o altro impedimento costituzionale del Presidente. La persona che ha il più alto numero di voti come Vice-Presidente sarà Vice-Presidente se tale numero è la maggioranza del numero totale degli Elettori nominati, e se nessuno ottiene la maggioranza, allora fra i due numeri più alti della lista in Senato sceglierà il Vice-Presidente; a tal fine il quorum sarà costituito dai due terzi del numero totale dei senatori, e la maggioranza del numero totale sarà necessaria per la scelta. Ma nessuno che sia costituzionalmente ineleggibile all’ufficio di Presidente sarà eleggibile a quello di Vice-Presidente degli Stati Uniti.
XIII – (1865) Sec. 1 – Né la schiavitù né il servizio non volontario ñ eccetto che come punizione per un crimine per cui la parte sarà stata riconosciuta colpevole nelle forme dovute ñ potranno esistere negli Stati Uniti o in qualsiasi luogo sottoposto alla loro giurisdizione.
Sec. 2 – Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo con la legislazione appropriata.
XIV – (1868) Sec. 1 – Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e sottoposte alla relativa giurisdizione, sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato farà o metterà in esecuzione una qualsiasi legge che limiti i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; né potrà qualsiasi Stato privare qualsiasi persona della vita, della libertà o della proprietà senza un processo nelle dovute forme di legge [due process of law]; né negare a qualsiasi persona sotto la sua giurisdizione l’eguale protezione delle leggi.
Sec. 2 – I rappresentanti saranno distribuiti tra i vari Stati secondo la rispettiva popolazione, contando il totale delle persone in ciascuno Stato, escludendo gli Indiani non soggetti ad imposte. Ma quando [in uno Stato] il diritto di voto per qualsiasi elezione per la scelta degli elettori per il Presidente e il Vice-Presidente degli Stati Uniti, i Rappresentanti nel Congresso, l’Esecutivo e i funzionari giudiziari dello Stato o i membri delle relative Assemblee legislative, venga negato ad alcuno degli abitanti maschi di tale Stato, che abbia ventun anni di età e sia cittadino degli Stati Uniti, o gli sia in qualsiasi modo limitato, eccetto che per ribellione o altro crimine, la rappresentanza [di tale Stato] sarà ridotta nella proporzione con cui il numero di tali cittadini maschi è in rapporto con il totale dei cittadini maschi di ventun anni di età in tale Stato[modificato con il XIX Emendamento, che concede il voto alle donne].
Sec. 3 – Nessuno potrà essere Senatore o Rappresentante nel Congresso, o elettore per il Presidente e il Vice-Presidente o potrà tenere qualsiasi ufficio, civile o militare, presso gli Stati Uniti o presso qualsiasi Stato, se, avendo previamente prestato giuramento ñ come membro del Congresso o come funzionario degli Stati Uniti o come membro del Legislativo di uno Stato o come funzionario amministrativo o giudiziario in uno Stato ñdi difendere la Costituzione degli Stati Uniti, abbia preso parte ad una insurrezione o ribellione contro di essi o abbia dato aiuto o sostegno ai loro nemici. Ma il Congresso può, col voto dei due terzi di ciascuna Camera, rimuovere questa causa di interdizione [ciò che è poi in effetti avvenuto nel 1898].
Sec. 4 – Non potrà essere posta in questione la validità del debito pubblico degli Stati Uniti, autorizzato con legge, compresi i debiti contratti per il pagamento di pensioni o premi per servizi resi nel sopprimere l’insurrezione o la ribellione. Ma né gli Stati Uniti né i singoli Stati potranno prendersi a carico o pagare debiti o obbligazioni contratti per aiutare insurrezioni o ribellioni contro gli Stati Uniti, o qualsiasi indennità per la perdita o l’emancipazione di uno schiavo; ma tutti i debiti, obbligazioni e indennità di questo tipo si considereranno illegali e nulli.
Sec. 5 – Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione, con la legislazione appropriata, alle previsioni di questo articolo.
XV – (1870) Sec. 1 – Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi Stato in ragione della razza, del colore o della precedente condizione di schiavitù.
Sec. 2 – Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo con la legislazione appropriata.
XVI – (1913) Il Congresso avrà il potere di imporre e di riscuotere tasse sui redditi derivati da qualsiasi fonte, senza proporzionamenti tra i vari Stati e senza riguardo a censimenti o conteggi [della popolazione].
XVII – (1913) Sec. 1 – Il Senato degli Stati Uniti sarà composto di due Senatori provenienti da ciascuno Stato, eletti dal relativo popolo, per sei anni; ed ogni Senatore avrà un voto. In ciascuno Stato gli elettori dovranno avere i requisitinecessari per essere elettori del ramo più numeroso del Legislativo dello Stato.
Sec. 2 – Quando si determinano seggi vacanti nella rappresentanza di qualsiasi Stato nel Senato, l’autorità esecutiva di tale Stato dovrà indire le elezioni per la relativa copertura. Salvo che il Legislativo di ciascuno Stato potrà dare al corrispondente Esecutivo il potere di effettuare nomine temporanee finché il popolo copra i seggi vacanti mediante elezioni quando lo disporrà il Legislativo.
Sec. 3 – Questo emendamento non potrà essere interpretato in modo da incidere sull’elezione o la durata di qualsiasi Senatore eletto prima che esso divenga valido come parte della Costituzione.
XVIII – (1919) [Abrogato nel 1933 dal XXI Emendamento].
Sec. 1 – Dopo un anno dalla ratifica di questo articolo, la produzione, la vendita o il trasporto di liquori alcolici come bevande all’interno degli, la loro importazione negli o la loro esportazione dagli Stati Uniti e dai territori sottoposti alla loro giurisdizione, sono proibiti.
Sec. 2 – Il Congresso e i vari Stati avranno in concorso tra loro il potere di dare esecuzione a questo articolo con la legislazione appropriata.
Sec. 3 – Questo articolo resterà inoperante finché non sarà stato ratificato come emendamento alla Costituzione dai Legislativi del vari Stati, come previsto nella Costituzione, entro sette anni dalla data della sua sottoposizione agli Stati da parte del Congresso.
XIX – (1920) Sec. 1 – Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi Stato in ragione del sesso.
Sec. 2 – Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo con la legislazione appropriata.
XX – (1933) Sec. 1 – Il mandato del Presidente e del Vice Presidente avrà temine a mezzogiorno del ventesimo giorno di gennaio, e i mandati dei Senatori e dei Rappresentanti a mezzogiorno del terzo giorno di gennaio, degli anni in cui tali mandati avrebbero avuto termine se questo articolo non fosse stato ratificato; e i mandati dei loro successori avranno inizio in quel momento.
Sec. 2 – Il Congresso si riunirà in assemblea almeno una volta ogni anno, e tale riunione inizierà a mezzogiorno del terzo giorno di gennaio, a meno che esso non abbia stabilito per legge un giorno diverso.
Sec. 3 – Se, nel momento fissato per l’inizio del mandato del Presidente, il Presidente eletto sarà deceduto, il Vice Presidente eletto diventerà Presidente. Se non sarà stato scelto un Presidente prima del momento fissato per l’inizio del mandato, o se il Presidente eletto mancherà di avere le qualifiche abilitanti, allora il Vice Presidente eletto agirà come Presidente finché un Presidente non avrà tali qualifiche; e il Congresso potrà con legge provvedere per il caso in cui né un Presidente eletto né un Vice Presidente eletto risulteranno in possesso delle qualifiche abilitanti, indicando chi in tal caso agirà come Presidente, o il modo con cui dovrà scegliersi chi dovrà agire come tale, e questa persona opererà in conformità finché un Presidente o Vice Presidente avrà tali qualifiche.
Sec. 4 – Il Congresso può con legge provvedere per l’ipotesi della morte di alcuna delle persone tra le quali la Camera dei Rappresentanti può scegliere un Presidente nei casi in cui il diritto di scelta è ad essa devoluto, e per l’ipotesi della morte di alcuna delle persone tra le quali il Senato può scegliere un Vice Presidente nei casi in cui il diritto di scelta è ad esso devoluto.
Sec. 5 – Le Sezioni 1 e 2 avranno efficacia dal 15 di ottobre successivo alla ratifica di questo articolo.
Sec. 6 – Questo articolo sarà inoperante finché non sarà stato ratificato come emendamento alla Costituzione da parte degli organi legislativi dei tre quarti dei diversi Stati entro sette anni dalla data in cui sarà stato loro sottoposto.
XXI – (1933) Sec. 1 – L’articolo diciottesimo degli emendamenti alla Costituzione degli Stati Uniti è qui abrogato.
Sec. 2 – E’ proibito il trasporto o l’importazione in qualsiasi Stato, Territorio o possedimento degli Stati Uniti di liquori acolici, per distribuzione o consumo, in violazione delle leggi colà vigenti.
Sec. 3 – Questo articolo sarà inoperante finché non sarà stato ratificato come emendamento alla Costituzione da parte di [apposite] Convenzioni nei diversi Stati, come previsto nella Costituzione, entro sette anni dalla data della relativa sottoposizione agli Stati da parte del Congresso.
XXII – (1951) Sec. 1 – Nessuno potrà essere eletto alla carica di Presidente più di due volte, e nessuno che abbia tenuto la carica di Presidente, o abbia agito come Presidente, per più di due anni di un termine per il quale qualche altra persona era stata eletta come Presidente, potrà essere eletto alla carica di Presidente più di una sola volta. Ma questo articolo non si applicherà a chiunque abbia tenuto la carica di Presidente quando questo articolo è stato proposto dal Congresso; ed a chiunque abbia tenuto la carica di Presidente o avrà agito come Presidente nel corso del mandato durante il quale questo articolo diventerà operativo, esso non impedirà di tenere la carica di Presidente o di agire come Presidente nella parte restante di tale mandato.
Sec. 2 – Questo articolo sarà inoperante finché non sarà stato ratificato come emendamento alla Costituzione da parte degli organi legislativi dei tre quarti dei diversi Stati entro sette anni dalla data in cui sarà stato sottoposto agli Stati dal Congresso.
XXIII – (1961) Sec. 1 – Il Distretto che costituisce la sede del Governo degli Stati Uniti nominerà, nel modo che il Congresso potrà stabilire, un numero di elettori per il Presidente e il Vice Presidente, eguale al numero totale dei Senatori e dei Rappresentanti nel Congresso, a cui il Distretto avrebbe titolo se fosse uno Stato, ma in nessun caso superiore a quello dello Stato meno popoloso; essi saranno aggiuntivi a quelli nominati dagli Stati, ma saranno considerati, ai fini della elezione del Presidente e del Vice Presidente, come elettori nominati da uno Stato; ed essi si riuniranno nel Distretto e adempiranno gli stessi doveri previsti dal dodicesimo articolo di emendamento.
Sec. 2 – Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo con la legislazione appropriata.
XXIV – (1964) Sec. 1 – Il diritto dei cittadini degli Stati Uniti di votare in qualsiasi elezione primaria o altra elezione per il Presidente o il Vice Presidente, o per i Senatori o i Rappresentanti nel Congresso, non sarà negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi Stato in ragione del mancato pagamento di una qualsiasi tassa elettorale o di altra tassa.
Sec. 2 – Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo con la legislazione appropriata.
XXV – (1967) Sec. 1 – In caso di rimozione del Presidente dalla carica o di sua morte o dimissioni, il Vice Presidente diventerà Presidente.
Sec. 2 – Nei casi in cui vi sia una vacanza nella carica di Vice Presidente, il Presidente nominerà un Vice Presidente che assumerà l’ufficio in base alla conferma di un voto a maggioranza in entrambe le Camere del Congresso.
Sec. 3 – Nei casi in cui il Presidente trasmetta al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speakerdella Camera dei Rappresentanti una sua dichiarazione scritta che egli non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio, e fino a che egli non trasmetta ad essi una dichiarazione scritta del contrario, tali poteri e doveri saranno esercitati dal Vice Presidente quale Presidente facente funzioni.
Sec. 4 – Nei casi in cui il Vice Presidente e una maggioranza o dei funzionari principali in ciascuno dei Dipartimenti dell’esecutivo o di un altro corpo che il Congresso può indicare con una legge, trasmettano al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti una loro dichiarazione scritta che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio, il Vice Presidente assumerà immediatamente l’incarico quale Presidente facente funzioni.
Dopo di ciò, quando il Presidente trasmetta al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti una sua dichiarazione scritta che non vi è alcuna inabilitazione, egli riassumerà i poteri e i doveri del suo ufficio, a meno che il Vice Presidente e una maggioranza o dei funzionari principali in ciascuno dei Dipartimenti dell’esecutivo o di un altro corpo che il Congresso può indicare con una legge, trasmettano entro quattro giorni al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti una loro dichiarazione scritta che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio. In base a ciò il Congresso deciderà la questione, riunendosi entro quarantotto ore a questo fine se non è in sessione. Se il Congresso, entro ventuno giorni dal ricevimento della dichiarazione scritta detta da ultimo o, se il Congresso non è in sessione, entro ventuno giorni da quando il Congresso viene richiesto di riunirsi, determina coi due terzi dei voti di entrambe le Camere che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio, il Vice Presidente continuerà ad esercitare gli stessi come Presidente facente funzioni; altrimenti il Presidente riassumerà i poteri e i doveri del suo ufficio.
XXVI – (1971) Sec. 1 – Il diritto di votare dei cittadini degli Stati Uniti che abbiano diciotto anni di età o più, non sarà negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi Stato in ragione dell’età.
Sec. 2 – Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo con la legislazione appropriata.
XXVII – (1992) Nessuna legge che modifichi il compenso per i servigi di Senatore o di Rappresentante potrà avere effetti fino a che non sia intervenuta una [nuova] elezione dei Rappresentanti.
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